Visite mediche Lavoro a Roma con ambulatorio presso il cliente

Visite mediche aziendali presso
la sede del cliente

Perchè scegliere i nostri medici del lavoro

Scegliere dei professionisti è la scelta migliore quando si cerca un servizio di qualità.
Lavoriamo con passione e siamo in grado di soddisfare tutti gli obblighi
normativi aziendali riguardo la Medicina del Lavoro. La nostra esperienza trentennale garantisce i massimi standard con soluzioni mirate e personalizzate. La soddisfazione dei nostri clienti è fondamentale. Ci occupiamo di tutti gli ambiti della sicurezza sul lavoro, al fine di poter essere presenti nelle aziende nel modo più efficace possibile e offrire risposte immediate e risolutive. Uno degli aspetti che i nostri clienti ci fanno notare è la fiducia che nutrono in noi la  riconosci del fatto che sapremo offrire loro il servizio migliore, al miglior prezzo.
Le visite mediche potranno essere effettuate direttamente presso l’azienda con l’ausilio di ambulatori mobili attrezzati o a scelta presso la nostra sede a
Roma in Viale Palmiro Togliatti 1520, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i
servizi necessari.

ECG MEDICO COMPETENTE AZIENDALE

Visite mediche direttamente sul posto di lavoro

Visitiamo direttamente nella tua azienda; operiamo con efficienza e tempestività tramite i nostri ambulatori mobili, per effettuare prestazioni medico-diagnostiche, ottimizzando l’organizzazione e l’esecuzione delle visite mediche. Le nostre unità mobili sono munite di tutte le principali apparecchiature mediche (spirometro, elettrocardiografo, etilometro, audiometro, ecc.); sono rispondenti alle normative vigenti in materia di tutela e salute dei lavoratori. Le visite non possono essere effettuate in spazi non idonei o in stanze non adeguatamente attrezzate a tal fine. Se l’azienda non dispone di ambienti a norma, una soluzione comoda sia per lavoratori che per il Datore di Lavoro è dunque l’ambulatorio mobile per la Medicina del Lavoro che si reca sul posto, presso le sedi operative, consentendo al Medico di eseguire gli accertamenti sanitari necessari. Ciò è molto vantaggioso, perché le visite possono essere svolte durante l’orario lavorativo, senza spostamenti da parte dei lavoratori.

Labor Security srl visita i Vostri dipendenti direttamente sul posto di lavoro con ambulatorio mobile attrezzato.

Quali tipologie di visite mediche aziendali offriamo

  • Visita medica preventiva: per valutare se il lavoratore può svolgere la mansione assegnata.
  • Visita medica periodica: effettuata per monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità, qualora non espressa dalla normativa vigente, è generalmente annuale (può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi).
  • Visita medica su richiesta del lavoratore: il lavoratore può chiedere di essere visitato dal Medico del Lavoro, ma solo nel caso in cui il problema di salute è correlato allo svolgimento dell’attività svolta.
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione: per verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica.
  • Visita medica a fine rapporto di lavoro: è prevista solo in alcuni casi dalla normativa vigente.
  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per almeno 60 giorni continuativi per problemi di salute, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
la visita medica del lavoro prima dell'assunzione

Informazione Visite Mediche Lavoratori

La visita medica per ogni lavoratore può comprendere uno o più di questi esami, in base ai rischi presenti sul posto di lavoro:

  • Analisi del sangue
  • Analisi delle urine
  • Esami radiologici
  • Elettrocardiogramma
  • Visiotest
  • Esame audiometrico
  • Spirometria
  • Alcol test (con etilometro)
  • Droga test
  • Vaccinazione antitetanica

La tutela della salute è un diritto fondamentale dell’individuo e dell’intera collettività. A stabilirlo è l’art. 32 della nostra Costituzione. Ne deriva che anche il posto di lavoro non è esente dalla necessità di creare un contesto sicuro e salutare per coloro che vi operano tutti i giorni. La visita medica è obbligatoria dunque per tutti quei lavoratori esposti ai rischi elencati nel Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro, D.lgs.81/2008, che funge da linea guida per quel che concerne la sicurezza e la salute dei dipendenti. Le visite mediche aziendali devono dunque essere effettuate per tutelare la salute psico-fisica dei lavoratori. Sono uno strumento di tutela tanto per il lavoratore quanto per il Datore di Lavoro. Riguardano tutte le categorie, dagli operai ai lavoratori che operano in ufficio. La Sorveglianza Sanitaria rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro (art. 18, D.lgs.81/08), ma anche il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche previste.

La sorveglianza sanitaria è normata dal D.lgs.81/08, che le dedica l’intero art. 41, spiegandone le caratteristiche. Si tratta dell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

In base all’art. 41 del D.lgs.81/08, la Sorveglianza Sanitaria non può essere effettuata per accertare stati di gravidanza e in tutti i casi vietati dalla normativa vigente. Un esempio di caso vietato dalla normativa, è la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e tossicodipendenza; a tal fine sono infatti previsti esami specifici solo per alcune mansioni, quindi non tutti i lavoratori possono essere sottoposti a questi esami, neanche in caso di richiesta del Datore di Lavoro.

Il Medico Competente occupa un ruolo fondamentale per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, effettuando la sorveglianza sanitaria, partecipando alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e ai suoi adeguamenti, fino ai sopralluoghi degli ambienti di lavoro, oltre a partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza, indetta almeno una volta l’anno con il Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il Medico deve verificare l’idoneità al lavoro dei dipendenti, che può essere totale, con limitazioni o con prescrizioni, eseguendo visite preventive, periodiche o a richiesta del lavoratore e che comunque riguardano la specifica mansione.

Il Medico Competente stabilisce esami e visite in base alla valutazione dei rischi; per questo è importante che il del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) sia completo. Il Medico collabora alla valutazione dei rischi con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’RLS. Per valutare i rischi in azienda effettua sopralluoghi degli ambienti di lavoro e predispone il monitoraggio biologico.

Il Medico del Lavoro non si limita solamente a stabilire le buone condizioni di salute di tutti coloro che operano all’interno dell’azienda. Deve prevenire possibili malattie professionali che i lavoratori potrebbero contrarre. Grazie al suo percorso di studi e all’esperienza nel settore, si differenzia dal medico di base proprio perché si cimenta ad individuare i eventuali rischi per la salute dei lavoratori.

Nelle aziende con più sedi operative, nei casi di gruppi d’imprese o qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più Medici Competenti, scegliendo tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

  • Idoneità: quando le condizioni di salute del lavoratore non sono un impedimento e sono tali da permettergli l’esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è esposto;
  • Idoneo con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può eseguire la propria attività, ma solo in presenza di particolari accorgimenti, utili a tutelare il suo specifico stato di salute (ad esempio, evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo);
  • Non idoneità temporanea: quando lo stato di salute del lavoratore non consente temporaneamente di svolgere la mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo;
  • Non idoneità permanente.

Avverso i giudizi del Medico Competente è possibile il ricorso entro 30 giorni dalla data in cui è stato espresso il giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente; quest’ultimo provvede, dopo eventuali ulteriori accertamenti, alla conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.