Sicurezza sul lavoro: per chi non sono previste sanzioni?

Principi generali del sistema sanzionatorio nel D.lgs.81/08

sanzioni sicurezza 81/08Il D.lgs.81/2008 e s.m.i. stabilisce i principi generali del sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema mira a promuovere la prevenzione dei rischi e la tutela dei lavoratori attraverso l’applicazione di sanzioni proporzionate alle violazioni commesse, che possono essere di natura pecuniaria o amministrativa e sono comminate in base alla gravità della violazione e alle modalità di realizzazione.

Sicurezza sul lavoro: obiettivi e finalità delle sanzioni

Gli obiettivi e le finalità delle sanzioni nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/2008 e s.m.i. sono minimizzare i rischi aziendali e salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, garantire il rispetto delle norme a tal riguardo e incentivare comportamenti responsabili da parte dei Datori di Lavoro e dei lavoratori. Le sanzioni hanno quindi un ruolo deterrente e punitivo, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e creare un ambiente di lavoro sicuro.

Soggetti esenti da sanzioni sulla sicurezza: quali sono?

I soggetti esenti da sanzioni nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/2008 comprendono il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), quando agiscono in ottemperanza delle disposizioni di legge e in assenza di negligenza grave o dolo; tutti i lavoratori hanno invece degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono dunque sottoposti a sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi. I lavoratori dipendenti sono però esenti da sanzioni nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/2008 quando operano in conformità alla normativa vigente e senza negligenza grave o dolo. Tale protezione garantisce che i lavoratori non siano penalizzati per aver agito correttamente ed in conformità con le normative sulla sicurezza sul lavoro.

RSPP e ASPP: qual è il ruolo in materia di sicurezza?

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è quel soggetto dotato di capacità e requisiti professionali citati all’art. 32 del D.lgs.81/08 ed è scelto dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Tali abilità devono essere consone alla tipologia dei rischi presenti nel luogo di lavoro. L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) deve essere in possesso di capacità e requisiti richiesti dalla normativa vigente (art. 32 del D.lgs.81/08); viene eletto solo quando il Datore di Lavoro pensa sia indispensabile la sua presenza, per collaborare con il RSPP. L’articolo 31 si sofferma sul seguente aspetto: gli RSPP e gli ASPP devono essere presenti in un numero adeguato alle caratteristiche dell’impresa e disporre di mezzi e ti tempo sufficienti per eseguire i compiti assegnati. Se non ci sono dipendenti in possesso di determinati requisiti, l’azienda deve optare per soggetti esterni. Ove il Datore di Lavoro ricorra a persone esterne, non è per questo esente dalla propria responsabilità in materia.

Quando i Datori di Lavoro sono esenti da sanzioni?

I Datori di Lavoro hanno la massima responsabilità nei confronti della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. Nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/2008, i Datori di Lavoro possono essere soggetti a sanzioni se commettono violazioni delle normative sulla sicurezza. Tuttavia, esistono alcune circostanze in cui i Datori di Lavoro sono esenti da sanzioni, in particolare quando dimostrano di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa e di aver rispettato scrupolosamente le disposizioni per garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti.

Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza

Il Datore di Lavoro è colui che ha un rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque quella persona che ha la massima responsabilità dell’azienda stessa, poiché esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Datore di lavoro è la figura principale dell’impresa, deve valutare tutti i rischi presenti nello specifico ambiente lavorativo, assegnare ai singoli lavoratori gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), provvedere a formare i lavoratori (formazione generale e specifica) e nominare il medico competente aziendale; tutti gli obblighi del Datore di Lavoro sono trattati nell’art.18 del D.lgs.81/08. È fondamentale puntualizzare che il Datore di Lavoro ha degli obblighi “non delegabili”, che sono i seguenti:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); il Datore di Lavoro potrebbe anche autonominarsi RSPP, ma solo nei casi previsti dalla legge.

