Agenti chimici pericolosi: quali DPI utilizzare in azienda?

Rischio chimico DPIAd oggi, la presenza di sostanze chimiche, spesso pericolose, è uno dei più comuni rischi presenti in ambito lavorativo; infatti, contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio che riguarda solo le industrie chimiche e i laboratori, ma ogni attività che impiega specifiche sostanze, come ad esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, ecc. I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi devono essere a conoscenza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da indossare durante l’esecuzione della propria mansione. È bene aver chiare le varie categorie di DPI disponibili in commercio e attenersi alle istruzioni del fabbricante. Tali dispositivi che devono essere utilizzati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto ad un livello basso tramite misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il D.lgs.81/08 (Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro) nel Titolo IX, al Capo I, tratta la protezione da agenti chimici nelle aziende; il Datore di Lavoro deve valutare il rischio chimico e gestirlo all’interno della propria impresa. Tutto ciò è importante per evitare infortuni e malattie professionali.

Sostanze chimiche: tutte le proprietà pericolose

I pericoli derivanti dalle sostanze chimiche sono comunicati ai lavoratori tramite i pittogrammi sulle etichette e sulle schede di dati sulla sicurezza. Gli agenti chimici possiamo suddividerli in due grandi gruppi:

  • agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico;
  • agenti con proprietà tossicologiche.

Quelli con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico sono, a loro volta, classificati in:

  • infiammabili;
  • esplosivi;
  • comburenti;

Gli agenti con proprietà tossicologiche si suddividono in:

  • nocivi;
  • sensibilizzanti;
  • irritanti;
  • tossici;
  • teratogeni;

La classificazione del rischio chimico

Il rischio chimico si ha quando un lavoratore è esposto ad agenti chimici che possono comportare un danno per la salute e la sicurezza. L’art. 222 del D.lgs.81/08 definisce agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”. Possiamo avere tre tipologie di pericolo:

  • pericolo diretto alla salute del lavoratore;
  • pericolo di esplosione e di incendio;
  • pericolo per l’ambiente.

Possiamo individuare quattro classi di rischio per gli agenti chimici:

  • rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute;
  • rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Quali non sono dispositivi di protezione individuali?

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono attrezzature che vengono indossate dai lavoratori per tutelarsi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano sul posto di lavoro. Il Datore di Lavoro deve fornire al lavoratore DPI idonei e adatti agli specifici rischi aziendali. Secondo quanto fissato all’articolo 76 del D.lgs.81/2008, i DPI devono:

  • avere marcatura CE in modo visibile e duraturo;
  • essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
  • non introdurre ulteriori pericoli;
  • essere adeguati al posto di lavoro;
  • poter essere adattabili alle necessità di chi li indossa.

Nel caso di uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere compatibili tra loro ed essere efficaci. Inoltre, non sono DPI:

  • indumenti di lavoro comuni e le uniformi non specificamente volti a tutelare la sicurezza e la salute dell’operatore;
  • attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • protezioni individuali utilizzate per i mezzi di trasporto;
  • materiali sportivi quando utilizzati a fini sportivi e non per il lavoro;
  • materiali per l’autodifesa.

DPI di I, II e III categoria: quali sono le differenze?

Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 “sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” specifica tre categorie di rischio da cui i DPI sono volti a tutelare chi li indossa:

  • Categoria I: protegge dai seguenti rischi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia non molto aggressivi o contatto protratto con l’acqua;
    • contatto con superfici calde, fino a 50°C;
    • danni agli occhi a causa dell’esposizione alla luce solare (differenti dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche non estreme.
  • Categoria II: riguarda i rischi che non appartengono alle categorie I e III;
  • Categoria III: racchiude esclusivamente i rischi responsabili di danni molto gravi (morte o problemi di salute irreversibili) con riguardo a:
    • sostanze e miscele dannose per la salute;
    • atmosfere con scarsità di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • zone ad alta temperatura aventi conseguenze simili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • luoghi a bassa temperatura, con danni comparabili a quelli di una temperatura dell’aria inferiore o uguale a – 50 °C o inferiore;
    • cadute da almeno 2 metri di altezza;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • affogamento;
    • ferite da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • lesioni da proiettile o da coltello;
    • rumore elevato.

Agenti chimici sul lavoro: come scegliere un DPI?

Il Datore di Lavoro, per poter acquistare il giusto DPI:

  1. individua e stima i livelli dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. sulla base della valutazione dei rischi, mette a punto le caratteristiche dei DPI che servono;
  3. analizza, in base alle informazioni e alle norme d’uso dettate dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili in commercio e le raffronta con quelle necessarie.

Ogni DPI deve essere dotato di istruzioni e informazioni del fabbricante, chiare, complete, corrette e stilate nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere specificata la modalità di utilizzo del DPI, per quanto tempo e in quali circostanze esso si mantiene efficace, nonché le operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione. La manutenzione, in particolare, deve essere effettuata dal fabbricante o da persone in possesso delle caratteristiche da questo indicate e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È importante sapere la scadenza o la vita utile di un DPI e dei suoi componenti.

DPI per il rischio chimico: occhiali, visiere, guanti e non solo

Tra le più importanti misure di protezione per il rischio chimico ci sono i DPI. Secondo la legge, il Datore di Lavoro deve assegnare ai propri dipendenti i DPI, in presenza di agenti chimici; si tratta di dispositivi che minimizzano il rischio chimico per il lavoratore. Vi sono DPI adatti a proteggere gli arti superiori, le vie respiratorie, gli occhi e il viso del lavoratore ed in generale tutto il corpo (tute da lavoro), in particolare se si lavora a contatto con sostanze altamente infiammabili o esplosive. Per proteggere gli occhi, si indossano occhiali a tenuta, mentre per il volto si utilizzano visiere e schermi protettivi da eventuali schizzi di prodotti tossici. Per le vie respiratorie esistono molte tipologie di DPI, dalle classiche mascherine a quelle più complesse quando si opera con agenti particolarmente tossici e pericolosi. Per le mani si usano guanti specifici, onde evitare il contatto con agenti chimici irritanti e tossici, mentre per la protezione del corpo intero si indossano apposite tute che tutelano il lavoratore da possibili schizzi di agenti chimici oppure dal rischio di incendio.

Il documento di valutazione del rischio chimico

L’avvenuta valutazione del rischio chimico deve essere attestata in apposito documento, da redigere entro 90 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa; sono previste sanzioni in caso di violazioni in merito alla mancata redazione. Valutare il rischio chimico è un obbligo del Datore di Lavoro, come per gli altri rischi. Si prendono in esame tutte le sostanze chimiche impiegate nel ciclo di lavoro e si controlla la loro classificazione, etichettatura e le informazioni presenti nelle schede dati di sicurezza. Poiché tale valutazione si serve di algoritmi di tipo matematico e grafico, vista la difficoltà, il Datore di Lavoro può essere affiancato da società specializzate e autorizzate ad effettuare tale valutazione. Il documento di valutazione del rischio chimico aziendale contiene:

  • i dati aziendali e i dati del datore di lavoro, del medico competente e del RSPP (responsabile del servizio protezione e prevenzione;
  • la descrizione del tipo di attività svolta e delle mansioni dei lavoratori;
  • le misure preventive e protettive da attuare per gestire il rischio chimico.

La parte finale del documento riguarda il programma di miglioramento che l’impresa intende adottare per un migliore livello di protezione sul posto di lavoro, per evitare eventuali infortuni e malattie professionali ai lavoratori.