Dopo molti mesi finalmente il 21 dicembre 2011 è stato stipulato l’ accordo Stato‐Regioni che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
Questi gli accordi approvati :
- accordo per la formazione di Datori di lavoro/ RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. L’accordo pianifica i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della formazione e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- accordo per la formazione di: Dirigenti, Preposti e Lavoratori, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008. L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Vi riportiamo una sintesi dei punti più importanti e delle novità dell’accordo.
Tutte le aziende saranno suddivise in tre fasce di rischio secondo una classificazione basata sull’appartenenza dei diversi settori Ateco:
- Alto rischio
- Medio rischio
- Basso rischio
Datori di Lavoro: compiti diretti di prevenzione e protezione
I corsi di formazione per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione- datori di lavoro, vengono suddivisi in tre differenti livelli di rischio:
- basso (durata minima di 16 ore);
- medio (32 ore);
- alto (48 ore).
Il loro programma suddiviso in quattro moduli: normativo, gestionale, tecnico, relazionale:
- MODULO 1: NORMATIVO – giuridico (anche online)
- MODULO 2: GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (anche online)
- MODULO 3: TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi
- MODULO 4: RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori.
Al termine del percorso formativo, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione verrà effettuata una prova di verifica da effettuarsi con colloquio oppure test.
Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, essi saranno quinquennali e la loro durata dipenderà dall’appartenenza alle diverse classi di rischio:
- Basso rischio – 6 ore
- Medio rischio – 10 ore
- Alto rischio– 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nei cinque anni.
L’Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti
L’Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti. Una Formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i dipendenti di tutti i settori delle attività economiche ed una successiva Formazione Specifica.
La Formazione Specifica, a sua volta, è divisa in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso, medio ed alto).
Per i lavoratori, è previsto un aggiornamento ogni 5 anni con durata minima di 6 ore.
Possono essere previste verifiche annuali inerenti il mantenimento delle competenze acquisite nel percorso formativo; nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento di minimo 6 ore quinquennale.
I corsi di formazione per Preposti sono una conseguenza della formazione lavorativa. Infatti la formazione del preposto, in quanto lavoratore, dovrà includere la formazione generale e la formazione specifica (corso lavoratori) e, successivamente, una Formazione Particolare aggiuntiva inerente i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza lavorativa.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Contenuti della formazione del Preposto:
- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine della formazione, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione verrà effettuata un esame di verifica da effettuarsi con colloquio oppure test.
Per i preposti, è previsto un aggiornamento ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore.
Possono essere previste verifiche annuali inerenti il mantenimento delle competenze acquisite nella formazione; nell’attesa dell’espletamento dei corsi di aggiornamento per preposti.
I corsi di formazione per i Dirigenti sostituiscono totalmente quelli previsti per i lavoratori, sono uguali per tutti ed articolati in quattro moduli:
- MODULO 1: GIURIDICO – NORMATIVO
- MODULO 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- MODULO 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- MODULO 4: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore.
Al termine della formazione, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione verrà effettuata un esame di verifica da effettuarsi con colloquio oppure test.
Per i dirigenti è previsto un aggiornamento ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore.
Possono essere previste verifiche annuali inerenti il mantenimento delle competenze acquisite nella formazione (anche in modalità online), nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento di minimo 6 ore quinquennale.
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