Neoassunti: entro quanto tempo devono fare i corsi sulla sicurezza?

Corsi sicurezza videoconferenzaSecondo l’art.37 del Decreto legislativo 81/08, la formazione dei lavoratori in ambito di salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo per le aziende. I corsi per i neoassunti devono essere erogati entro massimo 60 giorni dall’assunzione; si tratta dunque di un tempo massimo entro il quale il lavoratore deve terminare il percorso formativo. Nell’art.37 è specificato che i corsi per i lavoratori devono avvenire durante l’orario di lavoro e sono a spese del Datore di Lavoro.

Corsi di formazione per lavoratori obbligatori: di cosa trattano?

L’art.37 del D.lgs.81/08 stabilisce che “Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”

Lo stesso art.37 chiarisce l’obbligo della formazione per i lavoratori sui rischi specifici: “Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.

Corsi di sicurezza sul lavoro: formazione generale e specifica

I corsi di formazione dei lavoratori comprendono una parte generale e una specifica:

  • La formazione generale ha una durata di 4 ore ed è orientata ad illustrare i concetti generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; è possibile frequentarla in diretta con il docente (aula o videoconferenza) oppure in modalità online.
  • La formazione specifica ha una durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla tipologia di rischio della mansione (rischio basso, medio o alto). Solo la formazione specifica per il rischio basso può essere frequentata interamente online, mentre per il rischio medio e quello alto è ammessa esclusivamente la modalità frontale (aula o videoconferenza).

In che occasioni bisogna formare i dipendenti?

La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata ogni 5 anni (la durata del corso deve essere di almeno 6 ore). È necessario un aggiornamento nei casi in cui al lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale siano indispensabili nuove nozioni; la normativa vigente prevede l’adeguamento della formazione quando vengano immesse attrezzature e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze chimiche nuove. La formazione sulla sicurezza e sulla salute negli ambienti di lavoro deve essere impartita in tali circostanze:

  1. inizio del rapporto di lavoro;
  2. cambio di mansione;
  3. introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.

Informazione e formazione: quali sono le differenze?

Spesso si confondono due parole simili: “informazione” e “formazione”; andiamo a vedere le differenze. Si tratta di due parole chiave nel mondo della sicurezza sul lavoro:

  • L’informazione ha lo scopo di fornire al lavoratore le nozioni idonee ad evitare i rischi per la salute e la sicurezza. L’art.36 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore deve garantire un’adeguata informazione al lavoratore per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro; l’informazione rappresenta dunque il primo step per sensibilizzare i lavoratori in tale ambito. I lavoratori devono essere informati sui rischi ai quali sono esposti mentre esercitano la propria mansione, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione del posto di lavoro, sui pericoli connessi alle sostanze chimiche impiegate, ecc.
  • La formazione è un processo molto più articolato della semplice informazione, poiché l’obiettivo è far acquisire le giuste competenze per mettere in pratica ciò che è stato recepito con l’informazione ed impegnarsi attivamente per individuare, minimizzare e gestire i rischi in azienda.

Chi sono i protagonisti della sicurezza in azienda?

Il D.lgs.81/08, prevede la presenza dei seguenti soggetti che hanno il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nella prevenzione sulla sicurezza sul lavoro:

