L’infortunio è, per definizione, un evento fortuito sul luogo di lavoro dal quale scaturisce un danno per l’organismo. A norma del D. Lgs 81/08, è dovere del datore di lavoro occuparsi delle designazione, e relativa formazione, degli addetti al Primo Soccorso Aziendale, in quantità variabile proporzionalmente alle dimensioni e caratteristiche lavorative dell’azienda.
Premesso che, a differenza del Pronto Soccorso, il Primo Soccorso Aziendale è praticato da personale esclusivamente non sanitario, sebbene qualificato attraverso i relativi corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale, il suo intervento si caratterizzerà per quelle misure idonee ad evitare comportamenti inopportuni e scorretti che potrebbero aggravare la situazione del collega in attesa degli appositi soccorsi. Inoltre, una volta formato, potrà intervenire nelle emergenze.
E’ dovere di ogni cittadino, al di là dell’attività che svolge, soccorrere una persona in difficoltà, pena una multa o, in casi gravi, persino il carcere, colpevole del reato di “omissione di soccorso” ai sensi dell’art. 593 del codice penale. E’ chiaro che nell’intervenire l’addetto al primo soccorso non deve esagerare nelle misure adottate poiché, non essendo né un medico, né un infermiere, potrebbe causare un danno ancora maggiore al paziente. Questa eventualità è punita con multa o reclusione per via del reato di “abuso della professione”, ai sensi dell’art.348 del codice penale. Va da se che, al di fuori di questa eccezione, l’intervento del soccorritore è sempre tutelato dal codice penale ai sensi dell’art. 54, utilizzando la formula dello “stato di necessità”, che assolve sempre colui il quale abbia compiuto un determinato fatto spinto dall’urgenza e dall’emergenza.
In conclusione, l’addetto al Primo Soccorso Aziendale, come peraltro ogni cittadino, non ha responsabilità penale nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione, in quanto tutelato dallo stato di necessità.