Cos’è l’infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è l’evento lesivo che il lavoratore subisce nel tragitto che deve obbligatoriamente percorrere per recarsi sul luogo lavorativo.
A chi deve essere denunciato l’infortunio?
L’infortunio in itinere – allo stesso modo di tutti gli infortuni sul lavoro che hanno una prognosi di almeno tre giorni – deve essere denunciato all’INAIL.
Una volta avvenuto l’infortunio, quali sono gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro?
Il LAVORATORE ha l’obbligo di:
- rendere partecipe il datore di lavoro dell’infortunio subito;
- inviare (entro pochissimi giorni) al datore di lavoro, il certificato medico che gli è stato redatto dal primo medico che lo ha soccorso.
Il DATORE DI LAVORO ha l’obbligo di:
- denunciare all’INAIL l’infortunio avvenuto, entro due giorni dalla data del primo certificato medico presentatogli dal lavoratore.
L’infortunio in itinere è rimborsabile?
La legge ha previsto che l’infortunio in itinere sia incluso nella copertura assicurativa che viene fornita dall’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Per potere essere rimborsato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale tragitto (di andata e di ritorno) percorso per recarsi sul lavoro. Per tale motivo se il lavoratore effettua delle deviazioni del tragitto che non sono necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’infortunio.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute ad esigenze improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè la cui mancata ottemperanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione include anche l’infortunio quando il lavoratore non si avvale di mezzi pubblici ed utilizza un mezzo privato qualora questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è concesso quando mancano mezzi pubblici oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo lavorativo o comportano eccessivo disagio al lavoratore riguardo le esigenze di vita familiare. Si pensi ad esempio al caso in cui il lavoratore debba effettuare un tragitto di pochi minuti con la propria auto e che invece i mezzi pubblici coprano poco e male, richiedendogli di svegliarsi molto prima al mattino ed impedendogli di accompagnare i figli a scuola.
Ma a proposito della sicurezza nel condurre un’autovettura, si può guidare un’auto con le infradito?
Le temperature estive impongono scarpe aperte ed in genere chi guida l’auto crede di dover rinunciare al fresco assicurato da infradito, zoccoli e sandali per attenersi al codice stradale e non incorrere in sanzioni.
La credenza che non si possa guidare un’automobile indossando questo tipo di scarpe è molto diffusa, in quanto nel codice stradale in vigore sino al 1992 era previsto nel regolamento di esecuzione il divieto di guidare i veicoli indossando scarpe aperte (zoccoli, ciabatte, ecc.). Tale restrizione è stata eliminata, lasciando al conducente la scelta circa il tipo di calzature da utilizzare durante la guida. Deve essere inoltre considerato lo sviluppo tecnologico che ha travolto il settore della mobilità, con la realizzazione di auto particolarmente duttili all’azione di guida, per cui il conducente, con moderate pressioni del piede – che non richiedono l’uso di calzari robusti e fermati al piede – ottiene risultati di guida molto efficaci. È opportuno soffermare l’attenzione sull’uso di calzature idonee ad una guida più agevole e meno esposta ai possibili rischi propri dell’uso di scarpe aperte.
In breve, guidando con ciabatte e zoccoli non si commette alcuna violazione del codice stradale, ma è opportuno che ciascuno compia una scelta ponderata, in base alla propria abilità e comodità alla guida.