Che cos’è il contratto di lavoro intermittente?
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) prevede che un lavoratore si ponga a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro “su chiamata”.
Questo contratto lavorativo può essere stipulato quando si ha la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo.
Quali sono i soggetti interessati?
Il contratto di lavoro intermittente riguarda molte categorie, quali custodi, personale di sorveglianza, addetti a centralini telefonici privati, receptionist di albergo, camerieri, addetti alle pompe di carburante, lavoratori dello spettacolo.
È inoltre concesso il ricorso al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie.
Il contratto può essere stipulato con lavoratori già occupati, anche a tempo pieno, purché venga rispettato il riposo settimanale obbligatorio.
Uno stesso lavoratore può firmare più contratti, purché gli impegni assunti contrattualmente siano tra loro compatibili.
Quali sono i divieti?
Non si può ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi;
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- qualora il datore abbia provveduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione;
- nel caso in cui sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario lavorativo con diritto al trattamento di integrazione salariale.
Qual è il contenuto del contratto?
Il contratto a chiamata deve necessariamente precisare:
- le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro intermittente;
- la durata del contratto;
- i tempi e le modalità con cui il datore può esigere la prestazione;
- i tempi e le modalità di retribuzione.
Al lavoratore ”a chiamata”, deve essere assicurato, a parità di mansioni svolte, il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai colleghi dello stesso livello. I lavoratori ”intermittenti”, inoltre devono frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione per lavoratori.
Nel caso in cui il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore in attesa della chiamata (garantendo la sua prestazione lavorativa in caso di necessità), il datore è tenuto a ricompensarlo mensilmente con un’indennità di disponibilità.
In questi casi, il contratto deve altresì indicare:
- il preavviso per la chiamata;
- l’importo e le modalità di pagamento dell’indennità di disponibilità.
L’importo minimo dell’indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile.
Il lavoratore che, per malattia o altra causa, non può rispondere alla chiamata deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro.
Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di effettuare la prestazione senza una fondata motivazione, altrimenti perde l’indennità e deve risarcire il danno eventualmente arrecato al datore.