Autodichiarazione crediti ECM nel triennio

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pulsante-autocertificazione2Il programma di Educazione Continua in Medicina rappresenta l’obbligo per tutti i medici, di sottoporsi a un aggiornamento professionale permanente, definito appunto “Ecm”.

Per i Medici Competenti questo obbligo ha un significato del tutto peculiare, in quanto il D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3 stabilisce cheper lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (…) a partire dal programma  triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo” e, successivamente: “I crediti previsti (…) dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Si tratta, quindi, di una indicazione specifica per lo svolgimento dell’attività professionale anzidetta, in forza della quale ogni Medico Competente dovrà raggiungere nell’ambito di ciascun piano triennale un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% (cioè 105 crediti) nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il successivo Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009, avente per oggetto la “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, al comma 2 dell’art. 2 ha previsto inoltre che “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di ECM (…) previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente comporta per l’interessato l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”.

Per quanto ricordato, quindi, al completamento del triennio formativo (31 dicembre 2016) da parte del Medico Competente deve essere inviato all’ufficio ministeriale preposto un attestato dell’Ordine dei Medici o una autocertificazione che riporti i crediti acquisiti.

La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica (PEC)  medicicompetenti@postacert.sanita.it e in copia la Pec del proprio Ordine di Appartenenza.

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Si raccomanda, quindi, a tutti Medici Competenti di prestare la massima attenzione a quanto fin qui esposto per evitare contestazioni da parte di aziende, enti pubblici o organi di vigilanza in merito al completamento del programma triennale ECM appena concluso.

Labor Security Ecm srl
Provider n. 5242

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