Primo soccorso: la classificazione delle aziende

Il D.Lgs. 81/08 e il Decreto Interministeriale n. 388/03, presentano una classificazione delle Aziende e Unità produttive, orientata ad inquadrare le stesse, in tre gruppi di rischio (A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.

 Gruppo A:

  • aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99)
  •  centrali termoelettriche
  •  impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95)
  • aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96)
  •  lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
  • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
  • aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Gruppo B:

  • aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

  • aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Questa, è una classificazione finalizzata agli obblighi previsti per l’organizzazione del primo soccorso aziendale.

Gli obblighi del datore di lavoro:

  • identificare la categoria d’appartenenza della propria azienda (Gruppo A, B o C);
  • richiedere il parere del Medico Competente del Lavoro, ove previsto, per identificare la categoria d’appartenenza della propria azienda;
  • classificare la propria azienda nel gruppo a più alto rischio, se questa svolge attività lavorative in più di un gruppo di rischio;
  • pianificare i corsi di formazione per i dipendenti incaricati ad assumere il ruolo di addetto al primo soccorso.

Se l’azienda appartiene al Gruppo A o B il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori:

  1. una cassetta di pronto soccorso
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N. (chiamata dei soccorsi).

Se l’azienda appartiene al Gruppo C, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori:

  1.  un pacchetto di medicazione
  2.  un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N.

Stessa fornitura a tutti i gruppi (A, B e C) aventi lavoratori che operano in luoghi isolati fuori dalla sede produttiva.

Il compito dell’addetto al primo soccorso:

Sulla base dei Decreti precedentemente citati, all’interno di un’azienda, il datore di lavoro deve indicare almeno un addetto al primo soccorso, il quale deve effettuare un percorso formativo (con il conseguimento di un Attestato), mediante la frequentazione di uno specifico corso per addetto al primo soccorso. Il compito che ha questa figura, è quello di soccorrere un eventuale infortunato, intanto che si attende l’arrivo dei soccorsi stradali. Trascorsi 3 anni dalla formazione, l’addetto al primo soccorso, dovrà frequentare specifici corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale.