Tipologie di vibrazioni e danni per la salute dei lavoratori
I lavoratori, in particolare quelli che operano nel settore manifatturiero, sono tutti esposti a rischi che compromettono giorno dopo giorno la loro salute. Tra i rischi significativi vi sono le vibrazioni, dovute principalmente a strumenti o macchinari impiegati sul posto di lavoro (ad esempio martelli pneumatici, trapani, seghe circolari e trattori). Le vibrazioni comportano delle sollecitazioni continue per il lavoratore e potrebbero essere responsabili addirittura di disturbi agli organi interni. E’ possibile definire due tipi di vibrazioni: quelle trasmesse al corpo intero e quelle che interessa il sistema mano-braccio. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute del lavoratore, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. La cosiddetta “sindrome da vibrazioni mano-braccio” potrebbe manifestarsi dunque con sintomi quali parestesie, riduzione della sensibilità tattile e termica, difficoltà della destrezza manuale. Sono generate dal contatto delle mani con l’impugnatura di:
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- Utensili di tipo percussorio: scalpellatori, martelli rivettatori, martelli perforatori, martelli demolitori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie, roditrici, ecc.
- Utensili di tipo rotativo: levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori, ecc.
- Altre macchine: tagliaerba, motocoltivatori, ribattitrici, trapani da dentista, ecc.
Le persone esposte a vibrazioni al sistema mano-braccio potrebbero accusare nel tempo delle osteoartropatie da vibranti; i principali sintomi sono: dolore, deformità articolari, tumefazioni, gonfiori e difficoltà a muovere gli arti superiori. Nei soggetti esposti a tali vibrazioni potrebbero manifestarsi nel tempo delle neuropatie periferiche, con disturbi (sintomi) che dipendono dalla tipologia di fibre nervose coinvolte e dalla loro posizione; nella maggior parte dei casi si manifestano con debolezza, formicolii ed indolenzimento.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero mettono invece a rischio la salute dei lavoratori per l’insorgenza di patologie che riguardano la colonna vertebrale (tale correlazione è ormai nota e documentata); potrebbero infatti comportare lombalgie e traumi del Sono generalmente causate dall’utilizzo di macchine e/o veicoli industriali, agricoli o di trasporto pubblico che espongono tutto il corpo a vibrazioni e impatti. Si pensi, ad esempio, a tutti coloro che operano a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione (es. ruspe, pale meccaniche, trattori, macchine operatrici, autobus, muletti e camion).
Valutare l’effetto delle vibrazioni sul lavoratore
Per poter valutare l’effetto delle vibrazioni sul lavoratore bisogna prendere in considerazione diversi parametri, quali:
- area di entrata delle vibrazioni e loro direzione;
- frequenza;
- accelerazione;
- intensità;
- risonanza;
- tempo di
In particolare, l’accelerazione è molto importante per valutare in che modo il nostro organismo risponde alle vibrazioni, in quanto l’uomo avverte più la variazione di uno stimolo che il suo perdurare. I valori dell’accelerazione non dipendono solamente dal tipo di attrezzatura utilizzata ma sono funzione delle condizioni di impiego, dello stato di usura e di molte variabili che possono cambiarne sensibilmente l’intensità. Ogni parte del nostro organismo ha una specifica frequenza, per cui anche le risposte alle vibrazioni risultano differenti in base alle zone coinvolte. In Europa il 24% di tutti i lavoratori dipendenti è esposto a vibrazioni meccaniche in ambito lavorativo. Si fa presente che le sole angioneurosi da vibranti hanno rappresentato nello scorso decennio nel nostro Paese la quinta causa di malattia professionale indennizzata dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro).
Valori limite di esposizione e valori di azione
I riferimenti normativi che stabiliscono le regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori relative all’esposizione a rischi da vibrazioni meccaniche sono:
- Il D.Lgs.81/2008 al titolo VIII (agenti fisici, capo II): Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (12 articoli, da 187 a art. 198);
- Il Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 187 (attuazione della direttiva 2002/44/ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche).
La normativa vigente fissa dei valori limite di esposizione per le vibrazioni. In particolare, per quelle che interessano il sistema mano-braccio:
- Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 5 m/s²;
- Il valore d’azione giornaliero, per un tempo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione è fissato a 2,5 m/s².
