Il lavoratore può rifiutare la sorveglianza sanitaria?

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Cos’è la Sorveglianza Sanitaria?

La definizione di Sorveglianza Sanitaria la troviamo all’interno del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, meglio conosciuto come Decreto Legislativo 81/08; si tratta dell’insieme degli atti medici finalizzati a tutelare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori all’interno delle aziende, considerando tutti i fattori di rischio professionali correlati ai luoghi di lavoro e dunque i processi che si svolgono, le varie attrezzature, macchine ed eventuali sostanze pericolose utilizzate.
In parole povere è un’attività che deve essere attuata obbligatoriamente secondo la normativa vigente, con lo scopo di prevenire lo sviluppo di malattie professionali nei lavoratori; comprende visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
La Sorveglianza Sanitaria è trattata nel D.Lgs.81/08 dall’articolo 38 al 42; sono fissate dunque le modalità, responsabilità e soprattutto i casi in cui è obbligatoria.
Entra in gioco in caso di movimentazione manuale dei carichi, lavoro al videoterminale per oltre 20 ore settimanali, esposizione ad agenti fisici, ambienti molto rumorosi, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, sostanze chimiche pericolose, ecc.
E’ inoltre di fondamentale importanza in caso di lavoro notturno, su richiesta delle lavoratrici in gravidanza per posticipare il congedo di maternità e in presenza di lavoratori con deficit mentali o fisici (disabili).
Si fa presente che la visita medica riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente del tipo di contratto; sono inclusi i socio lavoratori.
Particolare attenzione è rivolta ai gruppi di persone particolarmente sensibili a specifici fattori di rischio presenti nella realtà lavorativa.
La Sorveglianza Sanitaria è uno strumento di prevenzione fondamentale al fine di tutelare i lavoratori circa eventuali malattie professionali (dette anche tecnopatie) che si potrebbero sviluppare a fronte di esposizione continuativa a specifici rischi per la salute.
In base al D.lgs.81/2008 e s.m.i. ogni tipo di spesa inerente la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori è a carico del Datore di Lavoro.
Il costo della visita medica dipende dagli esami da effettuare per ogni specifica mansione (spirometria, audiometria, elettrocardiogramma, visiotest, analisi del sangue, alcoltest, droga test, ecc.). I risultati degli accertamenti sono conservati nel rispetto della privacy e possono essere comunicati solo agli stessi lavoratori.

Il Medico Competente aziendale

Ruolo fondamentale è occupato dal Medico Competente, che è un professionista laureato in medicina del lavoro; questo viene nominato dal Datore di Lavoro con l’obiettivo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi necessari per tutelare la salute dei lavoratori, esprimendo un giudizio in merito all’idoneità degli addetti, in relazione alle mansioni da loro svolte.
Valuta le condizioni psicofisiche dei lavoratori basandosi sulla valutazione ed esposizione ai rischi presenti nella loro specifica attività lavorativa.
Per svolgere al meglio la propria attività può avvalersi anche di altri medici specialistici.
Il Medico Competente dovrà definire eventuali limitazioni o prescrizioni al fine di tutelare i lavoratori e magari evitare l’insorgere di malattie professionali.
Deve essere incaricato solo nei casi in cui l’azienda sia soggetta ad obbligo di Sorveglianza Sanitaria.
Tiene conto di tutti i dettagli utili sulla specificità del lavoro per elaborare il protocollo sanitario indicando gli accertamenti sanitari più idonei cui sottoporre il lavoratore. Verrà dunque istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, che dovrà contenere i seguenti dati:

  • condizioni psicofisiche del lavoratore;
  • esiti degli accertamenti sanitari;
  • giudizio d’idoneità alla mansione specifica.

La cartella sanitaria è un documento che per privacy non può essere consegnato al Datore di Lavoro; viene conservata presso la sede del Medico Competente aziendale o in busta sigillata presso la sede del Datore di Lavoro. Si fa presente che il medico del lavoro non solo occupa un ruolo fondamentale per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, ma anche in merito alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Partecipa inoltre annualmente alla riunione periodica sulla sicurezza del lavoro (per le aziende con oltre 15 dipendenti) al fine di contribuire insieme alle altre figure preposte a migliorare le condizioni di sicurezza aziendale. E’ suo compito inoltre effettuare un sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro, per comprendere al meglio i rischi cui sono esposti i lavoratori e dare suggerimenti al Datore di Lavoro per migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
Per ragioni di distanze geografiche, nel caso in cui i lavoratori di una stessa unità produttiva operino su sedi differenti, potrà essere incaricato un Medico Competente coordinatore. Quest’ultimo non ha alcuna responsabilità sul giudizio d’idoneità espresso da ogni medico locale; fissa però i criteri cui dovranno sottostare tutti gli altri medici competenti locali per esprimere il giudizio d’idoneità al lavoro.

Il lavoratore si può rifiutare?

