Sicurezza sul lavoro e attività ispettiva

attività-ispettiva-sicurezza-lavoroChi effettua ispezioni per la normativa sulla sicurezza?

I principali organi di vigilanza sono:
  • Direzione provinciale del lavoro: è un organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di tutela del lavoro e di sicurezza e salute nei cantieri edili;
  • INAIL: gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • Vigili del fuoco: il corpo nazionale dei vigili del fuoco è un organo del Ministero dell’Interno. I vigili del fuoco rivestono la qualifica di polizia giudiziaria. Svolgono verifiche e controlli in materia di prevenzione incendi;
  • ASL: azienda sanitaria locale. Svolge compiti di vigilanza e di controllo negli ambienti di lavoro;
  • ISPESL: è un organo tecnico che dipende dal Ministero della Sanità e svolge attività di informazione, consulenza, assistenza, vigilanza e controllo.
Altri uffici con compiti ispettivi e di vigilanza:
  • Carabinieri
  • Polizia di stato
  • Vigili urbani

Cosa si intende per Disposizione e prescrizione?

La Disposizione è un provvedimento amministrativo con il quale l’autorità di vigilanza impone nuovi obblighi e divieti alle figure responsabili del processo della sicurezza nel che si vanno a sommare con quelli sanciti dal legislatore; questo intervento risulta opportuno al fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di rischio non contemplata nelle normativa. L’emanazione della disposizione viene dunque rimessa alla valutazione discrezionale dell’ispettore. La prescrizione è un atto scritto con il quale l’autorità di vigilanza, una volta accertati dei reati in materia di norme sulla sicurezza, impone al contravventore, di procedere all’ottemperanza degli obblighi a suo carico e sanare la sua posizione entro i successivi 6 mesi dal ricevimento della comunicazione. In caso di adempimento il reato si estingue e il contravventore dovrà pagare solo la pena pecuniaria (ammenda).

Gli Organi di Controllo e la sospensione dell’attività

Le violazioni che possono portare alla sospensione dell’attività lavorativa sono indicate all’articolo 14 comma 1, del D.Lgs. 81/08 e sono le seguenti:
  • violazioni che espongono a rischi di carattere generale (es. mancata elaborazione DVR);
  • violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto (es. mancanza di protezioni verso il vuoto);
  • violazioni che espongono al rischio di seppellimento (Mancata applicazione delle armature di sostegno);
  • violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione;
  • violazioni che espongono al rischio amianto.
Maggiori approfondimenti sul tema della sicurezza e della normativa vigente possono essere acquisiti con la partecipazione a corsi di formazione in aula sulla sicurezza e corsi per apprendisti, obbligatori e gratuiti.