Quando si usano i dispositivi di protezione individuale?

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Cosa sono i DPI?

Un dispositivo di protezione individuale (DPI) è un’attrezzatura che deve essere indossata e custodita dal lavoratore per proteggersi da uno o più rischi che potrebbero compromettere la propria sicurezza o salute durante l’attività lavorativa.
I DPI devono essere indossati nelle situazioni in cui non è possibile evitare i rischi oppure ridurli al minimo attraverso misure tecniche preventive, dispositivi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti tali da riorganizzare il lavoro.

Quali sono i requisiti di un DPI?

Un DPI deve:

  • Avere la marcatura CE;
  • Essere adeguato al rischio da prevenire e non recare di per sé un rischio maggiore;
  • Essere adatto all’attività lavorativa svolta e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • Tener conto delle esigenze di salute del lavoratore;
  • Possedere le opportune certificazioni e istruzioni facilmente comprensibili;
  • Adeguarsi all’ergonomia del lavoratore.

I DPI devono offrire leggerezza, confort ed essere compatibili con l’uso di altre protezioni individuali. Quando si è soggetti a più rischi è necessario, infatti, utilizzare più DPI, ma questi devo essere compatibili.
Un DPI marcato CE protegge sempre il lavoratore? No, potrebbe non essere adatto a proteggere da possibili danni derivanti dall’attività lavorativa svolta. Il Datore di Lavoro deve scegliere dunque accuratamente i DPI in base alla mansione svolta.

Categorie

Esistono tre categorie di DPI:

  • 1° categoria: sono quelli facili da progettare, volti alla tutela degli operai da danni lievi e con autocertificazione del produttore; sono adatti in caso di contatto con superfici calde per temperature fino a 50°C e bassi livelli di vibrazioni e radiazioni, che non comportano danni permanenti.
  • 2° categoria: si tratta di tutti i DPI che non appartengono alle altre due categorie, da indossare per la protezione di rischi significativi per diverse parti del corpo;
  • 3° categoria: appartengono i DPI di progettazione complessa, con lo scopo di salvaguardare gli utenti da gravi danni permanenti e/o dalla morte; rientrano i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e quelli da utilizzare in caso di agenti chimici aggressivi (caschi, visiere, respiratori con filtro, DPI per il rischio elettrico, cadute dall’alto e per la protezione da temperature).
Sostituzione del DPI

Uno dei problemi in merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale è stabilire quando è da sostituire. Per proteggere il lavoratore, il Datore di Lavoro deve provvedere a sostituire con una certa frequenza i dispositivi utilizzati. Si fa presente che dovrebbe essere apposta una data orientativa di scadenza, ma non è un obbligo; per molti dispositivi è necessario dunque controllare ogni tanto lo stato di usura, per capire se devono essere sostituiti (perché non più idonei) oppure se è sufficiente una manutenzione. Si consideri, ad esempio, una protezione delle vie respiratorie: questa non deve più essere indossata quando chi la indossa avverte una notevole difficoltà nel respirare; un paio di occhiali, invece, deve essere sostituito quando ci si accorge che la visione non è nitida. Alcuni dispositivi contengono inoltre un indicatore di usura da parte del produttore.

Obblighi di legge

Il D.lgs.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, sottolinea che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono essere conformi alle indicazioni presenti nel D.lgs.475/92. Il DPI viene dunque definito come qualsiasi tipologia di attrezzatura destinata ad essere indossata e custodita dal lavoratore al fine di proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero comportare un danno in termini di salute e sicurezza durante lo svolgimento della propria mansione, nonché ogni complemento o accessorio indispensabile per questo scopo (art.74, c. 1 del D.lgs.81/08).
Il Datore di Lavoro è obbligato ad organizzare al meglio l’attività aziendale in modo tale che il lavoratore sia tutelato da possibili rischi per la sua salute, e dunque fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Se, ad esempio, anche adottando azioni di prevenzione, non si riesce a rimanere al di sotto del valore limite degli agenti inquinanti in un luogo di lavoro, il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione, ai sensi delle norme igieniche, adeguati DPI; questi devono essere ben conservati e pronti per l’uso. Di regola tali dispositivi sono di uso strettamente personale, non collettivo. La spesa non è a carico del lavoratore. Il Datore di Lavoro deve verificare che sia fatto un corretto uso dei DPI e deve aggiornare la scelta degli stessi, basandosi sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo. I lavoratori devono dunque farne un uso appropriato, in base alle indicazioni acquisite durante i corsi di informazione, formazione e addestramento per DPI. Devono curarsi di tali dispositivi, senza prendere iniziative in merito a possibili modifiche da effettuare. Spetta proprio a loro la segnalazione ai dirigenti o ai Preposti di qualsiasi anomalia (rottura o difetto) riscontrata dei DPI messi a disposizione. Devono inoltre attenersi alle procedure interne dell’azienda in merito alla riconsegna dei DPI a fine giornata lavorativa.

