È bene valutare con attenzione che le persone nominate come Preposti siano effettivamente valide, capaci e adatte a ricoprire tale ruolo pieno di responsabilità, nello specifico e concreto ambito aziendale in cui sono chiamati a vigilare. L’attività di controllo sull’operato dei dipendenti è un obbligo stabilito dal Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/08). In base all’art.18 c.1 lett.f, i Datori di Lavoro e i Dirigenti devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti”. Devono esserci dunque dei Preposti con le necessarie competenze in materia. Su chi ricadono però le eventuali responsabilità penali in caso di infortunio o malattia correlata al lavoro dovuti ad uno scarso controllo da parte del Preposto, laddove quest’ultimo non sia competente? Andiamo a vedere cosa dice la normativa vigente.
Chi è il Preposto per la sicurezza in azienda?
Secondo il D.lgs.81/08, il preposto deve essere la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 c.1 lett.e). Insomma, il Preposto, in base alla normativa vigente, deve garantire che i lavoratori mettano in atto correttamente le direttive ricevute dal Datore di Lavoro, in base alle competenze professionali di cui è in possesso. Al Preposto possiamo associare una sorta di vigilanza attiva. In caso di nomina, deve essere frequentato un corso per Preposto alla sicurezza.
Il Preposto e le altre figure della sicurezza
La sicurezza sul lavoro va organizzata con più persone (non riguarda solo il Preposto), che ricoprono diversi ruoli: RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), RLS (Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza), Medico Competente (MC) e ovviamente il Datore di Lavoro che ha la massima responsabilità dell’azienda. C’è da precisare una cosa: è ovvio che il Datore di lavoro e i Dirigenti, quali soggetti su cui ricade l’obbligo originario della vigilanza in tutte le sue forme, devono garantire che il Preposto sia adeguato a svolgere adeguatamente il proprio ruolo in una specifica situazione. Tutto ciò è volto a tutelare i lavoratori da possibili infortuni e malattie professionali: il Preposto deve infatti vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza; a tal fine deve avere una buona conoscenza dei processi aziendali da monitorare. Si tratta di un lavoratore che non coincide con il Datore di Lavoro o il Dirigente. Sono diverse dunque le figure che collaborano con il Datore di Lavoro per il rispetto degli obblighi della sicurezza, non solo il Preposto, e sono le seguenti:
- Il Dirigente: attua le direttive del Datore di Lavoro;
- Il Preposto per la sicurezza: vigila sull’attività lavorativa ed interrompe immediatamente la stessa in situazioni pericolose;
- L’RSPP: si occupa dell’organizzazione delle misure preventive e protettive in azienda;
- L’RLS: è la persona eletta dai lavoratori, che fa da tramite tra questi e il Datore di Lavoro per ogni questione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (è il portavoce dei lavoratori);
- Medico Competente aziendale: la nomina non è sempre necessaria, dipende dall’entità dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori (in caso di rischi significativi deve essere effettuata la sorveglianza Sanitaria).
Preposto non competente: esempi di infortuni sul lavoro
Una sentenza recente, Cassazione Penale, Sez. IV, 15/02/24 n°6790 ha messo in evidenza l’importanza in azienda di un Preposto competente. La Suprema Corte, in questa sentenza, condanna un Datore di Lavoro per il delitto di lesioni personali colpose per un dipendente. Era stato infatti indicato come Preposto all’interno di un cantiere una persona del tutto privo di specifiche competenze: si tratta di un apprendista, con pochissima esperienza, non in grado quindi di tutelare l’incolumità dei lavoratori e di vigilare sul loro operato. In questa situazione, il Datore di Lavoro è stato il colpevole dell’infortunio che purtroppo si è verificato: avrebbe dovuto impedire l’evento dannoso, nominando un valido Preposto. Riguardo a quando è successo, dunque, la Cassazione ha confermato un’azione errata del Datore di Lavoro, il quale è stato negligente e ne ha risposto sul piano penale. In poche parole: fino a che punto si può accusare un Preposto di aver omesso di vigilare in modo corretto laddove questi non sia competente in materia? È bene valutare le specifiche situazioni, esaminando le variabili (in termini di causalità e di colpa) che hanno portato all’infortunio. Vediamo ora il caso della Cassazione Penale, Sez.IV, 15/11/18 n.51530, in cui fu condannato un Datore di Lavoro per un grave infortunio: due lavoratori sono caduti dall’altezza di 6 metri mentre operavano su un tetto; ciò si è verificato perché alcune lastre sono cedute. Era stata fornita ai lavoratori l’imbracatura di sicurezza per operare in quota, senza però l’assicurazione alle linee-vita; il capocantiere era assente da giorni e non era stato trovato un sostituto. Un’altra situazione da analizzare è quella infine, trattata nella Cassazione Penale, Sez.IV, 19/06/19, nella quale il Datore di Lavoro di una ditta appaltatrice aveva nominato un Preposto inesperto (un neolaureato, che non aveva mai lavorato), senza i requisiti necessari. Il Datore di Lavoro è stato condannato per lesioni personali colpose a seguito dell’infortunio occorso ad un lavoratore.
