Le varie tipologie di contratto per Apprendistato
Per apprendistato s’intende una tipologia di rapporto lavorativo finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Questo rapporto di lavoro si basa su un accordo fra datore di lavoro e lavoratore dipendente, in relazione al quale l’apprendista accetta determinate condizioni contrattuali in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una crescita professionale.
Esistono tre tipi di apprendistato:
- Apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione;
- Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Ciascuna tipologia è regolata dalle regioni e dai contratti collettivi.
L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione di durata totale di 120 ore (40 ore per ogni percorso formativo):
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica, diploma professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 120 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media inferiore.
La Labor Security srl (Azienda Accreditata con la Regione Lazio con Determinazione Regione Lazio n° D3126 del 2 agosto 2010) eroga corsi obbligatori e gratuiti per gli apprendisti, in quanto finanziati dalla Regione Lazio.
L’azienda, dunque, non avrà nessun onere a proprio carico, in quanto il contributo pubblico copre l’intero costo complessivo di partecipazione dell’apprendista al corso di formazione.
L’offerta formativa della Labor Security srl è raccolta all’interno del un catalogo regionale, accessibile attraverso la piattaforma informatica SAPP2 (Sistema per la formazione in apprendistato della Regione Lazio).
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza per tutti gli apprendisti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore totali.
I corsi riguardano tutti gli apprendisti di qualsiasi età, che sono stati assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere a partire dal 25-04-2012 presso le PMI.
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.