Le malattie professionali (dette anche “tecnopatie”) sono spesso sottovalutate rispetto agli infortuni lavorativi, dato che si manifestano sul lungo periodo, ma in realtà incidono negativamente sulla salute dei lavoratori. In caso d’infortunio, il danno si manifesta nell’immediato, mentre per le malattie professionali i tempi sono dunque più lunghi (anche diversi anni). Tale azione lenta e progressiva, se da una parte è ciò che contraddistingue la malattia professionale dall’infortunio, dall’altro rende più difficile risalire al nesso causale tra malattia stessa e attività svolta. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle denunce di malattie professionali; ciò perché lavoratori e Datori di Lavoro sono più attenti alla tematica in questione, ma anche a causa dell’aggiunta di altre patologie considerate di causa professionale. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un importante mezzo di orientamento per quanto riguarda il riconoscimento delle patologie professionali.
Cosa s’intende per “malattia professionale”?
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce in modo lento e progressivo sul nostro corpo. Il Testo Unico (D.lgs.81/08) parla di malattie contratte nell’esercizio, causa delle lavorazioni rischiose. Per le malattie professionali deve esistere un rapporto causale diretto tra il rischio e la patologia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (il cosiddetto “rischio ambientale”). L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) risarcisce i danni recati dalle malattie professionali, tramite prestazioni di tipo economico, sanitario e riabilitativo.
Malattie professionali degenerative in aumento
Con i diversi cambiamenti in ambito lavorativo, ad esempio l’introduzione di nuove attività e il continuo avanzare della tecnologia, accanto alle comuni malattie professionali, si stanno diffondendo con rapidità, un insieme di patologie ad eziologia multifattoriale di carattere degenerativo. In tale condizione il DVR costituisce sempre più un qualcosa di indispensabile per la figura del Medico Competente aziendale; quest’ultimo dà un suo contributo al processo di valutazione dei rischi, volto ad individuare e stimare ogni rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti. In caso di sospetto di malattia professionale, deve essere valutato il rapporto di causalità tra il rischio e il danno alla salute denunciato come di sospetta origine lavorativa, in particolare per quelle malattie non tabellate ad eziologia multifattoriale, spesso di natura degenerativa. È bene avere dunque in azienda un DVR a norma, redatto in modo più scrupoloso possibile.
Malattie professionali: tabellate e non tabellate
Quando parliamo di “malattia professionale” in ambito assicurativo, viene identificata una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta alla mansione svolta dal dipendente a causa dell’esposizione ad uno o più pericoli presenti nell’attività lavorativa. In particolare, in Italia la salvaguardia delle patologie professionali si basa su una struttura mista, suddivisa in malattie professionali tabellate e non tabellate. Per quelle tabellate, il lavoratore non deve dimostrare che sono dovute alla mansione, è sollevato dunque dall’onere dal momento che vige il cosiddetto principio di “presunzione legale d’origine”; in caso di patologia non tabellata, cioè per la quale gli studi epidemiologici non hanno portato a risultati sufficienti tali da essere collocata nella tabella, deve essere dimostrato da parte del dipendente la presunta correlazione tra la malattia contratta e la mansione esercitata. È evidente che in tale ambito, soprattutto per le malattie non tabellate ad eziologia multifattoriale spesso di origine degenerativa, il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce uno strumento fondamentale valido per poter attestare le malattie professionali.
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
Il DVR è uno strumento che entra in gioco in caso di riconoscimento di malattie professionali. È redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con l’RSPP, il Medico Competente aziendale e l’RLS. All’interno vi sono:
- tutti i possibili rischi per la sicurezza e la salute che esistono in uno specifico ambiente di lavoro, con le modalità d’individuazione degli stessi;
- le azioni preventive e protettive messe in atto per eliminare o minimizzare tali rischi e le procedure e le persone coinvolte per realizzarle;
- le attività da cui possono derivare eventuali rischi e, dunque, note le mansioni dei dipendenti, anche l’individuazione dei soggetti esposti.
A volte succede però che il contenuto del DVR è diverso dalla specifica realtà lavorativa. Molto spesso vi sono infatti incongruenze fra il narrato dell’assicurato e quanto espresso nel documento. Il DVR è importantissimo strumento di prevenzione negli ambienti lavorativi, ma il lavoratore potrebbe riscontrare eventuali difformità fra il rischio stimato e quello effettivamente presente in azienda. Una valutazione errata del rischio è un problema, in quanto potrebbe essere causa di infortuni o malattie professionali.
DVR: quali sono gli strumenti di valutazione?
