D.Lgs. 81/08: misure prevenzione contro il rischio chimico

Le misure di prevenzione contro il rischio chimico

Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs 81/08 fornisce le indicazioni per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e/o che si sviluppano in seguito alla attività lavorativa. Nel campo di applicazione del suddetto titolo rientrano tutti i processi lavorativi che sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori, con l’eccezione degli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti di protezione radiologica, le attività con esposizione ad amianto e alcune condizioni di trasporto di sostanze chimiche per le quali vigono disposizioni specifiche.

Secondo il Titolo IX del D.Lgs 81.08, il datore di lavoro, al fini di individuare le misure di prevenzione contro il rischio chimico, è tenuto dapprima a effettuare la valutazione dei rischi presenti all’interno dell’azienda derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione:

• le loro proprietà pericolose
• le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la scheda di sicurezza predisposta
• il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
• le condizioni lavorative in cui si svolge il lavoro in presenza degli agenti pericolosi, nonché la quantità delle sostanze chimiche pericolose
• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (riportati negli allegati XXXVII I e XXXIX);
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
• le conclusioni tratte da eventuali attività di sorveglianza sanitaria intraprese in passato

Nella valutazione devono inoltre essere incluse le attività di manutenzione e pulizia, nelle quali è prevedibile una notevole esposizione. Per ogni lavoratore va valutato il rischio per la salute, legato principalmente alla mansione, e il rischio per la sicurezza, legato soprattutto al reparto.

Nell’art. 224 del D.Lgs 81/08 sono inoltre indicate le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

a) i sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro devono essere adeguatamente organizzati;
b) ai lavoratori bisogna fornire attrezzature idonee per il lavoro specifico e procedure di manutenzione adeguate;
c) bisogna ridurre al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) bisogna tentare di ridurre al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) devono essere adottate misure igieniche adeguate;
f) bisogna tentare di ridurre al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) bisogna adottare disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, nonché’ dei rifiuti che contengono agenti chimici.