Cos’è il D.Lgs.81/08?
Il riferimento unico in Italia in merito alla normativa sulla sicurezza sul lavoro è il Decreto legislativo 81/08. Sostituendo il vecchio D.Lgs.626/94, rappresenta il principale supporto nel nostro Paese per le aziende, poiché fornisce tutte le indicazioni obbligatorie per la prevenzione della salute fisica e mentale dei lavoratori. Ha come adempimento principale la valutazione dei i rischi aziendali, che deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con le altre figure coinvolte in materia di sicurezza aziendale.
La legge è rivolta a tutti i settori di attività, in ambito pubblico o privato, con presenza di lavoratori subordinati, eccetto degli addetti alle pulizie, badanti e colf che operano all’interno delle case.
Aggiornamento gennaio 2020
L’ultimissima versione del testo unico D.Lgs.81/08 in merito alla salute e sicurezza negli ambienti lavorativi risale a gennaio 2020, ma un aggiornamento c’era stato già ad aprile 2019.
Il documento così rivisto rappresenta una guida completa e di facile consultazione per medici competenti aziendali, tecnici della sicurezza e datori di lavoro.
Vediamo quali sono state le novità introdotte:
- Interpello n.4 del 2019, riguardo i documenti sanitari e il loro supporto informatico.
- Interpello n.5/2019: criteri essenziali di sicurezza in merito alla segnaletica stradale da adottare per ambienti con traffico veicolare; messa a punto dell’aggiornamento della formazione già effettuata in base al regolamento del 2013.
- Interpello n.6/2019: chiarimenti sull’art.148 del D.Lgs.81/08 (protezioni collettive per i lavori speciali in edilizia).
- Interpello n.7/2019: Medico Competente della Polizia di Stato – Lontananza dalle zone assegnate. Registrazione nella sez. d-bis della lista dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento.
- Interpello n.8/2019: Medico Competente aziendale che deve comunicare quanto fissato all’art. 40 del D.Lgs.81/2008, nel caso di avvicendamento accorso nell’anno e relativo obbligo di trasmissione di tutte le informazioni anche se nell’anno precedente non abbia esercitato la Sorveglianza Sanitaria.
- Sostituito il D.D. n.8 di febbraio 2019 con il D.D. n.57 del 18/09/19 – 22° elenco delle persone abilitate alle verifiche periodiche citate all’art.71 c.11.
- Sostituito il D.D. n. 2 del 16/01/18 con il D.D. n. 58 del 18/09/19 – 8° elenco degli abilitati e dei formatori per le attività da svolgersi sotto tensione.
- Requisiti tecnico professionali relativi all’attività di installazione degli impianti all’interno di luoghi chiusi;
- Procedura per la denuncia di installazioni e protezioni contro le scariche atmosferiche.