Compiti RLS (Rappresentante Sicurezza Lavoratori)

Chi è l’RLS?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene scelto dai lavoratori per “rappresentarli” in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Tale elezione riguarda ogni azienda o unità produttiva, in base numero di dipendenti. È una figura ben definita dal Decreto Legislativo 81 del 2008, che deve esercitare le proprie funzioni con tutti il tempo, i mezzi e gli spazi necessari. Ha dei diritti e doveri che deve rispettare.
Riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed è tenuto al segreto professionale in merito alle informazioni contenute all’interno.
Rappresenta il ponte tra i lavoratori e il datore di lavoro: avendo la giusta formazione è in grado di essere il portavoce delle richieste dei lavoratori e costituisce un supporto per la dirigenza nella promozione della sicurezza e salute in azienda.

Cosa fa?

Ai sensi dell’art.50 del Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 81/08):

  • Può accedere a tutte le aree di lavoro;
  • Deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi lavorativi in azienda;
  • Viene ascoltato il suo parere per la scelta del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed anche sulle attività di prevenzione antincendio, di primo soccorso e del medico competente;
  • Deve essere consultato per organizzare al meglio la formazione dei lavoratori;
  • Visiona tutta la documentazione riguardo la valutazione dei rischi nonché verifica le misure di prevenzione di tali rischi;
  • Viene informato sugli interventi attuati dai servizi di vigilanza ed esprime il suo pare in merito;
  • Favorisce la messa in atto delle norme preventive idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Partecipa alla riunione periodica;
  • Riferisce al Datore di Lavoro tutti i rischi riscontranti nell’ambito della sua attività;
  • Propone interventi riguardo azioni preventive;
  • Se lo ritiene opportuno, può far ricorso alle autorità competenti per eventuali negligenze ed inefficienze in materia di prevenzione adottate dal responsabile aziendale.

Spesso i lavoratori sono restii nel ricoprire tale ruolo, ma la normativa non parla di alcuna sanzione, poiché non vi è alcun potere decisionale in merito alle azioni da intraprendere per la tutela della sicurezza per la prevenzione da possibili infortuni o malattie professionali.

Sono previsti corsi di formazione?

In conformità con l’art.37 del presente decreto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento.
La filosofia su cui si basa il D.lgs.81/08 è l’individuazione dei rischi, la loro valutazione e la messa in atto delle misure idonee al loro contenimento. L’RLS occupa un ruolo fondamentale in merito; per esercitare le proprie funzioni deve dunque seguire uno specifico corso per RLS della durata di 32 ore; questo è un diritto che deve ricevere dall’azienda.
Si fa presente che il corso di aggiornamento RLS è annuale (di 4 ore per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, altrimenti di 8 ore).
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è quello di assumersi l’onere del corso per RLS, sia economico sia temporale; infatti il costo del corso è a carico del Datore di Lavoro e va frequentato durante l’orario lavorativo.

Qual è il numero minimo di RLS in un’azienda in rapporto ai dipendenti?

Il numero non è fisso, dipende dalla grandezza dell’impresa. La nomina non è un obbligo del Datore di Lavoro ma dei lavoratori. Il Decreto 81/08 (art. 47 co7) stabilisce il numero minimo di RLS:

  • 1 RLS fino a 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti per aziende da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti per oltre1000 dipendenti.

L’RLS può ricoprire anche altri ruoli?

L’esercizio del compito di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non è compatibile con la nomina dell’RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione).
Per l’RLS territoriale vi è incompatibilità con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

È sempre obbligatorio?

L’RLS non è un obbligo in ogni azienda. Sono esonerate ad esempio le imprese di tipo familiare, i lavoratori autonomi, i soci delle società che appartengono al settore agricolo.

Le diverse tipologie

Nelle aziende in cui operano massimo 15 lavoratori, l’RLS è di norma interno all’azienda (viene eletto dai colleghi). Per tutte le altre aziende, tale figura viene sempre scelta dai lavoratori, ma il candidato fa parte delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. Qualora queste non fossero presenti, verrà nominato un lavoratore interno all’azienda.
Può succedere però che non si riesca a scegliere un RLS interno (ci potrebbe infatti essere un rifiuto da patte dei lavoratori); in questo caso verrà avvisato il Datore di Lavoro, che dunque informerà gli enti paritetici, in modo tale da designare un RLS territoriale.

Quali sono i requisiti per ricoprire l’incarico?