Il Datore di Lavoro è obbligato ad organizzare la Sorveglianza Sanitaria tramite la nomina del Medico Competente aziendale.
Il rifiuto del lavoratore nei confronti delle visite mediche e degli accertamenti sanitari richiesti dal Medico Competente, rappresenta una grave ingerenza nell’operato del Datore di Lavoro. Il lavoratore non può dire di no difronte all’obbligo della visita medica; quindi, in caso si rifiuti, il Datore di Lavoro dovrà procedere a provvedimenti disciplinari per far sì che cambi idea.
Se tali sanzioni non convincono il lavoratore, il Datore di Lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.
Il Medico Competente non può obbligare il lavoratore ad essere visitato, ma il Datore di Lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che la legge gli impone.
La Magistratura si ritrova a gestire tantissime volte situazioni in cui i lavoratori si sono rifiutati effettuare gli accertamenti sanitari, alcune delle quali sono anche state analizzate dalla Suprema Corte di Cassazione Penale che ha accusato il Datore di Lavoro che non aveva preso provvedimenti.
Qualora il lavoratore si mostri deciso nel rifiutarsi, potrà essere interpellata l’ASL territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, dovrà accertare l’infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali.

Tipologie di visite mediche

Andiamo a vedere nello specifico quali sono le visite effettuate per i lavoratori.

  • Visita preventiva

E’ indispensabile per capire se lo stato di salute dell’addetto è compatibile con la mansione che dovrà essere esercitata. Deve essere effettuata prima di iniziare a svolgere l’attività a rischio. Va ripetuta in caso di spostamento di mansione.

  • Visite periodiche

La periodicità è stabilita dal Medico Competente aziendale in base alla mansione svolta e alle condizioni di salute; verrà dunque effettuato un controllo periodico per mettere in luce eventuali danni alla salute del lavoratore nel tempo (malattie professionali).

  • Visite straordinarie

Sono quelle richieste dal lavoratore in caso di disturbi correlati alla mansione svolta.

  • Visita a fine rapporto lavorativo

Viene richiesta a fine contratto di lavoro, ma solo per chi è esposto a specifici rischi che vanno a compromettere la salute, come ad esempio l’esposizione ad amianto.

  • Visita al rientro da lavoro

Tale accertamento è d’obbligo se il lavoratore è stato assente dal lavoro per almeno 60 giorni.
Ogni tipologia di visita medica sopra elencata include gli esami clinici e biologici e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari dal medico competente in funzione del rischio. Per quanto riguarda le visite preventive, periodiche e quelle relative al cambio di mansione, sono altresì finalizzate ad attestare l’assenza di eventuali condizioni di alcol dipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il costo di ogni tipologia di visita è a carico del Datore di Lavoro.
Per ogni lavoratore il Medico Competente elabora una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale, da aggiornare e custodire.

Il giudizio d’idoneità

Dopo aver effettuato la visita, il medico riferisce al Datore di Lavoro il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.
Il lavoratore sarà dunque considerato idoneo, se le sue condizioni di salute non impediscono lo svolgimento della propria attività.
Potrà essere tranquillamente esposto ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Verrà stabilità un’idoneità temporanea, quando l’addetto solo per un certo arco di tempo non potrà lavorare perché sono previsti dei miglioramenti.
Il medico potrebbe segnalare un’idoneità con prescrizioni o limitazioni: la mansione potrà essere svolta solo tramite alcuni accorgimenti suggeriti per evitare di peggiorare il suo stato di salute.
Il lavoratore risulterà purtroppo non idoneo ad esercitare il proprio mestiere se le sue condizioni di salute non sono compatibili con la propria realtà lavorativa.
In questo caso dovrà se possibile essere adibito ad un’altra mansione, altrimenti il Datore di Lavoro dovrà procedere con il licenziamento.

Obblighi e diritti dei lavoratori

Il lavoratore, consapevole che la Sorveglianza Sanitaria è uno strumento utile a tutelarlo, deve riferire al Medico Competente ogni informazione richiesta ed è obbligato ad effettuare le visite mediche secondo le modalità e le periodicità indicate, in base all’art.20 del Decreto Legislativo 81/08.
I lavoratori possono far ricorso contro il giudizio del medico entro 30 giorni.
E’ un loro diritto chiedere al medico informazioni inerenti il proprio stato di salute.
Possono inoltre richiedere una visita straordinaria per problematiche di salute correlate all’attività lavorativa svolta.

Quali sono le sanzioni previste?

Concludiamo l’articolo con le sanzioni previste dal D.Lgs.81/08.
Il Datore di Lavoro che adibisce un lavoratore ad un’attività lavorativa per la quale la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria, potrà incorrere in una contravvenzione che va da 2.192,00 a 7.233,60 euro. Anche per il lavoratore sono previsti provvedimenti nel caso in cui non si sottoponga a visita medica: sono previsti infatti l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro.