Dvr: è un obbligo del datore di lavoro?

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

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Il DVR è un documento di fondamentate importanza per le aziende, trattato all’interno del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/2008).
Le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di vigilanza in caso di ispezione o richiesta di verifica. Lo scopo è quello di identificare e valutare i rischi presenti in azienda; deve contenere infatti le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee a tal fine.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un’analisi di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerando tutte le attrezzature di lavoro, sostanze o prodotti chimici utilizzati, la disposizione degli ambienti lavorativi, inclusi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Tutto ciò nasce dalla necessità di far fronte ai contesti rischiosi che ogni giorno i lavoratori devono affrontare durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Spesso si dice che “prevenire è meglio che curare”, ed è proprio per questo motivo che deve essere elaborata la valutazione dei rischi.
Questo documento, com’è facilmente intuibile, è sottoposto a modifiche per adattarsi al meglio alle esigenze aziendali; è necessario un aggiornamento ogni qual volta l’organizzazione aziendale modifichi i suoi processi produttivi o cambi macchinari, attrezzature o proprio l’intera struttura o parte di essa (ampliandola o modificando in modo sostanziale il layout), ma non solo, anche in caso di nuove mansioni, infortuni o infortuni mancati. È bene aggiornarlo anche in seguito al manifestarsi di problemi di salute dovuti alla mansione svolta.
A volte si confonde il DVR con il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi interferenti) che è invece una documentazione apposita prevista dal D.lgs.81/08 per la gestione degli appalti.

Chi redige il DVR?

Il DVR viene elaborato dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico competente (se nominato in base all’attività lavorativa) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La redazione del DVR è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, che è proprio lui a prendersi l’incarico, anche se molto spesso è privo di competenze in materia di sicurezza; per questo motivo si appoggia ad un consulente esterno, oppure può formare un lavoratore interno come RSPP, in grado di gestire la documentazione obbligatoria riguardo la sicurezza.
Solitamente la redazione del DVR avviene dopo un sopralluogo eseguito da un professionista, insieme al Datore di Lavoro o un suo delegato, in grado di riferire tutte le informazioni necessarie.
Il sopralluogo consente un’analisi dei luoghi di lavoro e dunque dei processi produttivi, per poi analizzare e valutare i rischi che rispecchiano tutta la realtà aziendale.
Andiamo ora a vedere chi è l’RSPP. Si tratta della persona scelta per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che può essere interno o esterno all’azienda.
Qualora il Datore di Lavoro devesse sceglierne uno interno, in genere si basa su una persona che da anni lavora in azienda. Per quanto riguarda invece la figura dell’RSPP esterno, è un consulente con formazione specifica nel campo, in possesso degli attestati dei moduli A, B e C.
Ci si rivolge spesso ad un RSPP esterno perché la stesura del DVR prevede conoscenze tecniche riguardo i processi da analizzare.

Quali sono i contenuti del DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è importantissimo per mettersi apposto con la sicurezza, in ogni azienda con almeno un dipendente. Il DVR deve dare evidenza della stima delle probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, del calcolo dell’entità del danno che ne può derivare e suggerire specifiche azioni di prevenzione e protezione.
Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è indispensabile raccogliere alcune informazioni riguardo l’attività in questione da valutare: personale coinvolto, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc. Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto dunque al termine della valutazione deve avere data certa e comprendere:

  • una relazione inerente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute delle varie mansioni nella quale siano fissati i metodi adottati per la valutazione stessa;
  • le specifiche misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati (guanti, caschetto, mascherina, tuta da lavoro, scarpe antinfortunistica, ecc.);
  • la programmazione di tutto ciò che è considerato idoneo ad assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • tutte le procedure per rendere fattibili le misure da concretizzare e le figure aziendali che vi debbono provvedere, in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • l’individuazione di tutte le attività in cui vi sono rischi specifici.

Devono essere messi a punto, dunque, tutti i rischi legati al luogo fisico e quelli specifici delle attività di ogni singolo lavoratore. Tale analisi deve tenere conto di tutto il processo di produzione e considerare i rischi legati all’interazione uomo-macchina, tutti i prodotti chimici impiegati (direttamente o indirettamente), le operazioni che i lavoratori effettuano quotidianamente per valutarne le potenzialità di infortunio o probabili malattie professionali.
Nella valutazione di tutti i rischi, il Datore di Lavoro deve analizzare anche quelli riguardanti lo stress “lavoro-correlato”, quelli inerenti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenza di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.
L’osservazione dell’organizzazione aziendale, con i processi produttivi è il punto di partenza della valutazione dei rischi: proprio per questo motivo è importante che all’interno del DVR, oltre chiaramente al piano d’intervento, vi sia uno schema contenente l’organigramma dell’azienda con i nominativi delle figure responsabili della sicurezza aziendale.

Come si valutano i rischi?

Il processo di valutazione dei rischi può essere diviso in vari stadi:

  1. Individuare i fattori nell’ambiente lavorativo che sono potenzialmente in grado di arrecare danno ed identificare i lavoratori che possono essere esposti ai rischi;
  2. Analizzare ed attribuire un ordine di priorità ai rischi;
  3. Stabilire l’azione preventiva;
  4. Intervenire con misure di protezione e di prevenzione adeguate;
  5. Controllare e revisionare ad intervalli regolari per garantire che essa sia aggiornato tale processo; aggiornamento della documentazione deve essere effettuato allorché vi siano cambiamenti significativi nell’organizzazione o in seguito a risultati di indagini riguardanti infortuni.

Dovranno essere quindi presi in considerazione i rischi generici che riguardano ad esempio gli ambienti di lavoro, gli impianti elettrici e quelli specifici dei processi produttivi, con riferimento ad eventuali materiali ed agenti chimici impiegati, ma anche la presenza di rumore, vibrazioni, radiazioni, la cui esposizione potrebbe essere causa di vere e proprie patologie.

Tempistiche per redigere il DVR

Il Datore di Lavoro è obbligato a valutare i rischi aziendali ed elaborare il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (sarebbe opportuno redigere il DVR prima che inizi l’attività).
In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti dalla legge, gli organi di controllo e gli enti addetti alle ispezioni possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive di massimo 8 mesi; inoltre, se a seguito della sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR, verrà sospesa l’attività aziendale.
I controlli specifici sono in forte aumento in Italia, dal momento che c’è molta attenzione al tema della sicurezza sul lavoro; basta pensare ai costi elevati sostenuti annualmente dallo Stato a causa di incidenti.
Gli enti di controllo territoriali effettuano spesso delle campagne ispettive, in modo indipendente o perché obbligati da ordinanze nazionali.
Il controllo scatta automatico in caso di denuncia di infortunio all’INAIL da parte del Datore di Lavoro oppure della vittima stessa che lo ha subito. La verifica del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro può anche essere intrapresa in seguito a segnalazioni anonime.
Da ciò si evince l’importanza del DVR, visto non solamente come un insieme di valutazioni messe su carta, ma come una vera e propria “fotografia aziendale” che mette in luce importanti indicazioni e procedure che devono osservare i responsabili aziendali. Tutto ciò è volto al miglioramento nel tempo del livello di sicurezza aziendale, di organizzazione delle attività. Ci teniamo a precisare che il Datore di Lavoro resta comunque colui che ha la massima responsabilità in azienda in caso di inottemperanza, negligenza o grave errore in materia di salute e sicurezza.

Per quali aziende è d’obbligo?

La normativa vigente chiarisce che l’elaborazione di questo importante documento è un obbligo per tutte le aziende con almeno un dipendente; tuttavia possono non redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero i liberi professionisti, le aziende familiari, le ditte individuali e quelle che vedono solo un socio lavoratore.
L’obbligatorietà di questa documentazione è fissata dal D.lgs. 81/0: ogni azienda che abbia almeno un lavoratore (indipendentemente dalla forma contrattuale) deve redigere il DVR. A tal fine ci si rivolge in genere ad uno studio di consulenza apposito. Deve inoltre essere tenuto presso la sede operativa aziendale, in formato cartaceo o informatico, poiché la mancanza di questo documento è causa di ingenti sanzioni.