Titolare ditta individuale: deve seguire corsi di sicurezza?

corsi_laborIl titolare di una ditta che svolge la propria attività da solo e per proprio conto, qualunque sia la sua natura, non è tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza di cui al D.lgs.81/08 e pertanto non è obbligato a frequentare alcun corso sulla sicurezza lavorativa. Si fa presente, invece, che per il titolare di un’azienda che lavora da solo ma per conto di un committente il quale realizza un prodotto o eroga un servizio in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 21 del D.lgs.81/08. Vi è, dunque, l’obbligo di frequentare corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro, attinenti ai rischi professionali legati alla specifica attività svolta. In caso di mancato rispetto, è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro.

La formazione RSPP per il Datore di Lavoro

Consentire ai dipendenti di operare in un luogo sicuro non è solo un dovere morale per il Datore di Lavoro, ma anche un obbligo di legge. Per garantire la sicurezza del posto lavorativo è indispensabile che all’interno di ogni azienda venga nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e che tale figura professionale sia in possesso di un’attestazione rilasciata per aver partecipato e superato con esito positivo uno specifico corso RSPP per Datore di Lavoro. I corsi per RSPP devono essere erogati da un’azienda accreditata per l’attività di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Gli attestati rilasciati servono per garantire a tutti gli effetti l’acquisizione delle competenze necessarie in materia. E’ indispensabile che il corsista frequenti almeno il 90% delle ore previste per legge per il rilascio dell’attestato. Vi è l’obbligo dell’aggiornamento ogni cinque anni. Si fa presente che per alcune aziende, di seguito indicate, il Datore di Lavoro può autonominarsi RSPP, andando a ricoprire tale ruolo:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • imprese che operano nell’ambito agricolo e zootecnico con massimo 30 addetti;
  • aziende che svolgono attività di pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende che contano massimo 200 lavoratori.

Non basta autonominarsi, ma deve essere frequentato un corso apposito per RSPP datoriale, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. Tale Accordo fissa inoltre specifici corsi di aggiornamento quinquennali della formazione per RSPP per Datori di Lavoro, con un numero di ore in base al livello di rischio aziendale: 6 ore per il basso, 10 per il medio e 14 per quello alto. Tutti i corsi possono essere seguiti in modalità videoconferenza (da casa o dalla propria sede lavorativa) e sono disponibili anche in aula. La modalità interamente online (e-learning) è possibile per tutti i corsi di aggiornamento, ma non per coloro che effettuato la prima formazione. L’art. 34 del D.lgs.81/2008 consente dunque al Datore di Lavoro di ricoprire in modo attivo il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione adeguati alle tipologie di rischi esistenti sul luogo di lavoro, alle modalità di organizzazione del lavoro e alle attività lavorative svolte. I percorsi formativi sono suddivisi in moduli riconducibili a tre diversi livelli di rischio aziendale:

  • corso di formazione per basso rischio: 16 ore;
  • corso di formazione per medio rischio: 32 ore;
  • corso di formazione per alto rischio: 48 ore.

Ciò è volto a fornire le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008: la sicurezza in Italia

Il principale riferimento nel nostro In Italia in merito la sicurezza sul lavoro è il Decreto legislativo 81 del 2008, in genere abbreviato con Dlgs.81/08, a volte anche detto “Decreto 81”, oppure “Testo unico sulla sicurezza”. Ha sostituito il vecchio D.lgs. 626/94, rappresentando ora il più importante riferimento normativo del nostro paese sulla sicurezza in ambito lavorativo. E’ la legge sulla sicurezza ad oggi in vigore, che ha riassunto e ordinato in sé le disposizioni antecedenti, a volte raggruppate per settore, dalla storia e dalla cronologia diverse. Si tratta di un complesso ordinato e compiuto di articoli, commi, allegati, in cui il legislatore si rivolge alle imprese, Datori di Lavoro, Dirigenti e lavoratori, in merito all’obbligo e all’importanza delle misure di prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale del lavoratore, in ogni realtà in cui si opera. Punto centrale di tale Decreto è la valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro; ma non solo, si sofferma anche sulla Sorveglianza Sanitaria e sulla gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio). I destinatari sono dunque i Datori di Lavoro e i lavoratori, e contemporaneamente e di conseguenza ogni figura professionale che deve operare nei luoghi di lavoro. Sono definite inoltre le prassi utili per la sicurezza. Vi sono inoltre alcuni ruoli (RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio, medico competente aziendale) per i quali la normativa fissa specifici corsi formativi e un relativo e periodico aggiornamento. Il campo di applicazione del decreto, da come s’intuisce, è molto ampio, dato che va a toccare qualsiasi tipologia di impresa (anche autonoma o familiare), tutti i lavoratori (anche chi ha un contratto a progetto) e ogni tipo di rischio. Diamo un’occhiata ora alla struttura del Decreto Legislativo 81/08, che si compone di 13 titoli:

