Ambienti di lavoro: gli obblighi del Datore di Lavoro

luoghi lavoro a norma sicurezzaIn merito agli obblighi e al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute in ambito lavorativo, è essenziale sapere cosa vuol dire di preciso con il termine “luogo di lavoro”. In questo articolo andremo a trattare il significato di luogo di lavoro, anche in relazione al Titolo II del Decreto Legislativo 81/08; tale Decreto dedica spazio ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e agli obblighi del Datore di Lavoro ai fini della tutela dei lavoratori da possibili infortuni e malattie professionali.

Cosa s’intende per “luogo di lavoro”?

La Cassazione sulla nozione di luogo di lavoro del 07/11/19 afferma che qualsiasi tipo di spazio può essere considerato un luogo di lavoro, purché al suo interno vi sia come minimo una postazione lavorativa oppure che esso sia accessibile al lavoratore per poter eseguire la propria mansione, a prescindere dagli scopi della sede in cui essa si svolge e dall’accesso ad essa da parte di soggetti estranei all’attività lavorativa. In base all’art.62 del D.lgs.81/08, per luoghi di lavoro s’intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Il Titolo II del Testo Unico si sofferma in modo specifico sugli ambienti lavorativi, chiarendo che non rientrano in questa categoria:

  • mezzi di trasporto (sono considerati macchinari);
  • cantieri temporanei o mobili;
  • industrie estrattive;
  • pescherecci;
  • campi, boschi e altri terreni appartenenti ad un’impresa agricola o forestale.

Ambienti lavorativi e tutela delle persone estranee all’attività

Importante è il concetto generale di tutela di tutti coloro che accedono all’ambiente di lavoro: anche le persone che non operano all’interno dell’azienda, quando si trovano esposte ai pericoli derivanti da un’attività eseguita da altri, devono ritenersi destinatari delle azioni preventive messe in atto. Sul posto di lavoro potrebbero infatti transitare individui senza un rapporto lavorativo con il titolare dell’impresa, ma anche questi devono essere tutelati. Per individuare i responsabili di eventuali danni occorsi a terzi che si trovino sul posto di lavoro, è necessario di volta in volta ricercare le inadempienze sia del Datore di Lavoro che dei soggetti eventualmente coinvolti (dirigenti o lavoratori).

Luoghi a norma: alcuni obblighi del Datore di Lavoro

Tutti gli ambienti di lavoro devono rispettare i requisiti indicati nell’allegato IV del Decreto Legislativo 81/08. Devono essere progettati considerando anche l’eventuale presenza di lavoratori disabili. Particolare attenzione deve esserci per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori, le scale e gli accessi alle stesse, le docce e le postazioni ove accedono i disabili. Vediamo alcuni obblighi del Datore di Lavoro:

  • le vie di circolazione che conducono alle uscite dalla struttura o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza devono essere sgombre per poter essere utili in situazioni di pericolo;
  • gli ambienti lavorativi e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione e pulizia (devono essere assicurate condizioni igieniche ottimali).

In caso di costruzione di fabbricati da destinare a lavori industriali, ma anche in situazioni di estensione di quelli esistenti, le operazioni devono essere effettuate secondo la normativa vigente ed è necessario riferire all’organo di vigilanza competente per territorio le seguenti informazioni:

  • di quali lavorazioni si tratta;
  • descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Si fa presente che, ai fini della tutela dei lavoratori da possibili infortuni e malattie professionali, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta di un documento che attesta che sono stati individuati e stimati i rischi per la salute e la sicurezza e intraprese le idonee misure preventive e protettive.

Quali sono i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro?

Qualsiasi luogo di lavoro, se adibito a deposito, deve avere, su una parete o in altra zona visibile, l’indicazione precisa del peso massimo consentito per unità di superficie dei solai. I locali devono essere sempre puliti, onde evitare infortuni (la pulizia va evitata durante l’orario di lavoro). In caso di uffici, i limiti di altezza da rispettare sono quelli della regolamentazione urbanistica. Il lavoratore ovviamente deve avere sufficiente spazio per svolgere la propria mansione. La pavimentazione deve essere stabile, senza dislivelli pericolosi. Onde evitare incidenti, le pareti trasparenti o traslucide, soprattutto quelle a vetro, devono essere segnalate; sono da impiegare solo quelle in materiale di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, per evitare incidenti con eventuali frantumi. Qualsiasi finestra aperta non deve essere da intralcio per i lavoratori. Per quanto riguarda le scale mobili, devono essere installate con tutti i dispositivi di sicurezza necessari, ad esempio il sistema di arresto in caso di emergenza.

