La legge 30 ottobre 2014 n. 161 ha introdotte delle modifica agli artt. 28 e 29 del Testo Unico per la Sicurezza.
Il datore di lavoro che apre una nuova azienda è tenuto ad effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi – Dvr (entro 90 gg) e deve dare immediata comunicazione al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls), che potrà richiedere copia di tutta la documentazione redatta.
Questa modifica evidenzia l’importanza, per le aziende di nuova costituzione, di dare immediata evidenza, con documentazione idonea, dell’osservanza dei seguenti obblighi (art. 28 D.Lgs 81/08 comma 2 lett. b,c,d,e,f):
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione individuale usati (dpi) a seguito della valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure per migliorare i livelli di sicurezza
- Individuazione dei soggetti dell’organizzazione aziendale della sicurezza
- Indicazione del nome del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp), del Rappresentante dei Lavoratori (Rls), del Medico Competente
- Individuazione delle mansioni che potenzialmente mettono a rischio i lavoratori per associare loro una corretta formazione e addestramento
In caso di riedizione del Dvr, il Datore di Lavoro deve , anche in questo caso, dare comunicazione al suo Rls e rispettare e seguire la medesima procedura sopra descritta.