Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori
- L’articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 predispone l’elenco degli obblighi del Datore di Lavoro in merito all’attività di informazione dei lavoratori. Secondo il suddetto articolo, il Datore di Lavoro è tenuto a provvedere affinché ciascun lavoratore sia adeguatamente informato sui seguenti aspetti:
- Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’azienda;
- Procedure di primo soccorso e quelle che riguardano la lotta antincendio e l’attivazione dei piani d’emergenza in caso di incendi;
- Nominativi dei lavoratori incaricati ad applicare le misure che riguardano il primo soccorso e la prevenzione incendi;
- Nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente aziendale;
- Rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, la normativa sulla sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- Misure ed attività di protezione e prevenzione adottate all’interno dell’azienda.
Secondo il D.Lgs.81/08 l’informazione deve essere trasmessa in maniera chiara e deve risultare facilmente comprensibile per i lavoratori, onde consentire loro di acquisire le conoscenze senza grandi difficoltà. Laddove l’informazione sia rivolta ai lavoratori immigrati, è necessario che sia predisposta la verifica della comprensione della lingua utilizzata a tal fine.
L’articolo 37 del D. Lgs.81/08 fornisce l’elenco degli obblighi spettanti al Datore di Lavoro in merito all’attività di formazione del lavoratori. Il Datore di Lavoro è obbligato a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai:- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi relativi alle mansioni, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
La formazione e, se del caso, l’addestramento specifico dovranno essere eseguiti in occasione di:
- costituzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- insorgenza di nuovi rischi lavorativi.
Formazione, informazione e addestramento: le differenze
La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da sapere per chi si occupa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questi termini non sempre vengono utilizzati in modo opportuno neanche dagli esperti in materia; ma la differenza tra formazione, informazione ed addestramento esiste ed è piuttosto semplice. La normativa di riferimento (D.Lgs.81/08) si sofferma appunto su questi concetti. La formazione e l’informazione hanno un aspetto in comune: rappresentano un obbligo da parte del Datore di Lavoro, secondo le modalità previste dalla legge, per qualsiasi attività lavorativa; l’addestramento, invece, è necessario solo in alcuni casi specifici, per attività pratiche. L’attività di formazione è il processo educativo tramite il quale sono fornite ai lavoratori delle conoscenze e grazie al quale vengono apprese le competenze indispensabili per poter eseguire in sicurezza le varie mansioni; tutto ciò è volto alla prevenzione da possibili infortuni e malattie professionali. Il Datore di Lavoro è dunque responsabile dell’informazione e della formazione, attività indispensabili per poter operare in condizione di salute e sicurezza. I corsi di formazione variano in base alle figure aziendali a cui sono rivolti (lavoratori, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Preposto, Datore di Lavoro, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.) ed hanno un carattere generale e specifico per un particolare livello di rischio. Potrebbero far riferimento ad un particolare aspetto della sicurezza (Dispositivi di protezione individuale, prevenzione incendi, primo soccorso, attrezzature, spazi confinati, ecc.). Il termine informazione indica invece il solo trasferimento di conoscenze utili al riconoscimento, alla riduzione e alla gestione dei rischi sul posto di lavoro. Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire adeguate informazioni in tema sicurezza, riguardanti un particolare aspetto della mansione, dell’ambiente di lavoro o dell’utilizzo di attrezzature. L’addestramento ha infine lo scopo di fare apprendere l’utilizzo corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro idonee; deve essere effettuato da persone esperte, durante l’orario lavorativo. Rispetto all’informazione e alla formazione è quello che ha una valenza più pratica e operativa.
