Il Preposto alla Sicurezza: compiti ed obblighi

Chi è il Preposto?

Il Preposto è il soggetto che in base alle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali al tipo di incarico assegnato, vigila sull’attività svolta dai lavoratori e garantisce che vengano attuate le direttive emanate da parte del Datore di Lavoro, controllandone la corretta esecuzione. Questa persona ha potere d’iniziativa e può essere considerata come una sorta di “sentinella della sicurezza”, nominata dal Datore di Lavoro, a cui vengono conferite responsabilità relative alla sorveglianza della sicurezza sul lavoro. Si fa presente che su questa figura vige l’obbligo di formazione. Il Preposto alla sicurezza non deve essere confuso con il Dirigente. È infatti un soggetto della prevenzione aziendale che sovrintende all’attività lavorativa mentre il Dirigente la persona che mette in atto le direttive dettate dal Datore di Lavoro e organizza l’attività lavorativa. È importante sottolineare però che il vero e proprio Preposto in azienda è chi ricopre in pratica il ruolo tipico del Preposto senza che vi sia stata alcuna nomina ufficiale, in virtù del principio di effettività fissato all’art. 299 del D.lgs.81/08. In genere questa figura coincide con quella di:

  • capo-squadra
  • capo-officina
  • capo-reparto
  • capo-sala

Spesso si sceglie come Preposto il lavoratore più anziano, il socio della società o il lavoratore più addentrato. In tal caso sarà necessario frequentare un corso di formazione specifico per Preposto. Il Datore di Lavoro deve selezionare accuratamente la persona giusta a cui affidare la gestione della sicurezza in azienda. Infatti, in caso di infortuni o patologie professionali, se viene dimostrato che il danno accusato dal lavoratore è dovuto alla carenza della sicurezza aziendale, potrebbero esserci gravi ripercussioni, anche sul piano penale.

È sempre obbligatoria la nomina del Preposto?

Non deve per forza esserci un Preposto in azienda: la sua presenza è anche una scelta del Datore di Lavoro, lì dove non vi è un obbligo. Ci sono dunque alcuni casi in cui deve essere nominato, ovvero in presenza di:

  • attività di montaggio e smontaggio di opere provvisionali;
  • operazioni di costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
  • attività di demolizione;
  • spazi confinati;
  • installazione di segnaletica su strada.
Come si nomina il preposto?

Spetta al Datore di Lavoro nominare in modo ufficiale un Preposto per la sicurezza. Deve essere fatta necessariamente una specifica lettera di nomina, contenente le caratteristiche elencate di seguito:

  • data certa;
  • i compiti riguardo la sicurezza conferiti al preposto;
  • l’attribuzione dei poteri gerarchici indispensabili per portare a termine i suoi compiti;
  • la firma attestante l’accettazione.

Questa tipologia di incarico deve essere ufficializzata anche a livello contrattuale.

Cosa fa il Preposto?

I compiti del Preposto sono specificati nell’art. 19 del D.lgs.81/08. In particolare, tale figura deve:

  • vigilare sull’operato dei lavoratori, in modo che rispettino tutte le disposizioni e gli obblighi sulla sicurezza (come ad esempio l’uso adeguato dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale);
  • assicurarsi che le aree in cui vi sia un rischio grave e specifico siano accessibili solo a coloro che abbiano un attestato di formazione adeguato;
  • richiedere che siano osservate le misure specifiche in caso di emergenza, dando istruzioni ai lavoratori su come allontanarsi dalla zona pericolosa se è necessario;
  • informare rapidamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e imminente;
  • vietare ai lavoratori di riprendere a lavorare se la situazione di pericolo grave e immediato si protrae;
  • avvisare il prima possibile il Datore di Lavoro per qualsiasi problema tecnico relativo ai mezzi, alle attrezzature o ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • riportare al Datore di Lavoro qualsiasi condizione pericolosa riscontrata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro e partecipare a corsi di aggiornamento specifici per il Preposto.

Il ruolo di controllore delle situazioni rischiose e dei comportamenti errati dei lavoratori, deriva sia dall’esistenza di una normativa che lo impone, sia dalle esigenze da parte dell’azienda dell’applicazione di regole interne per poter gestire al meglio l’attività produttiva. Al Preposto, infatti, si affida la gestione aziendale per quanto concerne il corretto rispetto delle norme in merito alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Tale figura ha dunque tutta una serie di obblighi volti a salvaguardare l’integrità psico-fisica del personale. Eventuali inadempienze sono penalmente sanzionabili. Da ciò si evince l’importanza della sua presenza nelle aziende. È proprio lui che deve fare in modo che venga mantenuto il livello di sicurezza raggiunto, favorendo l’adozione di comportamenti sicuri. Sono necessarie buone capacità relazionali e organizzative.

