Primo Soccorso e Pronto Soccorso
Esiste una differenza tra “primo” e “pronto” soccorso: mentre quest’ultimo fa riferimento all’insieme degli atti medici, chirurgici e farmaceutici da parte di personale qualificato, appositamente addestrato in caso di emergenza (vittime di incidenti, malori improvvisi, ecc.), il primo soccorso riguarda invece tutti gli interventi del personale non medico che si possono attuare in attesa dell’arrivo dei soccorsi (ambulanza).
Una prima assistenza a volte potrebbe salvare la vita ad un soggetto in difficoltà.
Il personale addetto al primo soccorso può agire con i propri mezzi, in base alla gravità della situazione.
Purtroppo le due locuzioni vengono spesso confuse: fare un po’ di chiarezza sui termini è importante perché si va a precisare il significato dell’intervento del personale in azienda rispetto all’azione del personale sanitario professionale esterno. Gli addetti al primo soccorso di cui si deve servire l’azienda saranno perciò lavoratori scelte ed addestrate ad occupare un ruolo molto importante nella gestione della salute e sicurezza aziendale, proprio perché garantiscono una prima, tempestiva e indispensabile assistenza senza dover intraprendere azioni che oltrepassino le proprie capacità.
Si fa presente che per le aziende che occupano fino a 5 lavoratori, tale ruolo può essere ricoperto dal Datore di Lavoro.
Primo soccorso nei luoghi di lavoro
La normativa vigente attribuisce al primo soccorso un ruolo fondamentale nell’ambito della gestione della salute e della sicurezza all’interno delle aziende e obbliga i Datori di Lavoro a scegliere uno o più addetti, formandoli, e a mettere su un vero e proprio piano di emergenza specifico per la propria realtà lavorativa.
Organizzare al meglio il sistema di primo soccorso aziendale è importante, perché in caso di emergenza l’infortunato deve essere assistito in attesa dell’arrivo del soccorso avanzato; la sopravvivenza dello stesso dipende dunque da come viene gestita tale situazione di pericolo. Non esiste quindi un numero minimo o qualche relazione con il numero dei dipendenti, ma sarà il Datore di Lavoro che, confrontandosi con il Medico Competente aziendale (ove presente), a valutare sul da farsi, in base all’entità dei rischi cui sono esposti i lavoratori, eventuali sedi operative distaccate, ecc.
Un altro aspetto da tenere presente è che il lavoratore non può rifiutare la nomina, se non per giustificato motivo (questa non è legata inoltre ad un aumento della retribuzione o agevolazioni sull’orario di lavoro). La nomina di un addetto andrebbe inoltre fatta valutando l’idoneità dal punto di vista fisico e psichico;
sono da escludere persone poco motivate o inadeguate.
Gli addetti di primo soccorso aziendale rappresentano dunque un valido mezzo per la tutela della salute dei lavoratori, assicurando una minima abilità di intervento in caso di infortunio o malore; tuttavia non si tratta di una squadra di pronto soccorso medico e non devono essere paragonati ai professionisti che sanno gestire le emergenze sanitarie.
Per garantire un immediato intervento in caso di infortuni, il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione presso l’azienda le seguenti attrezzature:
- mezzi di comunicazione utili ad attivare in modo tempestivo il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- la cassetta di pronto soccorso, per le nelle aziende di gruppo A e di gruppo B (come stabilito all’allegato I del DM 388/2003);
- il pacchetto di medicazione per quelle di gruppo C (allegato II del DM 388/2003).
Corso di primo soccorso
Il corso primo soccorso aziendale è un obbligo per poter far fronte ad un’emergenza sanitaria e, secondo l’art. 18 e 45 del D.lgs.81/08, è rivolto agli addetti al primo soccorso, incaricati dal Datore di Lavoro e dai dirigenti, per mettere in atto i provvedimenti opportuni in materia di primo soccorso.
Prima di decidere chi sia l’addetto al primo soccorso, il Datore di Lavoro dovrà decidere il numero di lavoratori necessari che dovranno conseguire tale certificazione, basandosi sul tipo di attività economica svolta, sulle dimensioni aziendali, sul numero di persone presenti negli ambienti lavorativi, sui turni di lavoro, ecc. Qual è il numero giusto? Non ce n’è uno preciso, ma bisogna fare in modo che ce ne sia sempre almeno uno in ogni luogo e per tutto l’ario lavorativo; tutto ciò dipende molto da azienda ad azienda.
Deve essere formato il numero lavoratori che serve, al fine di assicurare un’effettiva sicurezza e tranquillità durante il lavoro, per tutte le mansioni.
In merito alla formazione, la legge dice che ogni addetto incaricato deve frequentare un corso di primo soccorso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico.
La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Chi svolge i corsi di formazione? Il personale medico è incaricato per fare docenza in merito.