Qualsiasi lavoratore può essere RLS, ad eccezione di quelli in prova, con contratto d’apprendistato, determinato o con un tipo di formazione professionalizzante.
A differenza dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per cui la normativa richiede almeno il diploma di istruzione secondaria superiore, per ricoprire la funzione di RLS non è richiesto alcun titolo di studio particolare, deve essere semplicemente un lavoratore dell’azienda.
L’RLS è di fondamentale importanza nell’organizzazione del rapporto tra lavoratori e azienda, per cui deve essere molto abile nell’attività di interpretazione e di relazione.
La capacità di gestire conflitti, di ascolto e dialogo, rendono tale figura idonea al lavoro di squadra.
Deve possedere competenze tecniche, in particolare avere padronanza della normativa, conoscere la realtà in cui opera, con i macchinari e sostanze presenti, nonché le misure di prevenzione e protezione; sapere individuare i rischi (generici e specifici di ogni mansione) al fine di elaborare una corretta valutazione dei rischi. Il Datore di Lavoro è obbligato ad informare della nomina l’INAIL e i lavoratori.

RLS e Preposto

A volte la figura dell’RLS viene confusa con quella del Preposto. Fanno parte delle figure che si occupano della sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda. Vediamo quali sono le differenze.
Apparentemente potrebbero sembrare simili. Se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto normalmente dai lavoratori, il Preposto viene selezionato dal Datore di Lavoro e dirigenti.
La particolarità sta nel fatto che, nonostante il conflitto di interessi, la stessa persona può ricoprire entrambe le cariche, in quanto ciò non è vietato dalla legge.

Comunicazione INAIL

Per quanto riguarda la comunicazione del nominativo dell’RLS, ci sono stati alcuni cambiamenti:

  • il Decreto legislativo 81/08 ha stabilito la comunicazione annuale entro il 31 marzo all’INAIL del nominativo dell’RLS, in base alle modalità telematiche, ma ora non è più così!
    Veniva espressa dunque la situazione al 31/12 dell’anno precedente e non alla data di invio.
  • La circolare INAIL n°43 del 25/08/2009 introduce una novità: la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina, in particolare in caso di prima elezione (non più annuale).

Il Datore di Lavoro deve consultare l’RLS?

Per quanto concerne la consultazione tra Datore di Lavoro e RLS possiamo far riferimento l’art. 50 del D.lgs.81/08, in cui sono fissati tutte le situazioni in cui il datore di lavoro è tenuto a sentire il parere dell’RLS per prendere decisioni in merito alla salute e sicurezza sul lavoro.
Andiamo a vedere i possibili contesti. Il Datore di Lavoro consulta l’RLS:

  • preventivamente e tempestivamente per questioni circa la valutazione dei rischi, andando ad analizzare, programmare, mettere in atto le procedure per la prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • in caso di nomina dell’RSPP e degli ASPP, gli addetti alle emergenze, al primo soccorso e all’antincendio;
  • per ciò che riguarda la programmazione dei corsi di formazione (rispettando le varie scadenze) così come viene messa in luce all’art. 37 D.lgs.81/08.

Obblighi del datore di lavoro verso l’RLS

La normativa vigente impone degli obblighi per il Datore di Lavoro da rispettare nei confronti della figura dell’RLS. Tutto ciò si evince dall’art. 50 del D.lgs.81/08.
Deve infatti formarlo per ricoprire tale ruolo e consentirgli l’accesso totale alle informazioni e alla documentazione elaborata per valutare i rischi aziendali (generici e specifici delle varie mansioni) e alle misure di prevenzione adottate per il contenimento dei rischi.
L’RLS deve inoltre essere al corrente di tutte le sostanze chimiche e i preparati considerati pericolosi per gli addetti che li manipolano, i macchinari, gli impianti, nonché tutta l’organizzazione e gli ambienti di lavoro; l’informazione riguarda inoltre la presenza di eventuali infortuni e le malattie professionali nel caso in cui si verifichino. Un altro aspetto sono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Il Datore di Lavoro deve comunicargli la data in cui verrà effettuata la riunione periodica, prevista dall’art. 35 del D.lgs.81/08, cui dovrà prendere parte.
Deve infine assicurarsi che l’RLS riceva una copia del DVR, come previsto agli artt. 17-28 DLgs.81/08.

Aziende con un solo dipendente

Le aziende in cui opera un solo dipendente necessitano dell’elezione dell’RLS? È una domanda che tanti si pongono. La legge però parla chiaro: ai sensi dell’art.47 del D.lgs.81/08, l’elezione è obbligatoria in tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore. Qualora dunque ci fosse un solo dipendente, questo dovrà esprimere al Datore di Lavoro la sua volontà di ricoprire tale ruolo, che potrà esercitare dopo essere stato adeguatamente formato. Il Datore di lavoro comunicherà questo nominativo all’INAIL, secondo le modalità previste. In alternativa si ricorre ad un RLS territoriale (RLST) (art.8 del D.lgs.81/08).