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): deve essere eletto o designato in tutte le singole aziende. Ricopre un ruolo di “intermediario” tra Datore di Lavoro e lavoratori per questioni in merito alla salute e alla sicurezza. Riporta al Datore di Lavoro eventuali reclami da parte dei lavoratori (ad esempio, potrebbero esserci delle carenze nei dispositivi di protezione utilizzati); viene consultato per quanto concerne il processo di valutazione dei rischi.
  • Preposto: è il lavoratore che vigila sull’operato dei lavoratori; verifica che vengano messe in atto da parte dei lavoratori le direttive impartite dal Datore di Lavoro.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): può ricoprire tale incarico un professionista esterno, il Datore di Lavoro o un lavoratore interno all’azienda. L’art.2 del D.lgs.81/08 definisce l’RSPP come la: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
  • Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP): È un gruppo di professionisti in materia di sicurezza sul lavoro, sotto il controllo del RSPP. Può essere interno (affidato a dei dipendenti dell’azienda) oppure esterno (affidato a non dipendenti). Si confronta con il Datore di Lavoro per migliorare il livello di sicurezza del posto di lavoro.
  • Medico Competente: deve essere incaricato dal Datore di Lavoro solo se esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, come ad esempio nei casi seguenti: lavoratori addetti al videoterminale, operai industriali che producono sostanze tossiche o infettanti, lavoratori che operano in cave e miniere, persone esposte ad agenti chimici pericolosi, lavoratori notturni, ecc. È un medico che collabora con il Datore di Lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Effettua accertamenti sanitari periodici, con lo scopo di esprimere il giudizio di idoneità alle specifiche mansioni (si serve di strumenti, quali etilometro, elettrocardiografo, spirometro, visiotest, sfigmomanometro, ecc.). Per ogni lavoratore da lui visitato, il Medico Competente deve compilare una cartella sanitaria e di rischio, custodita con preservazione del segreto professionale.

Cosa s’intende per “addestramento” dei lavoratori?

L’addestramento dei lavoratori è l’insieme delle attività volte a fare apprendere specificatamente l’utilizzo corretto di attrezzature, macchinari, impianti, dispositivi di protezione e le procedure di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza. E’ un’esercitazione pratica effettuata da personale esperto (che conosca bene macchine, attrezzature, normativa di riferimento), a completamento di un percorso di informazione e formazione del dipendente. Tra le attrezzature per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione, vi sono le seguenti:

Lavoratore che non fa il corso sulla sicurezza: che succede?

Non partecipare al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro può avere ripercussioni gravi sia per i dipendenti che per l’azienda stessa. Innanzitutto, senza questo corso, i lavoratori potrebbero non essere sufficientemente informati sugli eventuali pericoli presenti nel loro ambito lavorativo. Tutto ciò aumentala probabilità d’accadimento di infortuni o malattie professionali che potrebbero essere tranquillamente evitati con una formazione e un addestramento idonei. Ad esempio, senza sapere le procedure necessarie, un dipendente potrebbe manipolare in modo errato sostanze chimiche nocive o utilizzare attrezzature senza essere prudente. C’è da dire che l’assenza del corso sulla sicurezza potrebbe comportare dei costi per l’azienda. Eventuali infortuni possono influire inoltre sul livello di produttività e richiedere assenze protratte da parte dei dipendenti. L’impresa potrebbe andare incontro a sanzioni amministrative o addirittura ad azioni legali da parte dei lavoratori infortunati o delle autorità competenti se viene dimostrato che non sono stati organizzati i corsi di formazione. Un’altra conseguenza potrebbe essere il danno all’immagine aziendale: un’azienda che non si cura della sicurezza dei propri dipendenti può essere vista come incosciente e poco fidata agli occhi dei clienti, dei fornitori e di altre parti interessate. In conclusione, il corso sulla sicurezza sul lavoro è fondamentale per tutelare i lavoratori. Si deve investire nella formazione per un ambiente lavorativo sano e protetto per tutti.

Pericolo e rischio: due termini simili

Il pericolo è la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (art.2, D.lgs.81/08). Esempi di pericolo sono i seguenti:

  • scala portatile;
  • automezzi;
  • stanza riempita di sostanze tossiche;
  • elettricità;
  • pavimento bagnato;
  • rumore;
  • vibrazioni meccaniche.

Il rischio è invece la probabilità che accada un certo evento dannoso: è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (art. 2, lettera s, D.lgs.81/08). La nozione di rischio implica che ci sia un pericolo e della possibilità che essa comporti un danno. Il rischio si ha solo se un lavoratore è esposto ad un pericolo; ad esempio, il rischio che un lavoratore ha di tagliarsi con un coltello si ha quando il lavoratore sta utilizzando il coltello, altrimenti no. La Comunità Europea (norma UNI EN 242 PARTE I/1991) definisce il pericolo come la fonte di possibili danni alla salute ed il rischio come la combinazione di probabilità di accadimento del danno in una situazione pericolosa.