Cos’è l’infortunio in itinere?
Si tratta di un infortunio che avviene su strada ma per il nostro ordinamento viene tutelato come quello che accade mentre è svolta l’attività lavorativa. L’infortunio in itinere è dunque quello che non si verifica di per sé sul posto di lavoro ma che avviene:
- durante il percorso impiegato per il raggiungimento del luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- durante il tragitto che intercorre da una sede operativa all’altra (nel caso in cui il lavoratore debba spostarsi per poter svolgere la propria mansione);
- durante lo spostamento in pausa pranzo, in assenza di mensa aziendale.
Infortunio sul lavoro
Quando si parla di infortunio sul lavoro ci si riferisce ad un evento che succede per una cosiddetta “causa violenta”, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa dal quale deriva un danno fisico che impedisce di andare al lavoro per più di tre giorni. Per la tutela di tutte le vittime di infortunio la normativa (D.P.R. n. 1124 del 1965) ha fissato come obbligo una specifica assicurazione che permette di beneficiare di assistenza sanitaria adeguata e di ricevere un indennizzo che varia in base alla gravità dell’evento traumatico e quindi alle conseguenze che ne derivano. Un evento improvviso tale da comportare un trauma al lavoratore o la morte nel caso più grave, è un infortunio sul lavoro. Deve esserci dunque una relazione tra questo e lo svolgimento della mansione; il lavoratore sarà inoltre impossibilitato per oltre tre giorni ad effettuare il proprio lavoro.
Infortunio in itinere: requisiti per il risarcimento
Il risarcimento del danno provocato da infortunio si ha solo in caso di:
- tragitto percorso per scopi lavorativi;
- regolarità del tragitto;
- compatibilità degli orari.
Si fa presente che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro include l’infortunio in itinere, ad eccezione di interruzioni o deviazioni non correlate ad esigenze lavorative o, comunque, non di necessità (dovute a cause di forza maggiore, come ad esempio per l’accompagnamento dei figli a scuola). L’assicurazione copre anche chi si sposta con il proprio mezzo privato, ma solo nel caso in cui esso sia indispensabile, purché il conducente abbia la patente e ad esclusione del caso in cui gli infortuni siano dovuti all’assunzione di alcolici, psicofarmaci o sostanze stupefacenti. Deve essere risarcito anche l’infortunio in itinere in caso di spostamento in bicicletta, quando l’uso di tale mezzo è “necessitato” perché non vi sono mezzi pubblici nel tragitto per raggiungere il lavoro e dell’impossibilità di andare a piedi.
L’utilizzo del mezzo privato
Passiamo ora all’indennizzabilità dell’infortunio con l’utilizzo del mezzo privato; questo può essere indennizzato solo se sussistono le seguenti condizioni:
- il tragitto deve essere per l’infortunato quello normale per raggiungere il lavoro e per tornare al proprio domicilio;
- l’itinerario non deve essere percorso solo per ragioni personali o in orari non compatibili con l’attività lavorativa svolta;
- la necessità dell’uso del proprio veicolo deve prendere in considerazione la compatibilità degli orari dei servizi pubblici e l’orario di lavoro dell’assicurato (ci potrebbe essere un’effettiva difficoltà ad arrivare al lavoro con i mezzi pubblici);
- il mezzo è messo a disposizione o richiesto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- non vi è possibilità di muoversi con i mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di lavoro;
- l’utilizzo del mezzo privato comporta un risparmio di almeno un’ora per percorso;
- vi è troppa distanza tra l’abitazione e la sede lavorativa;
- la fermata del mezzo pubblico più vicina alla propria casa o all’azienda deve essere raggiunta a piedi in tempi lunghi.
L’utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato attentamente, dal momento che il mezzo di trasporto pubblico è considerato quello “normale”; quest’ultimo a quanto pare espone ad un rischio minore di infortuni. Si fa presente che per il lavoratore con il domicilio a meno di un metro di distanza dal lavoro non è previsto alcun risarcimento in caso utilizzi il mezzo privato. L’automobile o altri mezzi a motore privati vanno dunque utilizzati solo in caso di necessità. Considerando l’interpretazione data dall’INAIL e dallaGiurisprudenza di merito, per necessità s’intende il complesso di più fattori quali le esigenze personali e familiari, o comunque di carattere pratico, che possono comportare l’uso del mezzo privato a discapito di quello pubblico. Si fa presente che, nel caso in cui diversi lavoratori utilizzino un unico mezzo di trasporto privato, il suo utilizzo è da considerarsi necessitato per tutti i lavoratori che salgono sul mezzo. In ipotesi del genere, i cambiamenti di percorso dovuti al passaggio da dare ai colleghi sono considerati necessari. Caso particolare è quello della bicicletta: se il mezzo dunque non è a motore, che si fa? Per quanto riguarda l’uso di mezzi privati, data la sempre una grande attenzione a livello ambientale e sociale in favore di una mobilità sostenibile,particolare importanza assume l’utilizzo della bicicletta. L’infortunio a bordo di una bicicletta su una strada percorsa da veicoli a motore viene indennizzato solo in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato il suo utilizzo; cosa diversa se tale infortunio si verifichi su una pista ciclabile.
