La rivalutazione delle sanzioni: normativa di riferimento

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sanzioni-datore-lavoroLa rivalutazione delle sanzioni: normativa di riferimento

La legge 9 agosto 2013, n. 99 ha convertito Il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (il cosiddetto Decreto Lavoro) e ha introdotto tra le varie disposizioni, anche modifiche in tema di sicurezza suoi luoghi di lavoro. L’articolo 9 comma 2 del Decreto Legge 76/2013 ha modificato il comma 4 bis dell’art. 306 del d.lgs. n. 81/2008, riguardante le sanzioni a carico dei dirigenti e dei datori di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione suoi luoghi di lavoro. L’articolo 306 prevedeva la rivalutazione delle sanzioni da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro con riferimento all’Indice Istat dei prezzi al consumo.

Qual è l’importo della rivalutazione?

Il nuovo decreto Legge fissa la rivalutazione al 9,6% con riferimento «esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente a questa data»

Da quando decorre la rivalutazione?

La rivalutazione delle sanzioni decorre dal 1° luglio 2013. Sarà il direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro a disporre la rivalutazione ogni cinque anni.

Quali sanzioni sono interessate dagli aumenti?

Gli aumenti avranno ad oggetto:

  • le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU 81/08;
  • le ammende per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
  • atti aventi forza di legge

Come verranno utilizzati i maggiori introiti derivanti dalla rivalutazione?

La metà delle entrate provenienti dagli aumenti andranno a finanziare iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione e verranno attivate dalle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro.

Come cambiano le sanzioni?

Tra le principali fattispecie sanzionatorie a carico del datore di lavoro, del dirigente e del lavoratore autonomo ricordiamo:

  • la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR che viene punita in seguito alle nuove sanzioni, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.740 a € 7.014,4;
  • la mancata designazione del RSPP con l’arresto da tre a sei mesi o l’ ammenda da € 2.740 a € 7.014,4

A carico del solo datore di lavoro e del dirigente, per la mancata nomina del medico competente, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.644 a € 6.576

Formazione obbligatoria

Fra gli obblighi ai quali il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare, vi è quello di fornire una adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti, attraverso la partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione è obbligatoria anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.