Può essere il Medico Competente aziendale o un medico esterno, che dunque non ha a che fare con l’azienda. Le agenzie e i centri del settore dei servizi alle imprese possono organizzare specifici corsi di formazione di primo soccorso a patto che l’attività di insegnamento sia svolta dunque da un medico; quest’ultimo può, a sua volta, avvalersi del supporto di qualche infermiere o altro personale specializzato.
In conclusione è giusto sottolineare che la squadra di primo soccorso è un valido mezzo per tutelare la salute dei lavoratori, garantendo la giusta capacità di intervenire in caso di infortunio sul lavoro o malore improvviso; è un punto di riferimento per i medici soccorritori, in caso sia necessario un intervento esterno. Non costituiscono una squadra di pronto soccorso medico e non sono da considerare dunque dei professionisti che sanno gestire le emergenze sanitarie.
Cosa non fare
- mettere a rischio la propria vita;
- allontanarsi dalla vittima lasciandola sola, prima dell’arrivo del personale sanitario;
- improvvisare interventi superiori alle proprie capacità;
- somministrare liquidi (in particolare alcool);
- farsi prendere dal panico;
- l’addetto al primo soccorso non può somministrare farmaci all’infortunato (in azienda non devono esserci sostanze farmacologiche nella cassetta o pacchetto di primo soccorso).
Cosa fare
- allontanare eventuali persone presenti sul posto che potrebbero essere da intralcio all’infortunato e ai soccorritori;
- osservare la vittima e, in caso d’urgenza o emergenza telefonare al 118 e mettere in pratica le prime cure nei limiti delle capacità acquisite durante il corso di formazione di primo soccorso;
- dare assistenza morale al paziente, rassicurandolo (se cosciente);
- valutare la natura e l’entità del danno della vittima, analizzando l’efficienza di tutte le funzioni vitali (coscienza, respiro, battito cardiaco).
Il DM 388/15/07/2003: pacchetto e cassetta di medicazione
Quando si parla di primo soccorso aziendale, la normativa da consultare, oltre ovviamente al D.lgs.81/08, è il DM 388 del 15/7/2003.
Quest’ultima chiarisce come devono muoversi le aziende in materia di primo soccorso, per poter essere più efficaci possibili in caso di necessità, mettendo in luce tutte le disposizioni.
Vengono fornite indicazioni precise sul contenuto minimo dei presidi di primo soccorso (cassetta o pacchetto di medicazione) e sui corsi di formazione cui devono partecipare gli addetti incaricati (durata della formazione e aggiornamento triennale). Chiariamo innanzitutto che esiste una classificazione delle aziende in base al tipo di attività economica, numero dei lavoratori e condizioni di rischio
Il DM 388/03 stabilisce che il Datore di Lavoro, supportato dal Medico Competente aziendale, deve mettere a disposizione degli addetti al primo soccorso l’equipaggiamento adeguato e i DPI (dispositivi di protezione individuale) adatti ai rischi individuati nelle attività svolte.
Questi devono essere tenuti a vista, facilmente individuabili da apposita segnaletica, ed il loro contenuto deve essere controllato ogni 6 mesi. Nel caso in cui i lavoratori debbano spostarsi in luoghi isolati dalla sede operativa, devono portarli sui mezzi aziendali.
Il pacchetto riguarda le aziende di gruppo C (cioè quelle occupano fino a 2 lavoratori), mentre la cassetta deve essere presente in quelle di gruppo A e B (con minimo 3 lavoratori).
La classificazione in gruppi (A, B, C) consente una differenziazione in merito all’organizzazione del primo soccorso relativamente alla cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione, ma non solo, anche ai mezzi per comunicare l’attivazione dell’allarme sanitario, e alla tipologia di corsi di formazione degli incaricati al primo soccorso.
Obblighi delle aziende e relativi riferimenti normativi
-
- Il Datore di Lavoro è obbligato a scegliere uno o più lavoratori incaricati alla messa in atto delle misure di primo soccorso (D.lgs.81/08 art.18, c. 1, lett. b).
- Gli addetti al primo soccorso devono essere dotati di capacità e condizioni di salute idonee a ricoprire tale ruolo nonché della giusta motivazione. A tale scopo potrà confrontarsi con il suo Medico Competente aziendale che lo aiuterà nell’individuazione di persone adatte all’incarico (D.lgs.81/08 art.18, c. 1, lett. c).
- I lavoratori non possono rifiutare di ricoprire tale ruolo, se non per un valido motivo.
La loro formazione è obbligatoria e devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature utili, sulla base delle dimensioni aziendali e dei rischi specifici delle mansioni svolte; non è fissato un criterio per stabilire un numero preciso di addetti al primo soccorso, ma tuttavia è opportuno rapportarlo al numero dei lavoratori e al fatto che devono essere presenti contemporaneamente almeno due incaricati per turno (D.lgs.81/08, art.43 c. 3). - Per tutte le informazioni riguardo le attrezzature di primo soccorso, i requisiti degli addetti e la loro formazione possiamo far riferimento al D.M. del 15 luglio 2003, n.388.