Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
In base alla normativa vigente (Decreto Legislativo 81/2008) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere scelto per rappresentare i lavoratori per questioni inerenti la loro salute e sicurezza. All’interno di ogni azienda, con almeno un lavoratore, si deve garantire la presenza di un RLS, al quale va assicurata, a spese del Datore di Lavoro, la formazione indispensabile per relazionarsi con i lavoratori per questioni inerenti la salute e la sicurezza in ambiente di lavoro. Tale persona è eletta dagli stessi lavoratori, con differenti prassi, in base al numero di dipendenti occupati in azienda. Si tratta dunque di una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal Datore di Lavoro. Per le aziende con massimo 15 lavoratori, il RLS viene individuato tra le persone dello staff interno, mentre per quelle che hanno più di 15 lavoratori, solitamente si preferisce sceglierlo tra le rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe selezionato tra i lavoratori tramite la normale votazione. I lavoratori possono dunque avvalersi o meno di tali rappresentanze e eleggere un RLS svincolato dai sindacati.
Cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 chiarisce tutti i principali compiti del RLS:
- collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi aziendali;
- affianca il Datore di Lavoro per scegliere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli addetti alla prevenzione incendi e al Primo soccorso e il medico competente aziendale;
- viene consultato per questioni riguardanti l’organizzazione della formazione e le ispezioni;
- verifica che le azioni di prevenzione e protezione dai rischi siano adeguate ad assicurare l’incolumità dei lavoratori (in caso contrario, deve mettersi in contatto con le autorità competenti);
- deve firmare il documento valutazione dei rischi (DVR);
- può visionare il DVR e accedere alle aree in cui operano i lavoratori;
- può prendersi delle ore di permessi retribuiti per favorire l’esecuzione della sua attività;
- deve disporre di tutti mezzi adeguati all’esecuzione dei propri compiti.
Gli obblighi del RLS e del Datore di Lavoro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo essenzialmente rappresentativo, in quanto rappresenta i lavoratori nell’ambito delle attività finalizzate alla sicurezza sul luogo in cui lavora (valutazione dei rischi, riunioni periodiche, ecc.). Le sue attribuzioni, perciò, sono principalmente di carattere consultivo e di vigilanza circa il rispetto delle norme da parte del datore di lavoro, ma non di controllo come il preposto o il Datore di Lavoro. Egli, quindi, potrà ricordare ai responsabili dell’azienda i loro doveri in tema di sicurezza ed eventuali provvedimenti a cui andrebbero incontro in caso di inadempienze ma non sarà mai responsabile penalmente di eventuali negligenze. Al di là del fatto che un’eventuale responsabilità giudiziaria dell’RLS rischierebbe di disincentivare un dipendente ad assumere quest’incarico, è la natura stessa di un ruolo consultivo a indicare che le scelte vadano poi prese da altre persone, che ne risponderanno, eventualmente, in sede penale. Detto questo, è ovvio che, data la delicatezza dei problemi da risolvere e l’alto numero d’infortuni sul lavoro, egli abbia comunque un dovere etico e politico nei confronti dei lavoratori e dell’Azienda. Per tale motivo questo compito dovrà essere svolto da una persona informata e preparata sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. A tal riguardo si ricorda la frequentazione e il superamento del corso per RLS obbligatorio per chi viene eletto, da aggiornare ogni anno. Il corso di formazione per RLS ha una durata minima di 32 ore, con lezioni che toccano argomenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro: prevenzione dei rischi, principi giuridici comunitari in materia di salute e sicurezza, obblighi delle varie figure aziendali, comunicazione tra dipendenti e dirigenti. I corsi possono essere seguiti dal partecipante anche a distanza, in diretta con i docenti, in quanto non sono previste esercitazioni pratiche. E’ previsto, inoltre, un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per quelle che superano i 50 lavoratori. Viene dunque formato in modo specifico in tema sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione deve svolgersi con l’appoggio degli organismi paritetici, durante l’orario lavorativo e non può essere a spese dei lavoratori (art. 37 del D.lgs.81/08).
