Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per ogni azienda che abbia almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto; la normativa di riferimento è il D.Lgs.81/08 (Testo Unico della salute e sicurezza sul Lavoro).
Si tratta di un obbligo di legge che racchiude in sé la valutazione dei rischi della propria azienda, con tutta la prevenzione attuata e in programma.
La mancanza di questo documento comporta ingenti multe e sanzioni.
Labor Security S.r.l. mette a disposizione un gruppo di esperti nel settore della sicurezza per dare la possibilità di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
Il DVR: perché deve essere fatto?
Si tratta di una documentazione che i datori di lavoro devono redigere e rendere disponibile in caso di consultazione da parte degli organi di controllo (INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.).
Deve contenere tutti i rischi esistenti sul posto di lavoro e quelli presenti durante lo svolgimento delle mansioni che possono cagionare un danno alla salute tramite infortuni o malattie professionali (come l’uso di macchine o l’impiego di sostanze nocive).
Il DVR ha l’obiettivo di organizzare specifiche misure di controllo dei rischi, come ad esempio:
- la manutenzione periodica dei macchinari;
- i programmi di intervento atti a ridurre i rischi aziendali, aumentando così i livelli di sicurezza;
- tutte le protezioni individuali da indossare, le informazioni l’addestramento di cui il personale necessita per svolgere la propria attività in condizioni di massima sicurezza.
Aziende esonerate
Non sono tenute a stilare il DVR le imprese senza dipendenti, nello specifico:
- soggetti che esercitano libere professioni
- società familiari
- ditte individuali
- imprese con un solo socio lavoratore
Si fa presente che ss e le snc che devono sempre redigere il DVR.
Chi è coinvolto nella redazione?
Il Datore di Lavoro deve quindi redigere il DVR, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obiettivo è prevenire/ridurre il più possibile eventuali danni a carico dei lavoratori.
Questo importante documento deve essere aggiornato periodicamente, soprattutto in caso di infortuni significativi, per una modifica delle attività lavorative, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne manifestino la necessità.
DVR o DUVRI?
Non si deve confondere il DVR con il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi interferenti) che riguarda invece la gestione degli Appalti, come previsto dalla legge 81/08 (art. 26).
Si hanno “interferenze lavorative” quando operatori appartenenti ad aziende diverse vanno a compiere un opera sullo stesso luogo di lavoro; è quindi la situazione in cui diverse realtà con datori di lavoro differenti lavorano nello stesso sito, nello stesso momento oppure in successione, se gli effetti dell’operato di chi precede possono ricadere su chi interviene successivamente.
Il DUVRI è dunque il risultato del contributo di più aziende, che effettuano dunque una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività.
Classico esempio è quello del cantiere, in cui sono coinvolte diversi tipi di operai (idraulici, elettricisti, ecc.) e altri professionisti: aziende diverse si ritrovano dunque a collaborare, fornendo il loro contributo alla redazione del documento da interferenza (DUVRI).
Il rischio sul lavoro come si calcola?
Di per sé il rischio è una probabilità, ed effettuare il calcolo della probabilità che un danno si verifichi è una questione non semplice, dato che bisogna considerare diversi fattori e condizioni, generalmente non facilmente prevedibili a priori (cambiano in modo sostanziale il risultato).
Due aspetti entrano in gioco:
- il pericolo, che è la proprietà intrinseca di ogni cosa che potrebbe causare un danno;
- il danno, come la conseguenza negativa per oggetti o persone, di varie entità.
Tenere conto di tutte le possibili variabili è quasi impossibile.
Tuttavia sono disponibili diversi metodi di calcolo e linee guida utili per le figure preposte ad elaborare un’efficace valutazione dei rischi.
Generalmente si definisce il rischio come il prodotto tra la probabilità che il pericolo rechi un danno e il livello di entità del danno stesso.
L’utilizzo di adeguati strumenti di valutazione non deve però mettere da parte l’esperienza diretta sul campo: la visita ai luoghi di lavoro e le informazioni provenienti dall’esperienza diretta dei lavoratori che quotidianamente si espongono ai rischi sono fondamentali; sono infatti proprio loro che conoscono la realtà produttiva, dando un ottimo contributo alla valutazione dei rischi.
Quest’ultima deve essere realistica ed efficace, non elaborata solo sulla carta.
Catalogare i rischi in azienda
I rischi sul posto di lavoro che potrebbero tradursi in un danno per i lavoratori, possono essere così suddivisi:
- rischi per la salute: sono compresi in questa categoria tutti quelli dovuti ad esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici (rumore, vibrazione, ultrasuoni, radiazioni, ecc.) o biologici, i cui effetti non sono immediatamente visibili.
