Con l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 (entrato in vigore il 26/01/12), sono state fissate le scadenze per la formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza, riguardanti:
- lavoratori,
- preposti,
- dirigenti,
- RSPP datori di lavoro.
LAVORATORI:
I lavoratori, devono ricevere una formazione di base di 4 ore + una formazione specifica.
La formazione specifica, ha una durata di 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio corso dall’impresa, rispettivamente basso, medio o alto 8.
Per stabilire il livello di rischio intrinseco nell’azienda, si fa riferimento al codice Ateco.
FORMAZIONE COMPLETA =
FORMAZIONE DI BASE (4 ORE)
+
FORMAZIONE SPECIFICA :
BASSO RISCHIO (4 ORE) – MEDIO RISCHIO (8 ORE) – ALTO RISCHIO (12 ORE)
Inoltre i lavoratori devono seguire un corso di aggiornamento lavoratori in aula, avente una durata di 6 ORE, indipendentemente dalla tipologia di rischio appartenente, che deve effettuara ogni i 5 anni.
La formazione dei lavoratori può essere svolta anche online:
- formazione lavoratori online basso rischio (4 ore online + 4 ore in aula)
- formazione lavoratori online medio rischio (4 ore online + 8 ore in aula)
- formazione lavoratori online alto rischio (4 ore online + 12 ore in aula)
- l’aggiornamento lavoratori online è di 6 ore
Devono effettuare la formazione completa entro 60 giorni:
- i lavoratori già assunti o i neoassunti che non hanno fatto la formazione
- i neoassunti che hanno fatto la formazione presso un’ altra azienda, ma non riescono a documentarla
- gli impiegati che si rechino o meno nei reparti operativi
Questi lavoratori, faranno l’aggiornamento, trascorsi 5 anni dalla conclusione del corso.
Sono esonerati dalla formazione completa:
- i lavoratori già assunti, e che hanno già fatto la formazione
- i neoassunti provenienti da altre aziende, purché abbiano una formazione documentata, con lo stesso settore merceologico e la stessa mansione
Queste persone devono fare l’aggiornamento entro i 5 anni dalla data di pubblicazione dell’ Accordo: se un lavoratore ha terminato il corso da oltre 5 anni alla data del 11/01/12, avrebbe dovuto effettuare l’aggiornamento entro il 10/01/13.
Sono esonerati dalla formazione generale, e devono fare quella specifica entro 60 giorni :
- i neoassunti provenienti da altre aziende, che pur avendo una formazione documentata, hanno un diverso settore merceologico o una diversa mansione
- il lavoratore che ha cambiato la propria mansione all’interno della stessa ditta
In questi casi, i lavoratori devono seguire il corso d’aggiornamento, entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo.
PREPOSTI:
Coloro che vogliono assumere il ruolo di preposto, hanno l’obbligo di seguire un corso di formazione preposti di 8 ORE (questo corso è propedeutico al corso lavoratori con formazione base e specifica).
Devono fare la formazione ex novo:
- Entro 60 giorni : i neoassunti, o gli assunti che hanno cambiato ruolo, che non hanno mai ricevuto la formazione
- Entro 12 mesi : coloro che hanno una formazione non conforme a quella stabilita dall’Accordo Stato-Regioni
Sono esonerati dalla formazione:
- gli assunti, che hanno già fatto la formazione
- i neoassunti che provengono da altre aziende, aventi la formazione documentata
Inoltre, trascorsi 5 anni dalla data di conclusione del corso, i preposti, devono seguire un corso di aggiornamento preposti di 6 ore.
I corsi terminati da oltre 5 anni dalla data del 11/01/12, sono scaduti: infatti andavano conclusi entro il 10/01/13.
La modalità e-learning, può essere utilizzata:
- formazione online preposti (4 ore online + 4 ore in aula)
- formazione aggiornamento preposti (6 ore online)
DIRIGENTI:
Tutte quelle persone che intendono assumere il ruolo di dirigente, devono effettuare un corso di formazione dirigenti di 16 ore.
Questo corso è suddiviso in 4 moduli:
- Modulo 1 : giuridico – normativo
- Modulo 2 : gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3 : individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4 : comunicazione, formazione e consultazione
Ogni 5 anni, i dirigenti devono frequentare un corso di aggiornamento dirigenti di 6 ore.
La formazione e l’aggiornamento, possono essere svolti totalmente secondo la modalità e-learning.
Devono fare la formazione ex novo:
- entro 60 giorni : i neoassunti o gli assunti che hanno cambiato ruolo, che non hanno fatto mai la formazione
- entro 18 mesi : coloro che hanno una formazione non adeguata a quanto stabilito dall’Accordo
Per questi, è previsto l’aggiornamento trascorsi 5 anni dal termine del corso.
Sono esonerati dalla formazione:
- gli assunti, che hanno effettuato una formazione adeguata al DM 16/01/1997
- i neoassunti provenienti da altre ditte, avente la formazione documentata correttamente
In questi casi, i dirigenti possono aggiornarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo
Il percorso formativo può essere svolto anche online:
- formazione online dirigenti (16 ore online)
- aggiornamento online dirigenti (6 ore online)
R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO:
Coloro che vogliono acquisire la carica di RSPP datore di lavoro, devono obbligatoriamente seguire un corso di formazione per datori di lavoro, la cui durata varia in base al rischio cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto rischio, rispettivamente di 16, 32, 48 ore.
FORMAZIONE
RISCHIO BASSO (16 ORE) – RISCHIO MEDIO (32 ORE) – RISCHIO ALTO (48 ORE)
La formazione degli RSPP datori di lavoro (allo stesso modo dei dirigenti) è strutturata in 4 moduli.
Gli RSPP, ogni 5 anni, devono fare l’aggiornamento per datori di lavoro, la cui durata è relativa al livello di rischio dell’impresa: basso, medio, alto rischio, rispettivamente 6, 10, 14 ore.
AGGIORNAMENTO:
RISCHIO BASSO (6 ORE) – RISCHIO MEDIO (10 ORE) – RISCHIO ALTO (14 ORE)
Deve effettuare la formazione:
- chi ha ricevuto la nomina di RSPP dopo il 01/01/07, e non ha eseguito nessuna formazione
- chi ha una nuova attività e ha ricevuto una nuova nomina, e non ha alcuna formazione: in questo caso, dovrà formarsi entro 90 giorni dall’inizio delle nuova attività.
Questi faranno l’aggiornamento 5 anni dopo la fine del corso.
E’ esonerato dalla formazione:
- chi è stato nominato RSPP prima del 31/12/06, pur non avendo la formazione
- chi è stato nominato RSPP dopo il 01/01/07, e ha una formazione documentata, coerente al DM 16/01/1997
Questi due, dovranno fare l’aggiornamento entro il 10/01/14, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’ Accordo.
- chi ha una formazione conforme a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/06 (modulo A, B, C)
Quest’ultimo dovrà aggiornarsi entro il 10/01/17, ossia entro 5 anni dalla data dell’Accordo.
La formazione e l’aggiornamento, possono essere seguiti in modalità e-learning:
- formazione datore di lavoro online basso rischio (8 ore online + 8 ore in aula)
- formazione datore di lavoro online medio rischio (8 ore online + 24 ore in aula)
- formazione datore di lavoroonline alto rischio (8 ore online + 40 ore in aula)
- l’aggiornamento datore di lavoro online basso rischio è di 6 ore
- l’aggiornamento datore di lavoro online medio rischio è di 10 ore
- l’aggiornamento datore di lavoro online alto rischio è di 14 ore