Vie di circolazione e uscite di emergenza: le giuste dimensioni

Le vie di circolazione devono essere realizzate in modo tale che le persone o gli automezzi possano utilizzarle in totale sicurezza e che i lavoratori attivi nelle vicinanze di queste vie non siano in pericolo. Le vie di circolazione per le persone o per il trasporto di beni devono avere dimensioni variabili, in base al numero degli utenti e alla tipologia di azienda. Deve essere chiaro dove possono transitare le persone e circolare i veicoli. Bisogna assicurare una certa distanza di sicurezza tra le vie di circolazione destinate ai veicoli ed eventuali porte, transiti per pedoni, corridoi e scale. Qualsiasi passaggio deve essere sgombro da oggetti. In caso di manutenzione delle vie di transito, deve essere vietato l’accesso ai non autorizzati (è obbligatorio il cartello per il divieto di transito). Una via di emergenza consente inoltre di raggiungere un luogo sicuro; la presenza di quest’ultimo è importante in caso di pericolo imminente (blackout aziendale, incendio, fuga di gas, ecc.). Tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza. Quante vie ed uscite di emergenza installare? Devono essere presi in considerazione diversi parametri, come le dimensioni dei luoghi di lavoro, il tipo di attività, le attrezzature e il numero massimo di persone che possono essere presenti. L’altezza delle vie e delle uscite di emergenza non deve essere inferiore a 2 m; per quanto riguarda la larghezza minima, si fa riferimento a quella stabilita dalla normativa antincendio. Le porte di emergenza devono essere apribili nella direzione dell’esodo e devono essere sempre pronte all’uso durante l’attività lavorativa. La segnaletica che identifica le vie e le uscite di emergenza è a sfondo verde, dalla forma rettangolare, con pittogramma bianco. Per gli ambienti poco illuminati, deve essere messa a disposizione l’illuminazione d’emergenza, indispensabile in caso di un problema dell’impianto elettrico.

Porte, portoni e scale in azienda: quali sono le caratteristiche?

Le porte dei luoghi di lavoro devono, per numero, caratteristiche, collocazione e materiali di realizzazione, permettere una celere uscita delle persone ed essere facilmente apribili dall’interno. Se in un ambiente vi è il rischio di esplosione e sono adibiti alle mansioni che si svolgono nel locale stesso oltre 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed essere larga almeno 1,20 m. Le porte trasparenti deve essere contrassegnate da un segno indicativo all’altezza degli occhi. Superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni devono essere costituite da materiali di sicurezza, evitando eventuali infortuni in caso di rottura di tali superfici. Le porte ed i portoni con apertura verso l’alto devono avere un sistema sicuro che renda impossibile la loro caduta. Le porte sul percorso delle vie di emergenza devono essere evidenziate da segnaletica durevole, con colori, forma e simboli convenzionali; la loro apertura deve essere agevole in caso di esigenza. Le scale fisse a gradini devono essere resistenti ai pesi massimi derivanti da affollamento; un parapetto deve essere istallato se i lati delle scale rimangono aperti. Quali caratteristiche ha un parapetto?

  • deve essere costituito da materiale rigido e duraturo;
  • l’altezza deve essere di almeno un metro;
  • è resistente al massimo sforzo cui può essere sottoposto.

Aerazione dei luoghi di lavoro al chiuso

Nei luoghi di lavoro al chiuso, tenendo conto delle attività e dell’affaticamento fisico dei lavoratori, l’aria deve essere salubre, ottenuta principalmente con aperture naturali, in alternativa tramite impianti di areazione. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, deve essere sempre mantenuto in funzione. Qualsiasi tipo di guasto va segnalato ai fini della tutela della salute dei lavoratori. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione. È opportuno rimuovere qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo per gli esposti. Negli impianti di condizionamento potrebbe insidiarsi infatti un pericoloso batterio, la legionella, che, in caso d’inalazione di aria contaminata, in rari casi comporta la legionellosi; quest’ultima è una malattia che, nei soggetti più sensibili si manifesta con la polmonite. A tal riguardo le aziende effettuano la valutazione del rischio di contaminazione da legionella.

Temperatura, umidità e illuminazione dell’ambiente di lavoro

La temperatura sul posto di lavoro deve essere adeguata al tipo di attività. Le finestre e le vetrate non devono recare soleggiamento eccessivo. Nelle aziende in cui è presente umidità, si deve evitare, per quanto è possibile, che si formi la nebbia. Eccetto in casi di locali sotterranei, i luoghi devono essere adeguatamente illuminati da luce naturale; quella artificiale deve essere sempre disponibile. La tipologia d’illuminazione non deve recare intralcio all’esecuzione delle mansioni.