“Normale percorso” e variazioni
La normativa parla di “normale percorso”, che nello specifico s’intende quello più breve e diretto; quindi, teoricamente, possibili deviazioni non strettamente necessarie, non farebbero rientrare un eventuale infortunio in itinere.
Il lavoratore però potrebbe scostarsi dal normale percorso; in questo caso, qualora si verifichi un infortunio, sarà tutelato solo se:
- ciò è dovuto ad un ordine voluto dal datore di lavoro;
- vi è una causa di forza maggiore (ad esempio la chiusura di una strada);
- esigenze personali essenziali (accompagnare i figli a scuola);
- per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (soccorrere persone in caso di incidenti).
Casi in cui l’infortunio in itinere non è coperto
La tutela assicurativa dell’infortunio in itinere non copre quegli infortuni accorsi nelle seguenti situazioni:
- deviazioni o soste dovute ad esigenze personali;
- deviazioni volute appositamente dal lavoratore;
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- assunzione di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- mancata abilitazione alla guida;
- violazione del codice della strada (ad esempio il superamento del limite di velocità).
Cosa fare dopo il sinistro
A seguito dell’infortunio in itinere, in base alla gravità della situazione, il lavoratore si potrà rivolgere al Medico Competente aziendale (se presente sul posto di lavoro), al proprio medico curante o al pronto soccorso, nei casi più gravi. Dopo aver stabilito le opportune cure, verrà rilasciato al lavoratore il certificato medico contenente:
- la diagnosi;
- arco di tempo di inabilità temporanea al lavoro.
Tale certificato deve essere trasmesso per via telematica all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che lo ha rilasciato. La legge obbliga il lavoratore ad avvertire prima possibile il proprio datore di lavoro, a cui dovrà fornire il numero che identifica il certificato medico, il giorno in cui è stato rilasciato e il periodo di prognosi.
Il datore di lavoro farà dunque la denuncia o comunicazione d’infortunio.
Comunicazione e denuncia d’infortunio
In caso di infortunio (in itinere o avvenuto sul posto di lavoro), dopo esserne venuto a conoscenza, il datore di lavoro trasmetterà all’INAIL la comunicazione o la denuncia. Che differenza c’è tra comunicazione e denuncia? Mentre la comunicazione ha un semplice scopo informativo ed è utile a fini statistici, la denuncia deve essere fatta per motivi assicurativi, affinché l’INAIL fornisca l’indennità dovuta.
Entriamo più nello specifico delle definizioni.
- La comunicazione di infortunio: va fatta solo per assenza dal lavoro per almeno un giorno (successivo a quello dell’evento) o al massimo fino a tre giorni e va trasmessa per via telematica entro due giorni dall’invio del certificato medico (ma non ha fini assicurativi!).
- La denuncia d’infortunio: deve essere effettuata per via telematica da parte del datore di lavoro in caso di prognosi che vada oltre i 3 giorni (successivi a quello dell’evento); per quanto riguarda le tempistiche, si ha tempo al massimo 48 ore (24 ore in situazioni più gravi quali la morte). Ricordiamo che ha fini assicurativi.
Per tutti gli infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia va fatta entro le 24 ore e l’INAIL è obbligato a informare il Procuratore della Repubblica. Si fa presente che l’indagine penale entra in gioco se la prognosi di guarigione è superiore a quaranta giorni.
Infortunio e malattia professionale: le differenze
L’infortunio sul lavoro, come abbiamo già detto, è dato da un evento accidentale in occasione di lavoro che può essere conseguenza di inabilità permanente, temporanea se supera i tre giorni oppure la morte.
L’INAIL è l’ente che entra in gioco per quanto riguarda il risarcimento danni. Per malattia professionale s’intende invece un evento lento e progressivo contratto sul lavoro. Mentre l’infortunio è un evento improvviso, la malattia professionale agisce lentamente e in modo diluito nel tempo; quest’ultima è dovuta alla presenza di elementi nocivi nell’ambiente lavorativo. La causa agisce lentamente e progressivamente sul nostro corpo, non è dunque violenta e concentrata nel tempo. Il Testo Unico (D.lgs.81/08) parla di malattie contratte sul posto di lavoro a causa di attività rischiose. Il danno può essere recato dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si effettua (cosiddetto “rischio ambientale”).