Vigilanza ispettiva in ambito lavorativo: a chi spetta?
Il Datore di Lavoro e le persone che collaborano con lui in materia di sicurezza devono (in base al D.lgs.81/08) identificare e mettere in atto le misure di sicurezza previste all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e sorvegliare sulla loro corretta applicazione. Per una verifica di tali misure preventive, la legge prevede degli Organi di Vigilanza responsabili delle ispezioni. L’ordinamento giuridico italiano tratta diversi organi pubblici che si occupano dei controlli a “tutela del lavoro”. La vigilanza ispettiva dei luoghi di lavoro è articolata all’art.13 del Decreto Legislativo 81/08 ed è affidata principalmente a quattro enti:
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): esercita funzioni ispettive inerenti le attività lavorative, la legislazione sociale, contributiva e assicurativa.
- Vigili del Fuoco (VVF): la loro attività ordinaria è l’estinzione degli incendi ma vigilano sul rispetto della prevenzione incendi.
- ASL (Aziende Sanitarie Locali): compiono ispezioni in merito ai pericoli all’interno dei luoghi di lavoro, la sorveglianza sulla salute dei lavoratori e al controllo della conformità ai requisiti ambientali in base alle specifiche normative.
- INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro): si occupa del risarcimento degli infortuni e delle malattie professionali; svolge funzione assicurativa, informativa e divulgativa.
Negli ambienti in cui operano le Forze armate, le Forze di polizia e i vigili del fuoco la verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro spetta esclusivamente ai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. In quali casi vengono effettuati i controlli?
- In seguito ad una denuncia di infortunio lavorativo;
- In coso di presentazione di un reclamo alle autorità competenti da parte di lavoratori che vogliano evidenziare situazioni lavorative non idonee;
- A causa di un esposto alle autorità competenti da parte di cittadini, che avvertono illeciti o disagi (ad esempio odori sgradevoli, rumori elevati, emissioni incerte);
- Nelle aziende prese in considerazione dai Piani Mirati Regionali/Nazionali, in base all’andamento degli infortuni e delle patologie lavoro-correlate;
- Quando un’azienda appena formata presenta al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- In occasione della presentazione alle autorità locali della Notifica Preliminare di Inizio Lavori di un cantiere;
- Se chi è tenuto ad effettuare ispezioni viene a conoscenza diretta/indiretta di circostanze pericolose per la salute e sicurezza di lavoratori;
- I controlli da parre dell’ente autorizzato potrebbero essere a campione.
Si fa presente che i sopralluoghi non prevedono preavviso, ad eccezione di alcune situazioni specifiche che riguardano iter autorizzativi. Essendo in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, una volta mostrata la propria identità e l’apposita tessera di riconoscimento, gli ispettori degli Enti di controllo possono visionare gli ambienti di lavoro: se il Datore di Lavoro non vuole, verranno contattate le Forze dell’Ordine per consentire l’accesso in azienda. Durante il sopralluogo vengono presi in esame diversi aspetti:
- organizzazione delle aree di lavoro, delle vie di circolazione, degli impianti presenti (elettricità, riscaldamento/condizionamento, impianti di aspirazione, ecc.);
- presenza di eventuali condizioni climatiche avverse, segnaletica verticale e orizzontale;
- condizioni delle attrezzature di lavoro, protezioni delle parti in movimento e delle lame, dispositivi di allarme;
- agenti chimici impiegati;
- movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
- metodi e procedure di lavoro;
- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e collettivi;
- presidi di gestione delle emergenze: sono l’insieme di strumenti e componenti degli impianti volti a garantire la sicurezza e a prevenire gli incendi (estintori, idranti, sistemi sprinkler, ecc.).
Gli Enti di controllo devono verificare la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; a tal riguardo è importante tenere sempre a portata di mano un archivio chiaro e catalogato della documentazione utile, in formato digitale e/o cartaceo. Nel caso in cui non venga fornita, gli ispettori stabiliranno delle tempistiche per poterla ricevere. Il verbale attestante il sopralluogo deve contenere ciò che è stato controllato, le eventuali non conformità e dunque le relative sanzioni e gli eventuali sequestri. Dovrà essere firmato in ogni pagina da chi ha effettuato l’ispezione ed essere munito di data certa.