Informazione, formazione e addestramento

I lavoratori devono indossare i DPI se sono esposti a specifici rischi. A tal fine è indispensabile l’informazione, in modo chiaro, attraverso opportuni cartelli di sicurezza (importante soprattutto per i lavoratori che non comprendono al meglio la lingua italiana), che andranno apposti in modo ben visibile nell’area in cui è d’obbligo l’utilizzo dei Dpi. Il cartello potrà essere affisso all’ingresso del locale oppure in prossimità di attrezzature specifiche che ne richiedo l’uso o zone particolari. I cartelli di obbligo hanno forma rotonda, sfondo blu e pittogramma bianco. La formazione e l’addestramento devono essere periodicamente aggiornati e documentati, per attestarne la validità, in modo da sviluppare una coscienza della sicurezza. L’addestramento però è un obbligo solo per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori. Vengono dunque fatte presenti tutte le situazioni di rischio in cui dovranno essere impiegati.

Protezione del capo, udito, occhi e arti
Protezione del capo

Diverse sono le situazioni che mettono a rischio la testa del lavoratore, come possibili urti e caduta di materiale dall’alto: è necessario proteggersi con l’elmetto di sicurezza. Questo deve essere altamente resiste agli urti e ai raggi solari. Il materiale non deve essere infiammabile, garantire un’ottima resistenza alla perforazione ed essere facilmente lavabile (nel rispetto delle indicazioni del costruttore, senza ricorrere a prodotti chimici che potrebbero modificarne le proprietà). Il lavoratore deve indossarlo tenendolo ben aderente alla testa, allacciandolo sotto la gola con l’apposita fibbia.

Protezione dell’udito

Il rumore rappresenta una minaccia per il nostro orecchio, andando ad incidere sulla capacità uditiva. I danni uditivi non sono reversibili.
Le protezioni dell’udito consisto in tappi e cuffie acustiche. I tappi vengono utilizzati in caso di livello d’intensità del rumore non molto elevato e devono essere inseriti correttamente nel canale uditivo. Esistono tappi usa e getta, molto comodi ed igienici, ma anche quelli che si possono riutilizzare e dunque durevoli (necessitano però di costante pulizia).
Le cuffie sono costituite da coppe in plastica con all’interno materiale schiumoso. È possibile scegliere tra tante tipologie in base al livello di rumore esistente. Possono essere indossate insieme ai tappi, andando così a fornire la massima protezione acustica. L’abbattimento acustico offerto va dai 15 db ai 30 db, in base al modello scelto.

Protezione degli occhi

Nelle attività pericolose per occhi e volto devono essere utilizzate specifiche protezioni, come occhiali e visiere.
I lavoratori devono stare attenti a possibili schegge, radiazioni, sostanze liquide, prodotti chimici, temperature elevate, ecc. che potrebbero minacciare il proprio corpo. I dispositivi protettivi devono essere puliti secondo le modalità prescritte dal produttore e conservati in luogo idoneo.

Protezione degli arti

I guanti sono mezzi utili per la protezione delle mani da possibili infortuni o malattie professionali. Devono essere progettati e fabbricati in modo da offrire protezione durante il loro uso, in base alle indicazioni del fabbricante, senza comportare un danno all’utilizzatore. I materiali che costituiscono il guanto, le cuciture, i bordi e, in particolar modo, quelle zone a contatto diretto con l’utilizzatore, non devono mettere a rischio la salute e l’igiene dello stesso. In ogni caso deve chiaro l’elenco di tutte le sostanze presenti nel guanto, perché alcune potrebbero essere responsabili di allergie. Ogni tipo di informazione affissa deve essere chiara e comprensibile. Ciascun guanto di protezione deve avere una marcatura contenenti il nome del marchio o altro mezzo d’identificazione del fabbricante, ma anche il nome commerciale o uno specifico codice che permetta all’utente di chiarire senza dubbi l’articolo nell’ambito della gamma offerta. Dovrà inoltre essere indicata la taglia e, se necessario, la data indicativa di scadenza. Per quanto riguarda invece la protezione dei piedi, sono indispensabili le scarpe antinfortunistica in molti settori lavorativi (trovano impiego nei cantieri come anche nei bar e ristoranti). In commercio sono disponibili tantissime tipologie, in base ad ogni esigenza, distinguendo tra quelle estive ed invernali, alte o basse. Esistono anche articoli specifici per le donne lavoratrici. tutti i requisiti minimi di sicurezza sono fissati da una serie di norme europee. Una calzatura per essere considerata antinfortunistica deve avere il simbolo CE e riportare la normativa cui fanno riferimento. Secondo le esigenze, possono essere indossate scarpe antistatiche, con tallone in grado di assorbire energia, impermeabili, antiperforanti e antiscivolo. Vi sono inoltre modelli da indossare in caso di temperature basse e altri adatti a proteggere dal calore o da eventuali tagli.