Prevenzione e protezione: quali sono le differenze?
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato trascurato in passato, rivalutato con il D.Lgs.626/94, e quindi ripreso dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08). Un efficace sistema preventivo è visto come una base per un solido impianto della sicurezza aziendale; la prevenzione nei luoghi di lavoro concepita come l’insieme delle azioni da intraprendere per anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo, inizia da una scrupolosa valutazione dei possibili rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro, elaborando dunque il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tutte le aziende devono monitorare, mantenere e migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. L’attenzione nei confronti della prevenzione risulta piuttosto recente e precede la “protezione”, che include invece tutte le misure e strumenti mirati a proteggere il lavoratore da un’eventuale danno. Si può affermare che una buona attività di prevenzione riduce la necessità di avvalersi di misure protettive. Le condizioni di sicurezza di un ambiente lavorativo devono essere migliorate analizzando attentamente i processi aziendali, con lo scopo ultimo di ridurre al minimo gli infortuni e le malattie professionali.
Normativa sulla sicurezza in Italia e in Europa
La normativa italiana di riferimento per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è il Decreto Legislativo 81/08; in particolare, dall’art.31 al 35 si affronta l’importanza di un’efficace sistema di Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, precisando le competenze, i requisisti e gli obiettivi, illustrando nel dettaglio le linee guida affinché tale servizio risulti adatto nelle aziende ed efficace nei confronti delle responsabilità attribuite. In campo Europeo la normativa di riferimento in materia di sicurezza del lavoro è la direttiva CE 89/391, emanata dal Consiglio il 19 giugno 1989, applicata in tutti i settori pubblici e privati; fornisce indicazioni utili per la gestione della sicurezza lavorativa, soffermandosi sui doveri dei Datori di Lavoro e dei lavoratori. In particolare, l’art.13 tratta tutti gli obblighi del lavoratore (citati anche all’art. 20 del D.Lgs.81/2008), primo fra tutti vi è quello di prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone presenti in azienda. Per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, la direttiva 89/391/CEE chiarisce che gli Stati Membri devono stabilire delle leggi opportune in conformità con le prassi nazionali. Esistono poi delle direttive apposite per l’analisi dei singoli rischi che potrebbero presentarsi in ambiente lavorativo (ad esempio, quelli dovuti all’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici).
Sicurezza sul lavoro: quali sono le figure di riferimento?
Un efficace sistema di prevenzione prevede che ogni lavoratore, all’interno dell’azienda, deve dare un suo contributo per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Chi meglio di un lavoratore, infatti, sa quali sono i pericoli che si presentano tutti i giorni sul posto di lavoro? Il sistema prevede dunque persone dedicate a ricoprire un ruolo di interfaccia tra i lavoratori e il Datore di Lavoro; si tratta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Entrano in gioco anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico del lavoro e, ovviamente, il Datore di Lavoro. A tali persone sono assegnati degli incarichi e tutto ciò contribuisce in modo coordinato e congiunto a formare il Sistema di Prevenzione e Protezione.
Chi sono gli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro?
Chi si occupa di controllare che le aziende rispettino la normativa vigente sulla sicurezza lavorativa? A tal riguardo esistono diversi organismi pubblici addetti al controllo. Si fa presente che negli ultimi anni il tasso degli infortuni in Italia si è rivelato più alto rispetto alla media europea, in particolare per quelli mortali, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. Sono necessari dei controlli. Nel nostro Paese abbiamo un ente che opera per la prevenzione in ambito lavorativo, conosciuto come INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro). Quali sono i compiti principali?
- Controllare la conformità dei prodotti industriali, mezzi di sollevamento ed impianti;
- Visionare per la prima volta le imprese a rischio elevato;
- Offrire sostegno alle aziende, in modo efficiente ed innovativo, tramite strumenti mirati e facilmente accessibili;
- Diffondere nozioni in merito alla tutela dei lavoratori (convegni, seminari e workshop);
- Organizzare sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, inserendo obiettivi e politiche in base alla normativa vigente;
- Condurre l’attività sanitaria, tramite RLS, Datori di Lavoro, ministeri del Lavoro e della Salute, Servizio sanitario nazionale e le Regioni.
Un altro organo di vigilanza è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che si occupa della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro, divulgando circolari interpretative per quanto riguarda le ispezioni e le sanzioni. Anche i Vigili del fuoco mettono in atto azioni per evitare spiacevoli infortuni sul lavoro. Quali sono i principali compiti?
- Evitare che si sviluppino incendi nei luoghi di lavoro;
- Prevenire la presenza di miscele esplosive sul posto di lavoro;
- Garantire le condizioni ottimali per un allontanamento dei lavoratori in caso si verifichi un incendio e/o un’esplosione;
- Controllare che vi sia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) nelle aziende in cui vige l’obbligo.
