L’incendio è un’irradiazione di fuoco che si può propagare in modo illimitato e incontrollato nel tempo e nello spazio, generando bagliori, afa, offuscamento, vapore, asfissia, ecc. Dal punto di vista storico, il rischio d’incendio è aumentato proporzionalmente all’incremento dell’urbanizzazione, dal momento che con essa vi è stato un aumento della concentrazione di persone in superfici alquanto circoscritte, costituendo una minaccia per l’incolumità degli individui e delle infrastrutture.
Valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio deve fa parte del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che il Datore di lavoro ha l’obbligo di redigere. Deve essere valutato il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro, secondo tale classificazione: elevato, medio o basso. La normativa che tratta ogni questione in merito alla gestione del rischio incendio è il D.M.10/03/1998; fissa i criteri che le imprese devono adottare per un’adeguata valutazione. Seguendo le linee guida dell’allegato I del Decreto Ministeriale 10/03/98, si possono individuare tre possibili esiti di valutazione del luogo in cui si opera.
- I luoghi di lavoro a rischio di incendio basso includono ambienti con impiego di sostanze non facilmente infiammabili e con bassa probabilità di sviluppo di principi di incendio. Le attività lavorative offrono limitate possibilità di sviluppo o propagazione di un incendio (nel caso in cui si verifichi). Esempi sono gli uffici e gli studi professionali, non particolarmente affollati.
- Le aziende a rischio di incendio medio sono quelle in cui vi è la presenza di sostanze infiammabili e/o situazioni che possono agevolare il verificarsi di incendi (ma con propagazione limitata, nel caso in cui accada l’evento dannoso). Rientrano in questa categoria: mobilifici e fabbricazione di infissi con oltre 50 addetti, aziende che operano nel settore dell’abbigliamento con più di 75 addetti, industria della carta con oltre 50 persone, uffici con più di 300 dipendenti, cantieri temporanei e mobili con presenza di prodotti infiammabili e fiamme libere (tranne quelli completamente all’aperto), ecc.
- Le aziende a rischio di incendio elevato presentano invece sostanze facilmente infiammabili con un’elevata possibilità di sviluppo di incendi (nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme). Esempi sono gli hotel che superano i 200 posti letto, ospedali e centri di assistenza per anziani, scuole con oltre 1000 persone, uffici che contano più di 1000 dipendenti, depositi di prodotti esplosivi, ecc.
Piano di emergenza e contenuti
Sulla base del risultato della valutazione dei rischi d’incendio, il Datore di Lavoro mette a punto le opportune misure organizzative e gestionali da attuare, in un piano di emergenza redatto secondo determinati criteri. Ad eccezione delle aziende che occupano meno di 10 dipendenti, le aziende non devono redigere tale piano, ferma restando l’adozione delle specifiche misure preventive e protettive. Il piano di emergenza deve contenere i seguenti dettagli:
- il comportamento e le azioni da intraprendere in caso di incendio;
- le procedure per allontanarsi dall’ambiente lavorativo (per i lavoratori e le altre persone presenti);
- le modalità di richiesta d’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le informazioni utili allo svolgimento del loro intervento all’arrivo;
- le opportune misure per l’assistenza dei disabili;
- la disposizione e le caratteristiche delle aree di lavoro;
- le persone presenti sul posto;
- numero di addetti incaricati all’evacuazione in caso di emergenza;
- l’informazione e la formazione fornita ai lavoratori;
- cosa devono fare tutti coloro a cui sono state affidate specifiche responsabilità in caso d’incendio;
- procedure adeguate alle zone ad alto rischio di incendio.
Il piano deve individuare un certo numero di individui che controllino l’attuazione delle procedure previste. Si fa presente che per i piccoli ambienti il piano si concretizza in avvisi in forma scritta in cui sono indicate le norme comportamentali. Per i luoghi che fanno parte dello stesso edificio, che vedono la presenza di Datori di Lavoro differenti, il piano deve essere redatto in collaborazione tra gli stessi. Per quanto riguarda gli ambienti complessi o di elevate dimensioni, il piano deve evidenziare anche una planimetria nella quale siano riportate le seguenti informazioni:
- ripartizione delle aree operative, specificando la tipologia d’uso, le vie di esodo e le compartimentazioni antincendio;
- tipologia, numero e postazione delle attrezzature e dei mezzi di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi, della centrale di controllo, dell’interruttore generale dell’elettricità, ecc.
Corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi
Dopo aver valutato il livello di rischio incendio e sulla base del piano di emergenza, ove previsto, il Datore di Lavoro sceglie uno o più lavoratori addetti ad intraprendere misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I lavoratori incaricati devono seguire specifici corsi obbligatori per addetti all’antincendio, per conseguire l’attestato di idoneità tecnica valido su tutto il territorio nazionale. L’azienda deve assicurare che venga erogata tale formazione adeguata all’entità del rischio cui sono esposte le persone. Il personale dovrà dunque ricevere conoscenze in merito alla prevenzione incendi, alle modalità di estinzione e ai danni sull’uomo.
Le esercitazioni pratiche sono utili a comprendere il funzionamento degli estintori portatili e/o altri mezzi di estinzione diffusi (idranti, naspi, ecc.). Si tratta di lavoratori che in azienda intervengono in caso di necessità. Gli addetti antincendio devono frequentare dei corsi di formazione, che possono essere di rischio basso, medio o alto incendio a seconda della dimensione aziendale e della natura del lavoro svolto; in più, si ricorda che, nell’ambito dell’emergenza, il Datore di Lavoro deve anche designare gli addetti al primo soccorso (per le aziende fino a 5 dipendenti può farlo lui stesso), al fine di garantire, oltre alla prevenzione sui luoghi di lavoro, un immediato intervento in caso d’infortunio o malessere dei lavoratori.
La prevenzione sul posto di lavoro
La prevenzione incendi ha lo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone (lavoratori e terzi) e tutelare l’ambiente in cui si opera. Sul posto di lavoro è necessario adottare idonee misure preventive, quali:
- azioni utili ad evitare l’insorgere degli incendi e a limitarne la propagazione in caso si verifichino;
- procedure per il controllo e la manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione degli incendi;
- criteri per gestire al meglio le emergenze;
- riconoscere tutti i fattori di rischio incendio (ad esempio ciò che è facilmente infiammabile, fonti d’innesco, circostanze che potrebbero essere causa del propagarsi di un incendio);
- individuare i lavoratori e le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminare o evitare il più possibile i pericoli di incendio;
- determinare il livello del rischio residuo di incendio;
- verificare che vi siano adeguate procedure di sicurezza;
- individuare di eventuali ulteriori provvedimenti che potrebbero essere utili per ridurre ulteriormente i rischi residui di incendio.
Quali sono i pericoli d’incendio?
Passiamo ora alle principali fonti d’incendio che potrebbero presentarsi sul posto di lavoro.
Si potrebbero impiegare materiali combustibili facilmente infiammabili; questi, se utilizzati in modo corretto, in quantità limitata, e custoditi in luogo idoneo, non necessitano di una particolare valutazione. I seguenti materiali potrebbero invece propagare rapidamente un eventuale incendio:
- vernici e solventi;
- elevati quantitativi di carta e cartone;
- materiali plastici;
- prodotti chimici facilmente infiammabili (o che, reagendo con altri agenti, potrebbero essere causa d’incendio).
L’ambiente lavorativo potrebbe presentare delle sorgenti d’innesco. A tal riguardo, si citano:
- fiamme o scintille generate da attività lavorative come il taglio, la saldatura, ecc.;
- fonti di calore generate per attrito o sfregamento;
- macchinari che si surriscaldano facilmente o che non sono state installate in base alle norme di buona tecnica.
Nelle aziende in cui ci si rende conto che non vi sono dipendenti particolarmente esposti al rischio, specialmente per i luoghi di lavoro di ridotte dimensioni, è sufficiente seguire i criteri di carattere generale volti a garantire per chiunque una adeguata sicurezza. È importantissimo invece considerare scrupolosamente le in cui una o più persone siano esposte in modo oggettivo a rischi particolari in caso di incendio; questo dipende dalla mansione svolta e dal genere di attività nel luogo di lavoro. L’attenzione deve essere rivolta anche alla possibile presenza di pubblico occasionale che comporti affollamento, ai disabili, individui che non sono a conoscenza dell’ambiente in cui si trovano (e dunque con l’ubicazione delle uscite di emergenza) e di personale che opera in aree isolate rispetto agli altri. Ma quali sono le principali cause ed i pericoli d’incendio più frequenti?
- deposito o trattamento inadeguato di sostanze infiammabili o combustibili;
- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale facilmente incendiabile, volontariamente o meno;
- uso negligente di fiamme libere e di attrezzi produttori di calore, così come scarse pulizie degli spazi lavorativi o manutenzioni delle apparecchiature;
- utilizzo di dispositivi elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non correttamente custoditi;
- riparazioni o alterazioni di apparecchi elettrici effettuate da persone non competenti;
- detenzione di impianti elettrici lasciati sotto tensione anche quando inutilizzati;
- un uso inadeguato di apparecchi di riscaldamento portatili;
- non badare all’ostruzione dei canali di ventilazione per impianti di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e d’ufficio;
- fumare in aree dove sia vietato o non utilizzare il posacenere.