- rischi per la sicurezza: riguardano tutte le circostanze dalle quali potrebbero scaturire incidenti, ad esempio per un contatto accidentale con un’attrezzatura pericolosa in moto; frequenti sono i danni dovuti a carenze strutturali, per assenza di sistemi di allarme o protezioni delle macchine, oppure dovuti ad impianti elettrici non adeguatamente protetti o come conseguenza di fiamme o esplosioni.
- rischi trasversali o organizzativi: sono quelli che scaturiscono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè i rapporti interpersonali (tra colleghi, datori di lavoro, clienti, ecc.), che si creano all’interno della realtà lavorativa. Organizzare il lavoro da svolgere è infatti importante soprattutto dal punto di vista psicologico.
A questi rischi dobbiamo aggiungerne uno particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”: è abbastanza difficile da valutare proprio perché non sempre sono evidenti le cause.
In generale si tratta di una perdita di equilibrio mentale del lavoratore dovuta all’incapacità di affrontare le richieste lavorative. È un problema da non sottovalutare, perché spesso va a compromettere le prestazioni individuali e dunque la produttività aziendale (ma anche incidenti sul lavoro dovuti ad un calo dell’attenzione). Per evitare questo rischio, i datori di lavoro devono cercare di distribuire in modo equo il carico di lavoro delle mansioni da svolgere. Parallelamente è obbligatoria la frequenza a corsi di formazione sulla salute e sicurezza lavorativa.
Dove conservare il DVR?
Il documento, una volta elaborato, deve essere a portata di mano in azienda, non per forza in formato cartaceo ma anche solo su supporto informatico, e deve essere obbligatoriamente firmato dalle seguenti figure:
- Datore di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione
- Medico Competente (se necessario)
- Rappresentante dei lavoratori
Quando scade il DVR?
Si fa presente che il DVR cambia ed evolve con le esigenze e l’organizzazione dell’azienda.
Non esiste una scadenza. Va aggiornato ogni qual volta vi siano dei cambiamenti dei processi lavorativi o dei macchinari, ma anche a seguito di modifiche importanti ai propri layout oppure in caso di nuove nomine delle figure della sicurezza aziendali.
È un documento versatile e flessibile, da revisionare in caso di nuove normative o a seguito di infortuni o malattie professionali.
Cosa fare in caso di nuova impresa o cambio sede?
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro deve redigere tale documento entro 90 giorni da quando ha inizio l’attività.
Un eventuale spostamento della sede aziendale o anche l’apertura di un’ulteriore sede operativa, richiedono inoltre una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
Quali sono le figure coinvolte?
Elaborare al meglio il Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi del datore di Lavoro; è proprio lui a dover redigere tale documento, firmandolo, e occupandosi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi in caso ce ne fossero.
Si avvale del supporto di apposite figure, tea le quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che fornisce consigli utili in fase di valutazione e contribuisce in modo significativo all’elaborazione delle misure preventive e protettive, tenendo conto in particolare dell’evoluzione del mercato; collabora dunque per un programma di miglioramento ad hoc.
Nelle realtà lavorative in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina del Medico Competente, il DVR deve essere elaborato con la collaborazione di quest’ultimo.
Si ricorda che una copia del documento deve essere tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ne prende visione.
Il processo di valutazione dei rischi
La valutazione richiede molta precisione e deve tener conto delle direttive comunitarie.
si tratta di un vero e proprio percorso che le aziende devono seguire, che può essere illustrato attraverso diverse fasi.
- Individuazione dei fattori di rischio: vanno messe a punto tutte le possibili cause che potrebbero recare un danno (infortunio o malattia professionale); si tratta dunque di elencare i pericoli che potrebbero causare conseguenze negative per i lavoratori.
- Individuazione dei lavoratori esposti: in particolare per tutti quelli che sono particolarmente a rischio andranno intraprese misure specifiche anche attraverso il supporto del Medico Competente aziendale.
- Calcolo dell’entità del rischio: la quantificazione è fondamentale e dipende dalla frequenza con cui si è esposti al rischio e dall’entità del danno.
- Messa a punto di idonee misure preventive e protettive: deve essere dunque organizzato un piano di intervento, studiandone attentamente la fattibilità. Dal livello di rischio dipende l’urgenza di provvedimenti da adottare. Quest’ultime possono variano in base alla realtà lavorativa e possono riguardare ad esempio la possibilità della sostituzione della fonte di pericolo (o l’isolamento della stessa), l’utilizzo di dispositivi protettivi individuali, la Sorveglianza Sanitaria, corsi di formazione, ecc.