Sicurezza sul lavoro: la formazione del personale
La formazione dei lavoratori è d’obbligo al momento dell’assunzione, in caso di cambio/modifica di mansione del dipendente e di cambiamenti a livello organizzativo o tecnico introdotti in azienda. E’ obbligatoria la formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul lavoro, differenziata in base alle mansioni svolte e ai rischi legati alle stesse. Vi è inoltre l’obbligo di effettuare un aggiornamento formativo in materia di salute e sicurezza per i lavoratori di durata pari a 6 ore ogni 5 anni. Il corso di formazione per lavoratori si articoli in due moduli distinti:
- Formazione generale, incentrata sugli argomenti generali della prevenzione e della sicurezza sul lavoro (è uguale per ogni mansione);
- Formazione specifica, relativa ai rischi specifici delle varie mansioni, ai possibili danni per la salute ed alle conseguenti azioni preventive e protettive tipiche del settore di appartenenza dell’azienda. Sono previsti anche corsi appositi per Dirigenti, Preposti e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (devono ricevere un’ulteriore formazione in aggiunta a quella comune agli altri lavoratori). Ogni attestato conseguito deve contenere date ed orari in cui è stato erogato il corso e gli argomenti trattati. Il Datore di Lavoro deve conservare in azienda l’attestazione dell’avvenuta formazione; ciò risulta particolarmente utile in caso di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (il Datore di Lavoro potrebbe essere considerato responsabile dell’evento dannoso se non ha mai provveduto a formare il lavoratore o non è stato rinnovato il corso nei tempi previsti).
Formazione e addestramento per attrezzature specifiche
Il D.Lgs.81/08 prevede che i lavoratori ricevano una formazione e un addestramento per quanto riguarda le specifiche attrezzature di lavoro che vengono utilizzate durante l’orario di lavoro.
Il Datore di Lavoro è responsabile della formazione e dell’addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature che necessitano di specifiche conoscenze, e che comportano delle responsabilità. La conduzione di alcune attrezzature comporta infatti un’abilitazione specifica, in particolare:- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli e forestali;
- macchine movimento terra;
- pompa per calcestruzzo.
Dopo aver conseguito l’attestato, questo deve essere rinnovato entro 5 anni dalla data di rilascio dello stesso. I patentini per le attrezzature di lavoro hanno dunque durata limitata nel tempo. In caso di non rinnovo, la validità del patentino viene interrotta (ciò significa che non è più possibile adoperare l’attrezzatura di lavoro, nemmeno occasionalmente). Sono dunque considerati in base alla normativa vigente “non operativi” i soggetti in possesso del patentino scaduto. Le conseguenze penali in caso di infortunio di un lavoratore con patentino scaduto sono pesanti; da ciò si evince l’importanza di rinnovare con urgenza il patentino scaduto o in scadenza. I corsi prevedono moduli teorici e pratici; per i moduli teorici è possibile la frequentazione anche a distanza, quelli pratici devono essere erogati in aula. Il percorso didattico dei corsi deve preferire le metodologie attive, instaurando un rapporto diretto con i discenti, anche tramite lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali. La parte pratica deve essere incentrata su dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazioni di gestione autonoma da parte dei corsisti, delle attrezzature che si utilizzano in situazioni comuni e anormali prevedibili (ad esempio un guasto); il corsista dovrà ricevere nozioni in merito alla gestione delle emergenze. Il soggetto formatore deve conservare per 10 anni tutta la documentazione del corso svolto, in particolare gli allievi ed i relativi attestati. Una disciplina normativa specifica tratta inoltre l’abilitazione per l’utilizzo dei generatori di vapore, come indicato nell’art. 73 bis del D.Lgs.81/08.
Infortuni mortali sul lavoro: edilizia e non solo
Informare, formare ed addestrate opportunamente i lavoratori è un misura di prevenzione da possibili infortuni sul lavoro. L’edilizia è al primo posto per quanto riguarda gli infortuni mortali, la cui principale causa di morte è la caduta dall’alto. Per far fronte a questo problema è stata aumentata la vigilanza e l’entità delle sanzioni per chi infrange le regole. Sono a rischio anche tutti coloro che guidano mezzi su strade ed autostrade (il numero è in aumento anche per le richieste degli acquisti online). Si fa presente che gli incidenti mortali nel comparto dell’industria si verificano specialmente nelle piccole imprese (nelle medie e grandi aziende i morti sono quasi inesistenti); i dati statistici confermano che le grandi aziende, più organizzate e dotate di sistemi di gestione contano pochissimi infortuni. Le vittime sono soprattutto anziani (di età superiore a 61 anni) in ambito edile, agricolo e nell’artigianato; sono coinvolti anche molti giovani, spesso assunti con contratti stagionali, che svolgono lavori pericolosi senza alcun tipo di formazione. I morti sul lavoro sono soprattutto stranieri (la pandemia di Covid-19 ha ridotto però nel ultimi tempi il numero di stranieri in Italia); i lavoratori più colpiti sono marocchini, albanesi e rumeni.