Che cos’è il registro infortuni?
Il registro infortuni è un documento cartaceo sul quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa che determinino un’assenza dal luogo lavorativo di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Il registro infortuni fornisce più elementi in merito agli eventi infortunistici, indipendentemente dal luogo di accadimento, ai
fini di una corretta attività di prevenzione degli stessi.
Solitamente, per una corretta conoscenza ed analisi delle cause, ogni impresa deve
avere un unico registro infortuni anche nel caso di lavori temporanei (es. cantieri
edili…) o caratterizzati da mobilità (es. imprese di pulizie, autotrasportatori…) e nel
caso di presenza di più unità operative locali solo se con il limite della dimensione
provinciale (es. catene di negozi, sportelli bancari….). Il suddetto documento è unico anche nel caso di più posizioni INAIL all’interno dell’impresa.
Il registro infortuni deve essere obbligatoriamente tenuto presso la sede del datore
di lavoro e non può quindi essere custodito presso il consulente del lavoro. Tale registro deve essere salvaguardato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o dalla cessazione dell’attività.
Quando è obbligatorio il registro infortuni?
Il registro infortuni è obbligatorio per tutte le aziende nelle quali vi siano prestatori di lavoro subordinato o lavoratori equiparati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.81/2008 (soci lavoratori di cooperative e società, tirocinanti e allievi di istituti di istruzione con uso di laboratori, ecc…). Rimangono escluse le aziende familiari che impiegano collaboratori familiari, addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) e lavoratori autonomi.
E’ obbligatorio che il registro infortuni sia fatto vidimare dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (S. Pre. S. A. L.) territorialmente competente, prima dell’inizio dell’attività e nei seguenti casi:
- registro precedente completo;
- registro precedente smarrito;
- modifiche nella ragione sociale o nell’indirizzo dell’azienda (portare il registro su
cui annotare le modifiche);
- aziende che inizialmente non ne avevano obbligo.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni determina una sanzione amministrativa così come previsto dalla vigente normativa.