Dal 01/01/2013: obbligo di Valutare i Rischi in Azienda

1 Gennaio 2013

L’ AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON SARA’ PIU’ VALIDA.

Scatta l’obbligo del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR per tutte le aziende (anche con meno di 10 dipendenti).

La legislazione vigente (art. 6 comma 8, lettera f e art.29 comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) prevede per le aziende fino a 10 lavoratori dovranno assolvere l’obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi (Dvr) basandosi su procedure standardizzate.

Il Dvr redatto secondo le procedure standardizzate può essere elaborato anche da imprese fino a 50 dipendenti (art. 29 comma 6 del D.Lgs 81/08 con i limiti i cui al comma 7).

Nella tabella seguente viene sintetizzato il campo di applicazione e i casi di esclusione:

AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI (art. 29 comma 5 D. Lgs 81/08 e s.m.i.)

SI APPLICA A La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
ESCLUSIONI Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensioni sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art 28:
Aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
a) Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n.334 e successive modificazioni;
b) Centrali termoelettriche;
c) Impianti e installazioni nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni
d) Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI (art.29 comma 6 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

SI APPLICA A La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.
ESCLUSIONI

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensioni sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28:

  • Aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d (indicate sopra);
  • Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, rischi da atmosfere esplosive, cancerogeni,mutageni, connessi all esposizione all’amianto (art.29 comma 7).

La procedura standardizzata del Dvr è suddivisa in 4 fasi:

  1. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI
  2. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA
  3. VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE
  4. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo e la responsabilità di effettuare la Valutazione dei Rischi secondo le procedure standardizzate. I suoi compiti sono:

  • Valutazione dei rischi
  • indicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • programma d’attuazione
  • elaborazione e aggiornamento del documento
  • attuazione e gestione del programma
  • verifica dell’attuazione del programma

 SCARICA IL TESTO “PROCEDURE STANDARDIZZATE PER IL DVR”

Nuova scadenza validità autocertificazione al 30/06/2013 (Leggi l’articolo)

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