Interpretazioni D.Lgs. 81/08: Orientamento Corte di Cassazione
Il D.Lgs 81/08 continua a sollevare spinosi problemi interpretativi che vengono sempre più spesso affrontati dalla Corte di Cassazione. Di seguito riassumiamo le principali pronunce della Corte in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le sanzioni ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/94
L’art. 21 del D. Lgs. n. 758/1994 stabilisce che, in caso di sanzioni, il contravventore possa pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (dopo successiva verifica da parte l’organo di vigilanza volta ad accertare che la violazione è stata effettivamente eliminata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione). Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione il contravventore potrà quindi rateizzare la sanzione solo se rispetta il termine di trenta giorni; il pagamento della sanzione oltre il termine di trenta giorni sarà comunicato al Pubblico Ministero.
Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi: titolo IV del D.Lgs. 81/08 (articolo 90, comma 9)
Secondo l’allegato XVII del DLgs 106/09 il lavoratore autonomo è tenuto ad esibire gli attestati relativi alla propria formazione ed i certificati che dimostrano l’idoneità sanitaria, poiché altrimenti il committente non può legittimamente affidargli i lavori. Sebbene quindi la normativa non obblighi il lavoratore autonomo a sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed a partecipare a corsi di formazione, la Corte di Cassazione, insistendo molto sugli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, trasforma ciò che era una mera facoltà del lavoratore autonomo in un vero e proprio obbligo.