Un altro organo di vigilanza è la ASL, che si occupa dell’assistenza sanitaria locale per la tutela degli ambienti di lavoro, con lo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Sicurezza sul lavoro e formazione del personale
Un ruolo importante in termini di prevenzione è occupato dalla formazione dei lavoratori. Anche in questo ambito il Decreto Legislativo 81/08 si sofferma sull’importanza di formare adeguatamente i lavoratori; è prevista una parte generale e una specifica. I corsi sono indirizzati ai lavoratori, preposti e dirigenti e devono essere aggiornati ogni 5 anni. Per quanto riguarda invece la formazione per gli addetti alle emergenze (antincendio e primo Soccorso), questa viene definita rispettivamente nel D.M.10/03/98 e nel Decreto Legislativo 388/2003. Molti corsi possono essere frequentati a distanza, in modalità online o in videoconferenza (in diretta con il docente), con il vantaggio di poterli seguire da tutta Italia, comodamente da casa o in ufficio, in base alle proprie esigenze. I corsi di sicurezza prevedono un test finale di verifica dell’apprendimento ed il rilascio di un attestato valido in Italia.
Ambienti di lavoro: come metterli in sicurezza?
La prevenzione assume un ruolo fondamentale quando devono essere messi in sicurezza gli ambienti di lavoro. L’obbligo di effettuare una scrupolosa analisi dei luoghi lavorativi è sempre del Datore di Lavoro che, collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione, determina le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in relazione alle mansioni svolte, alle infrastrutture, agli impianti e ai processi aziendali. Facciamo qualche esempio:
- in ambito agricolo sarà opportuno studiare l’adeguatezza dei mezzi agricoli, degli impianti e delle infrastrutture;
- nell’edilizia sarà importante soffermarsi sui sistemi di qualificazione dei fornitori di materiali e attrezzature di lavoro (ad esempio i ponteggi);
- in un laboratorio si dovrà stare attenti alla conservazione, in ambienti idonei, dei prodotti chimici e alla ripartizione corretta dei locali.
La definizione di “luoghi di lavoro” è specificata all’art.62 del D.Lgs.81/08. Sono dunque tutti gli spazi con postazioni lavorative nonché l’intera area dell’azienda accessibile da parte dei dipendenti, anche occasionalmente. Non rientrano in questa definizione le seguenti categorie di luoghi:
- industrie di estrazione;
- cantieri temporanei o mobili;
- imbarcazioni deputate alla pesca;
- mezzi di trasporto.
Come espresso all’art.63 del D.Lgs.81/08, gli ambienti di lavoro devono essere progettati e mantenuti secondo quanto riportato nell’Allegato IV del decreto suddetto. Quest’ultimo, fa riferimento a diversi aspetti, quali:
- stabilità e solidità degli edifici;
- altezza, cubatura e superficie;
- finestre, soffitti, lucernari, pavimenti, banchine, rampe e marciapiedi;
- vie di circolazione, aree pericolose, pavimenti e passaggi;
- vie e uscite di emergenza;
- porte e portoni;
- scale;
- postazioni di lavoro, di passaggio e ambienti lavorativi esterni;
- condizioni climatiche presenti;
- illuminazione;
- luoghi di riposo e refezione;
- spogliatoi e armadi;
- servizi igienico assistenziali;
Il suddetto articolo, inoltre, tratta l’accesso agli ambienti di lavoro per i disabili, i quali hanno diritto ad entrare in qualsiasi zona dedicata all’attività lavorativa, con particolare riguardo ai luoghi destinati all’igiene personale. Gli obblighi dei Datori di Lavoro sono consultabili all’art.64. Deve essere rispettate ogni prescrizione riportata nell’art.63, oltre alle seguenti indicazioni:
- Mantenere libere da ostacoli le vie di circolazione interne o esterne che portano a uscite (o ad uscite di emergenza) e le uscite di emergenza;
- Provvedere alla manutenzione degli ambienti lavorativi e degli impianti in essi contenuti, con lo scopo di intervenire su eventuali difetti che possano mettere a rischio la sicurezza e la salute di chi vi opera;
- Assicurare condizioni igieniche adeguate tramite la pulizia dei locali.
L’art.65 fornisce inoltre indicazioni in merito ai locali sotterranei o semisotterranei; in tali locali è vietato svolgere l’attività lavorativa, se non in casi di necessità tecnica, la quale deve essere resa ufficiale dall’ente di controllo territoriale incaricato. In tali luoghi devono esserci idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Infine, l’art.66 vieta la presenza di personale all’interno di fogne, camini o pozzi neri, fosse, gallerie o in luoghi dove è presente una forte concentrazioni di gas deleteri per la salute del lavoratore. Nel caso delle necessità tecniche richiedessero la presenza di personale in tali ambienti, il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuali e assicurarsi del corretto funzionamento delle vie di uscita e di emergenza.