Proroga scadenza Autocertificazione Rischi aziende max 10 dipendenti.
Nuova scadenza: 30 giugno 2013
Pubblicata nella G.U. del 29.12.2012 la Legge di stabilità 2013 tra i cui temi trattati è stata introdotta la nuova proroga al 30 giugno 2013 del termine ultimo entro il quale, i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori possono elaborare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
Si ricorda che con l’autocertificazione dei rischi il datore di lavoro dichiara:
- di aver valutato tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro – correlato, quelli per le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi;
- di aver tenuto conto della sistemazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e degli impianti tecnologici presenti;
- di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla valutazione eseguita.
La vecchia scadenza era fissata al 31.12.2012 modificata ad oggi al 30.06.2013.
Le aziende che hanno già redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) o eventualmente secondo le procedure standardizzate non dovranno tenere conto della nuova scadenza, avendo già positivamente ottemperato all’obbligo.
Si ricorda infine che l’autocertificazione dei rischi ha validità solo per le aziende fino a 10 lavoratori e che non svolgono attività dei tipi seguenti: con pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; centrali termoelettriche; installazioni ed impianti nucleari.
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