I diritti del Preposto

Abbiamo dunque visto tutti i doveri, ora passiamo ai diritti per tale figura. Chi viene nominato Preposto ha dei diritti che deve far valere, riassunti brevemente nel seguente elenco:

  • Diritto di rendere necessario che l’azienda metta in atto i provvedimenti opportuni per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del proprio reparto di competenza;
  • Organizzazione delle mansioni all’interno del proprio reparto;
  • Diritto di essere supportato nelle attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro;
  • Diritto di avere a disposizione tutti i DPI opportuni per raggiungere il più alto livello di sicurezza possibile.

Deve dunque essere supportato dall’azienda in cui opera per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti.

Le sanzioni

Passiamo alle inadempienze per le quali per il preposto viene sanzionato. Sono previsti 1-3 mesi di arresto e ammenda da 500 € a 2.000 € per le seguenti situazioni:

  • Assenza di vigilanza per l’osservazione del comportamento dei lavoratori (rispetto degli obblighi e delle disposizioni riguardo la sicurezza);
  • Chiedere al personale di riprendere la propria attività in una situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato;
  • Mancanza di segnalazione tempestiva al Datore di Lavoro o al Dirigente di situazioni ritenute pericolose sulla base della formazione ricevuta;

Il Preposto può incorrere in arresto fino a un mese o ammenda da 300 € a 900 € nei seguenti casi:

  • Aver concesso a lavoratori che non adeguatamente istruiti di accedere ad aree con presenza di rischio grave e specifico;
  • Non aver richiesto l’osservanza delle misure di controllo per situazioni rischiose in caso di emergenza e non aver informato i lavoratori sulle modalità di abbandono dell’area pericolosa;
  • Non aver riferito tempestivamente ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato sulle misure di protezione in merito al rischio stesso.

Si fa presente che i corsi di formazione ed aggiornamento per il Preposto sono d’obbligo: tale inadempienza comporta un’ammenda da 300 € a 900 €.

La formazione del Preposto è obbligatoria?

Secondo il Testo Unico sulla sicurezza, è un obbligo del Datore di Lavoro provvedere alla formazione dei dipendenti. In base all’art. 37, i Preposti devono quindi essere adeguatamente formati in merito al ruolo da ricoprire per la sicurezza dell’azienda, seguendo dei percorsi formativi di almeno 8 ore, che devono far loro acquisire conoscenze e competenze relative a:

  • personale addetto alla sicurezza aziendale e obblighi relativi;
  • definizione, individuazione e valutazione dei rischi, riferiti all’ambito lavorativo in cui si opera;
  • scelta delle misure di prevenzione e protezione adeguate.

La normativa fissa dunque l’obbligo di rinnovare ogni 5 anni tali conoscenze e competenze attraverso opportuni corsi di aggiornamento, di un numero di ore minime pari a 6.
Per il conseguimento dell’attestato è necessario frequentare almeno il 90% delle ore di corso previste (sia per la formazione base, sia per l’aggiornamento).

Corsi online per Preposti

L’Accordo tra Stato e Regioni, per quanto riguarda la validità della formazione online (e-learning), prevede le seguenti condizioni:

  • l’aggiornamento può essere seguito interamente online;
  • la formazione iniziale solo in parte: in alternativa si potrà scegliere la modalità videoconferenza (in diretta con il docente) o l’aula didattica.

Il corso di formazione iniziale potrà essere seguito solo per le 4 ore iniziali in modalità online (primi 5 moduli). Dovranno dunque per legge essere frequentate altre 4 ore tramite lezioni in videoconferenza o in aula frontale, per l’acquisizione delle nozioni necessarie a considerare la loro formazione completa e valida su tutto il territorio nazionale. Si tratta dunque della cosiddetta “modalità blended”, che prevede l’effettuazione di un test di verifica dell’apprendimento al termine di ognuna delle due parti del corso.

Il programma dei corsi di formazione

La normativa vigente fissa un programma obbligatorio per i corsi di formazione del Preposto. Si articola in 8 moduli, che trattano i seguenti argomenti:

  1. Compiti, obblighi e responsabilità delle persone che fanno parte del sistema di prevenzione aziendale;
  2. Rapporti tra i soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione;
  3. Messa a punto delle fonti rischiose;
  4. Incidenti ed infortuni mancati;
  5. Metodologie utili ad informare e sensibilizzare i dipendenti (con particolare riferimento ai neoassunti e agli stranieri);
  6. Valutazione dei rischi presenti in azienda, in base al settore in cui lavora il Preposto;
  7. Individuazione di misure di prevenzione e protezione;
  8. Modalità di vigilanza dell’operato da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza.

I corsi di aggiornamento quinquennali vertono sulle stesse tematiche e sono volti a rinfrescare la preparazione di tale figura, in base anche ad eventuali nuove disposizioni normative.