Un tema interessante e controverso in materia di sicurezza sul lavoro è quello relativo alla responsabilità del datore di lavoro laddove si verifichino infortuni procurati dai macchinari.
Qual è il confine tra il dolo di un costruttore e la negligenza di chi quei macchinari deve, o dovrebbe, farli utilizzare correttamente?
Il tema della responsabilità dell’acquirente, per le macchine CE del decreto 81/08, è regolato dal titolo III e dall’allegato VI del decreto stesso.
In pratica, l’utilizzatore ha in carico la valutazione dei rischi lasciati palesemente e legittimamente dal costruttore, i c.d. “rischi residui”, oltre ad una diligente istallazione cui faccia seguito un adeguato utilizzo, nonché manutenzioni e formazioni periodiche.
Con la Direttiva 2006/42/CE, recepita dal D. Lgs. 17/2010, il fabbricante deve esaminare tutti i rischi e dimostrare perché restano rischi residui e, in quel caso, indicarne le misure di controllo. Quindi, sul piano legale, la sua responsabilità si limita alla conformità del prodotto ai parametri comunitari e ad una attenta certificazione del lavoro svolto.
Il datore, invece, onde evitare che scatti la legge 231 in tema di infortuni sul lavoro, deve essere certo che entrino in azienda macchine sicure e corredate di adeguata documentazione.