  1. Disposizioni generali
  2. Ambienti lavorativi
  3. Uso delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
  4. Cantieri temporanei o mobili
  5. Segnaletica tecnica di sicurezza (orizzontale e verticale)
  6. Movimentazione manuale dei carichi
  7. Uso del videoterminale (VDT)
  8. Agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, ecc.)
  9. Agenti chimici pericolosi
  10. Agenti biologici
  11. Atmosfere esplosive
  12. Disposizioni penali
  13. Disposizioni finali

Tale Decreto nasce dall’esigenza di una nuova normativa in materia, efficace e aggiornata rispetto al D.lgs.626/94, per divenire il riferimento unico di ogni realtà lavorativa. Un fattore innovativo rispetto ai precedenti decreti, è rappresentato dall’obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di valutare nell’ambito della valutazione dei rischi anche quelli relativi allo stress da lavoro-correlato, alle donne lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altre Nazioni, ecc.

Obblighi del Datore di Lavoro: corsi formativi e non solo

Il Decreto Legislativo 81/08, mette a punto una serie di obblighi per il Datore di Lavoro, definito come titolare del rapporto lavorativo con il lavoratore o, comunque, colui che, in base alla specifica realtà in cui opera il lavoratore, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, avendo poteri decisionali e di spesa. Occorre però fare una distinzione gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili (elencati all’art.17) e quelli definiti all’art.18 che sono propri del Datore di Lavoro e del dirigente.
Sono obblighi non delegabili, i seguenti:

Il Datore di Lavoro, in base all’articolo 18, deve:

  • incaricare il Medico Competente aziendale per effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
  • designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, gestione delle emergenze e intervento di primo soccorso;
  • consegnare ai lavoratori gli appositi dispositivi di protezione individuale;
  • organizzare le visite mediche per i lavoratori;
  • informare i lavoratori in merito alle modalità d’intervento in caso di pericolo grave;
  • consegnare all’RLS il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • fare in modo che le misure tecniche adottate non comportino un rischio per i lavoratori;
  • comunicare all’INAIL i dati sugli infortuni sul lavoro e tutte le informazioni utili correlate;
  • garantire che i lavoratori vengano informati e formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ogni Datore di lavoro ha dunque l’obbligo di formare i propri lavoratori secondo la normativa vigente (D.lgs.81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e quello del 07/07/2016).
L’RSPP: una figura indispensabile per le aziende

L’RSPP può essere interno oppure un professionista esterno all’azienda. Vediamo ora quali sono le responsabilità dell’RSPP. Si tratta di un soggetto dotato di specifiche capacità e requisiti professionali, designato dal Datore di Lavoro, per coordinare il servizio de prevenzione e protezione dai rischi; quest’ultimo è il complesso delle persone e tutti i mezzi necessari per prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. In genere viene scelto un RSPP esterno all’azienda, che svolge dunque il ruolo di consulente del Datore di Lavoro per garantire la sicurezza aziendale. L’RSPP deve individuare tutti i pericoli presenti all’interno di un’attività lavorativa e valutare i rischi, pianificando un adeguato piano di miglioramento. Questa figura collabora con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi. Prende parte insieme al Medico Competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica organizzata almeno una volta l’anno nelle aziende con oltre 15 lavoratori. La normativa vigente non prevede sanzioni per l’RSPP; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se un eventuale infortunio si verifica a causa di un’errata consulenza. Risponde quindi insieme al Datore di Lavoro ogni qual volta un infortunio accade per un pericolo che avrebbero dovuto segnalare.