La formazione dei lavoratori: obbligo di legge
Secondo quanto sancito dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio in cui rientra la propria azienda, devono essere adeguatamente formati in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
I lavoratori di recente assunzione sono tenuti a completare adeguatamente il percorso di formazione entro e non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione. Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato- Regioni, ovvero prima del 1 gennaio 2012, non vi è alcuna indicazione in merito alla tempistica della formazione. Di conseguenza le aziende che non hanno provveduto alla formazione dei propri lavoratori prima di quella data, sono tenuti a formare i dipendenti prima possibile.
Quante ore di formazione?
Per comprendere quale corso di formazione per lavoratori è adeguato per il proprio lavoratore, bisogna fare riferimento al livello di rischio in cui rientra la propria azienda, rischio sancito dal codice Ateco riportato in visura camerale.
Per le aziende con rischio basso, il lavoratore dovrà seguire 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica, per un ammontare complessivo di 8 ore.
Nelle aziende sottoposte a rischio medio, il dipendente dovrà seguire 12 ore di lezione di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica.
Nelle aziende a rischio alto, il lavoratore dovrà frequentare 16 ore di lezione, di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica.
I lavoratori già sottoposti a formazione sono in ogni modo tenuti ad un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni.