Responsabilità penale addetti antincendio

In ogni unità produttiva, si tratti di cantieri, uffici o magazzini, il D. Lgs. 81/08, all’art. 43, prescrive la nomina da parte del datore di lavoro di una squadra di addetti alla gestione delle emergenze. In particolare ci riferiamo agli addetti al Primo Soccorso Aziendale ed al Piano di Evacuazione in caso d’Incendi, per i quali il decreto ha previsto un’adeguata formazione mediante specifici corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale e corsi di formazione per addetti all’antincendio.

Non essendo Vigili del Fuoco, essi sono da considerarsi personale non specializzato e i loro compiti, di conseguenza, saranno limitati all’attuazione di tutte quelle misure utili a prevenire combustioni e a gestire le emergenze, per esempio monitorando l’efficienza delle vie di fuga o utilizzando adeguatamente gli estintori.

Queste figure, come peraltro anche gli addetti al Primo Soccorso Aziendale, possono agire esclusivamente nell’ambito di un primo intervento in situazioni eccezionali, cercando di valutare l’evento e mettendo in pratica quello che hanno appreso durante i vari corsi di formazione in attesa di soccorsi specifici (nello specifico i vigili del fuoco).

Sono dunque lavoratori come gli altri, che da questi si differenziano per il solo fatto di essere stati istruiti adeguatamente per cogliere le emergenze e, nei limiti del possibile, cercare di agire di conseguenza, agendo sempre in sicurezza e non mettendo mai a repentaglio la propria vita.

Detto questo è ovvio che tali figure, attenendosi al ruolo loro indicato dal D. Lgs. 81/08, non abbiano responsabilità penali, ma sono come impegno morale nei confronti dei colleghi, al pari, tra l’altro, di ogni comune cittadino.