Le semplificazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Dal 21 agosto è diventata operativa la Legge n. 98/2013, di conversione del Decreto del Fare. Una Guida ministeriale pubblicata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ci riassume le principali novità introdotte dal Decreto del Fare che investono il settore della Sicurezza sul Lavoro.
Semplificazioni per attività a basso rischio infortunistico
Come chiarito dalla Guida, con decreto ancora da emanarsi saranno identificati i settori a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Per le attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro potranno quindi effettuare la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato, che sarà allegato al suddetto decreto.
DUVRI
Nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali non è più necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Per sovrintendere al coordinamento con altre imprese, il datore di lavoro nomina un proprio incaricato, dotato di formazione, esperienza e competenze professionali adeguate al compito. L’incaricato del datore del lavoro dovrà necessariamente essere una persona qualificata, in possesso di una conoscenza diretta dell’ambiente del lavoro e in grado quindi di intervenire efficacemente per evitare i rischi da interferenze.
Questa disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Verifica attrezzature da lavoro
I datori di lavoro avranno a disposizione 45 e non più 60 giorni di tempo per sottoporre le attrezzature di lavoro alla prima verifica periodica. Inoltre, in caso di impossibilità da parte dei soggetti pubblici di effettuare la verifica, essi dovranno comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro (massimo 15 giorni). Nel caso in cui i soggetti pubblici rispondano con una comunicazione negativa, oppure superato il limite di 45 giorni, i datori di lavoro potranno rivolgersi a propria scelta ai soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Cantieri temporanei o mobili
Con decreto ancora da emanarsi, saranno adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e fascicolo d’opera.