L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
All’interno del D.Lgs.81/2008, vi sono tutte le informazioni utili per eleggere uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in azienda. Bisogna fare attenzione al numero dei Rappresentati da nominare:
- si sceglie un solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende fino a 200 lavoratori;
- si eleggono 3 RLS se l’azienda occupa dai 201 ai 1000 lavoratori;
- si eleggono 6 RLS nelle aziende con oltre 1000 lavoratori.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene generalmente durante la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (in Italia è il 28 aprile). È bene sapere che l’RLS deve esserci in azienda anche se questa ha un solo lavoratore ma ci sono delle eccezioni; l’RLS può infatti tranquillamente non essere presente in alcune situazioni: imprese familiari, lavoratori a domicilio e aziende in cui operano solo lavoratori a progetto. Si fa presente che il Datore di Lavoro deve necessariamente comunicare l’avvenuta elezione del RLS all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), da rendere nota per via telematica, come stabilito dall’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008. Nelle aziende in cui operano massimo 15 lavoratori la scelta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spetta ai lavoratori; questo è dunque designato all’interno oppure per diverse aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Per le aziende oltre i 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di queste rappresentanze, il RLS è eletto internamente dai lavoratori dell’azienda. Se i lavoratori non eleggono il loro Rappresentante di cui all’art 47 del D.Lgs.81/08, il Datore di Lavoro deve provvedere tramite l’Organismo Paritetico o, in assenza, al Fondo costituito presso l’INAIL, così come stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’Organismo Paritetico o il Fondo non comunicano il nominativo dell’RLS territoriale (RLST) all’azienda interessata, per il Datore di Lavoro non vi sono violazioni, però quest’ultimo deve possedere tutti i documenti necessari in merito alla mancata nomina dell’RLS da parte dei lavoratori e alla richiesta all’Organismo Paritetico o al Fondo dell’RLS territoriale. Se si sceglie un RLST il Datore di Lavoro non deve trasmettere alcuna comunicazione all’INAIL: Il D.Lgs.81/2008 obbliga i Datori di Lavoro a comunicare i nominativi degli RLS, ma non di quelli territoriali. Chiariamo anche un altro aspetto: l’RLS non può essere contemporaneamente RSPP; anche se non espresso esplicitamente dalla legge, è un controsenso scegliere l’RLS tra le figure dirigenziali, proprio perché è il portavoce dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I dirigenti è come se fossero degli alter ego del Datore di Lavoro e quindi non adeguati a rappresentare la volontà dei lavoratori.
La tutela dei lavoratori e la formazione
Il Datore di Lavoro deve mettere provvedere alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi genere di attività all’interno dell’azienda. Il D.lgs.81/2008, recentemente innovato dal D.lgs.106/2009, tratta appunto degli obblighi formativi per i lavoratori, come anche l’informazione e l’addestramento. Sono tutti percorsi specifici dedicati ai lavoratori per venire a conoscenza delle regole e dei metodi propri del sistema prevenzionistico. Tramite i corsi di formazione si intende spiegare ai lavoratori quel complesso di nozioni fondamentali che consentono di raggiungere delle capacità tali da permettere agli stessi lavoratori di evitare i rischi, al fine di salvaguardare la sicurezza personale. Con l’informazione si è a conoscenza di alcuni aspetti e di conseguenza i lavoratori riescono a tenere sotto controllo i rischi cui sono esposti ogni giorno. L’addestramento consente ai dipendenti di utilizzare al meglio le attrezzature, le macchine, i dispositivi utili all’esecuzione delle fasi lavorative o per gli interventi resi necessari dalle situazioni rischiose. La normativa vigente chiarisce tutte quelle figure che in azienda devono occupare il ruolo di formatori e la tipologia di corsi che devono offrire ai lavoratori. La legge dice che il Datore di Lavoro deve informare adeguatamente i lavoratori (art. 36 D.lgs.81/08). Il Datore di Lavoro è inoltre tenuto a sfruttare ogni strumento utile in suo possesso per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori attraverso:
- uno scambio di informazioni con il medico competente aziendale e con i Servizi di Prevenzione e Protezione riguardo i rischi cui sono esposti i dipendenti;
- l’informazione adeguata per i lavoratori, che interessa possibili esposizioni a pericoli gravi ed imminenti, e che riguarda di conseguenza le procedure di emergenza da adottare.
Particolare attenzione deve essere rivolta ai lavoratori immigrati in tema di informazione, formazione e addestramento, perché dai dati degli ultimi anni si è riscontrato che specialmente a causa della scarsa comprensione della lingua italiana, i lavoratori stranieri sono stati più soggetti ad infortuni sul posto di lavoro. Per tale ragione è importante rendere le informazioni e le conoscenze in modo chiaro (le aziende devono ad esempio dotarsi di istruzioni e segnaletica di sicurezza intuitive per i lavoratori stranieri).