Le radiazioni ottiche artificiali negli ambienti lavorativi

Le radiazioni ottiche artificiali

Ogni radiazione ottica non generate dall’irraggiamento solare (naturale) è di origine artificiale, vale a dire generata artificialmente da apparati, e indicata con la sigla ROA.
Le radiazioni possono essere emesse in modo:

  • coerente, in fase fra loro, situazione in cui i minimi e i massimi combaciano (è il caso dei laser);
  • incoerente e quindi sfasate (si tratta ad esempio di lampadine a incandescenza o di saldatrici ad arco elettrico).

Fonti di rischio sul posto di lavoro

Molti ambiti lavorativi sono rischiosi per la presenza di:

  • laser;
  • saldatrici ad arco elettrico;
  • lampade di vario genere, ad esempio germicide per sterilizzazione e disinfezione, oppure scialitiche impiegate nelle sale operatorie, ma anche quelle ad alogenuri metallici;
  • sorgenti abbronzanti comunemente utilizzate in estetica;
  • materiali incandescenti come metallo o vetro fuso.

Obblighi datore di lavoro

Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/08 fissa le prescrizioni essenziali di protezione, per la tutela dei lavoratori in merito a possibili danni agli occhi e alla pelle, esposti alle ROA.
Il datore di lavoro deve valutare dunque tale rischio per tutte le mansioni esposte; misura i livelli delle radiazioni ottiche artificiali a cui possono essere esposti i lavoratori e segnala i luoghi di lavoro dove vengono superati i valori limite di esposizione con un’opportuna segnaletica, consentendo l’accesso solo se necessario.
Il datore di lavoro deve attenersi dunque alle seguenti disposizioni:

  1. i livelli di radiazioni ottiche artificiali a cui i lavoratori sono esposti dovranno essere valutati o misurati.
  2. dovranno essere utilizzate in azienda attrezzature di lavoro studiate appositamente per ridurre i valori di esposizione.
  3. le tecniche di riduzione dell’esposizione dovranno essere specifiche per la realtà lavorativa.
  4. informare e formare il personale addetto, riguardo i rischi cui sono esposti.
  5. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà essere aggiornato, con indicazioni relative agli esiti e delle eventuali azioni preventive e protettive adottate.