Il Documento di Valutazione dei Rischi viene stilato secondo gli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008 e smi. e rappresenta uno strumento essenziale in tema di tutela e salute dei lavoratori; consente di comprendere ed organizzare i diversi aspetti che concorrono alla riduzione e/o al monitoraggio dei fattori di rischio che si trovano nelle aziende, per consentire ai lavoratori di operare in condizioni ottimali di sicurezza. Di norma un DVR è costituito da una sezione introduttiva generale in cui sono espressi l’obiettivo del Documento di Valutazione Rischi, in particolare i metodi e i criteri che sono stati impiegati per effettuare la valutazione, concludendo poi con un programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Esiste anche una parte che riguarda la valutazione dei rischi specifici di gruppi omogenei di lavoratori e le misure di prevenzione e protezione per rendere minimi tali rischi. Possiamo citare alcuni metodi di valutazione nell’ambito delle malattie multifattoriale di tipo degenerativo che interessano in particolare il rachide e gli arti superiori:
- per la movimentazione manuale dei carichi (MMC), il Metodo NIOSH;
- per movimenti di spinta e traino, il Metodo Snook e Ciriello;
- per movimentazione assistita di Pazienti Ospedalizzati, il Metodo MAPO;
- per lo studio delle posture, il Metodo OWAS;
- per i movimenti ripetuti degli arti superiori, il Metodo OCRA e la Check List OCRA;
- per le vibrazioni meccaniche, i riferimenti legislativi dei vari agenti vibranti: mano braccio (HAV) e corpo intero (WBV).
DVR: uno strumento importante per il Medico Competente
Per fare una diagnosi di patologie professionali devono essere individuati e attestati due fattori importanti in rapporto causale diretto ed efficiente tra di loro:
- un rischio lavorativo specifico, adeguato ed efficiente;
- una malattia compatibile con quel rischio.
Il DVR è dunque uno strumento veramente prezioso per il Medico Competente aziendale, che si cimenta nel vasto settore delle malattie degenerative muscolo-scheletriche a genesi multifattoriale. La valutazione dei rischi è volta ad individuare e quantificare il rischio sul posto di lavoro e a valutare il rapporto di causalità tra questo e la malattia denunciata.
DVR e riconoscimento delle malattie professionali
Realizzare un DVR ad hoc non solo promuove e orienta l’evoluzione del sistema prevenzionistico permettendo di pianificare, gestire e verificare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma tutto ciò è anche uno strumento per il riconoscimento delle malattie professionali, che si possono definire, come degli stati morbosi posti in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Come avviene il riconoscimento di una malattia professionale? Vi sono due diverse possibilità:
- malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella scatta la presunzione legale di origine professionale;
- malattia professionale non tabellata: se la malattia non è presente in tabella, la professionalità può essere attestata, ma l’onere della prova è a carico del lavoratore che deve dimostrare l’origine professionale della patologia.
DVR e tutela della salute e della sicurezza: la normativa
Il Datore di Lavoro deve tutelare il lavoratore, in base al D.lgs.81/08, che integra e sostituisce il D.lgs.626/94; a tal riguardo possiamo citare anche l’articolo n. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Una legge di riferimento è anche la n. 300 del 1971 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori), in merito all’igiene del posto di lavoro, e quindi della prevenzione dagli infortuni e dalle patologie professionali; quest’ultima legge chiarisce che “i lavoratori hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. Il D.lgs.626/94 introdusse il Documento di Valutazione dei rischi e la figura del Medico del Lavoro, tutti argomenti ripresi dal D.lgs.81/08. L’articolo 18 del D.lgs.81/08 chiarisce che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto in ogni azienda con almeno un lavoratore (i soci lavoratori sono equiparai ai lavoratori), al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di vigilanza l’avvenuta valutazione dei rischi. Si tratta dunque di una documentazione obbligatoria che deve essere conservata in azienda, indispensabile per definire ogni misura che elimini o minimizzi i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è opportuno fare un sopralluogo del posto di lavoro e mettere a punto tutte le attività operative. La normativa vigente non prevede che tale documento venga consultato obbligatoriamente dai lavoratori. Il DVR va firmato dal Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico competente. Quest’ultimo può essere un libero professionista, ma anche un dipendente del Datore di Lavoro. L’azienda deve garantire al medico competente le condizioni necessarie per compiere la propria attività di Sorveglianza Sanitaria. È bene precisare questo concetto: il Datore di Lavoro, alla scadenza del contratto stipulato, non è obbligato a rinnovare l’incarico al medico.