Dirigente e obblighi sulla salute e la sicurezza

Il Dirigente è l’alter ego del Datore di Lavoro; è quella figura che ha il compito di mettere in atto le direttive del Datore di Lavoro, coordinando i processi lavoratovi e vigilando su di essi. I Dirigenti hanno gli stessi obblighi dei Datori di Lavoro (ad esclusione di quelli “non delegabili) che sono elencati all’art.18 del D.lgs.81/08. Il Dirigente per la Sicurezza ha il compito di comprendere e rendere attive tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state riportate all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

RSPP e RLS: due figure obbligatorie in azienda

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono figure fondamentali nella prevenzione delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Entrambi svolgono un ruolo chiave nella promozione e nell’attuazione di misure di sicurezza e possono contribuire a evitare sanzioni per l’azienda attraverso la loro attenta supervisione e partecipazione attiva alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro. Il loro ruolo nella prevenzione e nella gestione delle violazioni può dunque mitigare eventuali sanzioni e contribuire a una cultura della sicurezza più solida.

Cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha il compito di rappresentare i lavoratori nei rapporti con il Datore di Lavoro per quanto riguarda eventuali problematiche in merito alla salute e alla sicurezza in ambito lavorativo. Una volta nominato dai colleghi, deve seguire un apposito corso di 32 ore; l’aggiornamento è annuale, con un numero di ore che dipende dal numero di dipendenti in azienda:

  • 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori;
  • 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori.

Il ruolo del RLS non deve essere confuso con quello della vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori, che spetta invece al Preposto. Il D.lgs.81/08, in ogni caso, non prevede sanzioni amministrative o penali per il RLS, dato che la responsabilità di ogni decisione in materia di salute e sicurezza sul lavoro compete in ultima istanza al Datore di Lavoro. Il RLS non ha potere decisionale, ma solo di consultazione (ha dei compiti, non degli obblighi).

Il Preposto è un soggetto sanzionabile in materia di sicurezza?

Il Preposto è quella persona (un lavoratore interno all’azienda) che vigila sull’attività lavorativa e attesta che vengano messe in atto da parte dei lavoratori le direttive emanate dall’alto (dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti); controlla dunque che i lavoratori eseguano senza errori le proprie mansioni ed esercita un funzionale potere d’iniziativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli obblighi del Preposto (art.19 del D.lgs.81/08) vi sono i seguenti:

  • frequentare appositi corsi di formazione adeguati al proprio ruolo all’interno dell’impresa;
  • informare tempestivamente i lavoratori in caso di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi, tranne in casi rari, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro mansione in una circostanza di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • avvisare rapidamente il Datore di Lavoro o il Dirigente in caso di deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra situazione pericolosa che accada in azienda, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Il D.lgs.81/08 riporta in modo chiaro le sanzioni relative a questa figura.

Addetto al primo soccorso e addetto antincendio: niente sanzioni

L’addetto al primo soccorso è un lavoratore nominato dal Datore di Lavoro in caso per intervenire sull’infortunato o una persona affetta da un malore; si tratta di mettere in pratica delle misure di primo intervento interno e dare l’allarme all’ambulanza (intervento di pronto soccorso). Deve essere organizzata una vera e propria squadra di primo soccorso (uno o più addetti in base al numero di sedi aziendali, numero dei dipendenti, rischi presenti, ecc.). L’addetto al primo soccorso deve essere formato; il corso va aggiornato ogni tre anni, secondo il decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n.388. L’addetto al servizio antincendio è scelto dal Datore di Lavoro per intervenire sul principio d’incendio all’interno dell’azienda, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (VVF). I corsi di formazione obbligatori per tale figura prevedono un aggiornamento quinquennale e sono ripartiti su tre livelli:

  • livello 1: 4 ore di formazione iniziale e 2 ore di aggiornamento;
  • livello 2: 8 ore di formazione iniziale e 5 ore di aggiornamento;
  • livello 3: 16 ore di formazione iniziale e 8 ore di aggiornamento.