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 1,5 m/s²;
- Il valore d’azione di una giornata, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s².
Per quanto riguarda i rischi associati all’esposizione a vibrazioni, ogni macchinario deve essere progettato e realizzato in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse siano ridotti il più possibile, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di mezzi utili a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Rischio vibrazioni: quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro valuta e provvede ad effettuare le misure dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il Datore di Lavoro deve quindi valutare le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle che coinvolgono il corpo intero. Tali valutazioni con misurazioni dovranno seguire quanto previsto dalla norma ISO 5349 -1 e 2 per le vibrazioni mano-braccio e la ISO 2631-1 per quanto riguarda il corpo intero. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato attraverso l’analisi delle condizioni di lavoro specifiche e di appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di utilizzo, comprese le informazioni da parte del costruttore. Tale operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di determinate attrezzature e di una metodologia opportuna. Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008 il Datore di Lavoro deve formare ed informare i lavoratori a contatto con le vibrazioni in merito ai seguenti aspetti:
- valori limite e d’azione;
- risultati delle valutazioni e delle misurazioni;
- azioni volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- Sorveglianza Sanitaria effettuata da parte del Medico Competente aziendale;
- procedure di lavoro corrette per ridurre al minimo l’esposizione a
La normativa vigente prevede quindi che gli operai esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione devono effettuare la visita medica aziendale, in genere una volta l’anno o con periodicità diversa stabilita dal Medico Competente aziendale (con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)). Il Medico aziendale, per ciascuno dei lavoratori che sono esposti a vibrazioni, provvede a stilare e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio; quest’ultima, tra l’altro, deve riportare i valori di esposizione individuali comunicati dal Datore di Lavoro (tali informazioni sono generalmente fornite dal Servizio di prevenzione e protezione). La valutazione e/o la misurazione devono essere programmate ed effettuate ad intervalli opportuni, in base ai risultati della valutazione del rischio. In particolare, Il Datore di Lavoro aggiorna periodicamente la valutazione dei rischi, specialmente se vi sono stati importanti cambiamenti in materia di sicurezza, oppure quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne richiedono la necessità. Il Testo Unico stabilisce che il Datore di Lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o, qualora non fosse possibile, li deve minimizzare. In ogni caso, nel caso specifico delle vibrazioni, i livelli cui sono esposti i lavoratori non devono essere al di sopra dei valori limite prima indicati (5 m/s² mano-braccio e 1,5 m/s² corpo intero). Quando sono superati i livelli di azione (2,5 m/s² per mano-braccio e 0,5 m/s² per corpo intero) l’azienda deve attuare un programma preventivo di misure tecniche ed organizzative (altri metodi di lavoro, specifiche attrezzature di lavoro, guanti antivibranti, sedili antivibranti, manutenzione, riduzione dei tempi di esposizione, ecc.) volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono. E’ fondamentale rilevare che l’analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio trattato dal D.Lgs.187/05.
Vibrazioni e dispositivi di protezione individuale
Si fa presente che spetta al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI idonei per attenuare il livello di vibrazioni cui sono esposti. I guanti certificati antivibrazioni sono utili ad evitare l’effetto di amplificazione all’altezza della mano, cosa che normalmente succede per i comuni guanti da lavoro, e di attenuare notevolmente i livelli di vibrazioni prodotti dagli utensili impiegati. E’ opportuno ricordare che è bene tenere le mani al caldo e in ambienti asciutti per evitare alcuni effetti indotti dalle vibrazioni. I guanti antivibranti devono essere certificati, marchiati CE, devono avere una scheda tecnica allegata con all’interno i dati di certificazione e devono essere omologati in base alla norma UNI EN ISO 10819. Per quanto concerne la prevenzione dei danni provocati dalle vibrazioni al corpo intero, possono essere adottate le seguenti misure:
- Automazione e/o robotizzazione delle lavorazioni;
- Scelta di macchine ergonomiche;
- Adeguamento/modifica delle macchine esistenti (silent block, sostituzione ammortizzatori, ecc.);
- Sedili
È bene sottolineare che:
- I sedili possono essere un efficace misura di riduzione del rischio da vibrazioni al corpo intero;
- I sedili rigidi devono essere sostituiti con sedili ammortizzanti.