La sorveglianza sanitaria per i dipendenti è obbligatoria?

L’obbligo della sorveglianza sanitaria

Fra i diritti/doveri dei lavoratori c’è quello di sottoporsi a visita medica aziendale.
Il Datore di Lavoro deve programmare le visite mediche svolte dal Medico Competente che si terranno durante l’orario di lavoro, mediante le quali verrà valutata l’idoneità dei lavoratori.
Le visite mediche fanno parte della sorveglianza sanitaria, attività utile alla preservazione della salute e della sicurezza all’interno degli ambienti lavorativi; la normativa di riferimento è il Testo Unico (D.lgs.81/08). Si tratta dell’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente, effettuati in base allo stato di salute dei lavoratori, all’ambiente di lavoro, ai fattori rischiosi e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tutto ciò è un obbligo del Datore di Lavoro necessario a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. L’obbligo di nomina del Medico Competente è previsto però se i lavoratori, in base alla valutazione dei rischi, risultano essere esposti a rischi per la salute di entità tale da necessitare di sorveglianza sanitaria.
Il medico deve verificare che le condizioni di salute del singolo siano compatibili con la mansione svolta; dal canto suo il lavoratore deve sottoporsi a tali controlli sanitari programmati dall’azienda, non potendosi esimere. Rientrano nella sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
Il Medico Competente, a meno di casi particolari, deve essere nominato dal Datore di Lavoro, come indicato all’art.18 del D.lgs.81/08, e dunque non bisogna nominarlo a prescindere.
In base al D.lgs.81/08, la sorveglianza sanitaria è d’obbligo nelle aziende nelle quali si è esposti a fattori di rischio professionali, come ad esempio la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali (almeno 20 ore settimanali), condizioni climatiche avverse, rischio biologico, chimico, campi elettromagnetici, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive ecc.
Non è detto che siano coinvolti tutti i lavoratori di una medesima organizzazione aziendale: dipende dalla mansione, dai rischi specifici per la salute cui sono esposti e soprattutto dall’entità dei suddetti rischi.

Da chi viene effettuata?

La sorveglianza sanitaria viene affidata al medico del lavoro, che deve essere presente nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Il Medico Competente può essere dipendente di una struttura esterna all’azienda, libero professionista o dipendente del Datore di Lavoro.
L’incarico può essere ricoperto solo se si è in possesso dei titoli o requisiti fissati all’art. 38 del D.lgs.81/08.

Visite mediche aziendali

Visitare periodicamente i lavoratori ed effettuare visite su loro richiesta rappresenta uno dei compiti principali del Medico Competente.
In genere la visita medica viene effettuata in un’idonea stanza, allestita in modo tale da rispettare la privacy del lavoratore, senza possibilità di visione dall’esterno, con la presenza di un lettino, del rotolo di carta igienico, impianto di condizionamento, di almeno un tavolo con un paio di sedie, di isolamento acustico; sono richiesti, inoltre, l’accesso al bagno e un lavandino.
Al fine di verificare l’idoneità al lavoro, verranno eseguiti tutti gli eventuali test previsti con finalità obiettive.
Quindi oltre a misurare la pressione, il medico eseguirà il cosiddetto “esame obiettivo”, potendo così poi compilare la cartella sanitaria e di rischio.
La tipologia di visita medica, e quindi il protocollo sanitario definito dal medico competente, è in relazione al contesto lavorativo.
In particolare, oltre alla visita medica generale, il medico competente può effettuare sui lavoratori i seguenti esami: spirometria, visiotest, ECG, audiometria, analisi del sangue, alcol test, analisi delle urine, incluso quello per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Le visite mediche possiamo classificarle in:

  • preventive, volte a constatare l’idoneità lavorativa del dipendente, in fase preassuntiva;
  • periodiche, per un controllo delle condizioni di salute del lavoratore (con periodicità a seconda del grado di rischio, di norma una volta l’anno);
  • visite in occasione di cambio della mansione;
  • visite su richiesta del lavoratore, qualora vi sia una correlazione con la mansione svolta;
  • visite in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nelle situazioni previste dalla normativa vigente;
  • visite per un periodo di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni lavorativi, in occasione di rientro al lavoro.

Il Medico Competente può collaborare con altri medici specialisti, per eventuali accertamenti, con il consenso del Datore di Lavoro che ne supporta le spese.
Nei casi di aziende con più sedi operative, o comunque di gruppi d’imprese, qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può scegliere più Medici Competenti, e tra questi ce ne sarà uno che avrà funzioni di coordinamento.

Giudizio del medico del lavoro

Al termine della visita, il Medico Competente deve esprimere un giudizio relativo alla mansione del lavoratore, così classificabile: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea o permanente. Il giudizio emesso deve essere specifico per la mansione svolta dal lavoratore e dunque correlato ai rischi a cui lo stesso è esposto.
Copia del certificato d’idoneità va data al lavoratore e al Datore di Lavoro in base alle modalità fissate all’allegato 3A del D.Lgs.81/08 (sono chiarite anche le condizioni del ricorso); si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa.
Avverso il giudizio del Medico competente, compreso quello espresso in fase di assunzione, si può far ricorso fino a 30 giorni dalla data in cui è stato comunicato lo stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che decide, a seguito di eventuali accertamenti, di confermare o meno tale giudizio.
Il Datore di Lavoro dovrà mettere in atto tutte le misure indicate dal Medico Competente aziendale e nel caso in cui sia prevista una non idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori con la garanzia di un uguale trattamento rispetto alle mansioni di provenienza.

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Per il Datore di Lavoro sono previsti:

  • l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di mancata nomina del Medico Competente;
  • l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro, per non aver sottoposto i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
  • una sanzione a partire da 500 fino a 1.800 euro per non aver comunicato in tempo al Medico Competente il termine del rapporto di lavoro.
Cartella sanitaria e di rischio

I risultati delle visite mediche sono contenuti all’interno della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore, che viene custodita dal Medico Competente.
Secondo il D.Lgs.81/08 tale documentazione può essere cartacea o informatizzata.
Nella cartella il medico riporta i dati della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ad eventuali  esposizioni individuali ad agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.) comunicati dal Datore di Lavoro attraverso il servizio di prevenzione e protezione (art.186 D.lgs.81/08).
I contenuti della cartella sanitaria e di rischio sono indicati nell’Allegato 3 A del D.lgs.81/08, in particolare:

  • dati anagrafici del lavoratore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, domicilio, nazionalità, codice fiscale;
  • dati relativi all’azienda: ragione sociale, sede lavorativa, attività svolta;
  • andranno annotati, inoltre, la specifica mansione svolta, i fattori di rischio chi è esposto il lavoratore ed eventuali patologie avute in passato o in corso;
  • nella cartella sanitaria il Medico Competente aziendale dovrà esprimere il giudizio d’idoneità al lavoro, apporre la data di scadenza della visita medica successiva e la propria firma.

Nel riportare gli esiti degli esami da lui direttamente eseguiti, il Medico Competente annoterà sempre un’indicazione di confronto rispetto a quelli fatti in precedenza (es. invariato, migliorato, lieve aggravamento, ecc.). Si fa presente che le cartelle sanitarie e di rischio vanno sempre conservate sotto la responsabilità del Medico Competente; il luogo di custodia va concordato con il Datore di Lavoro al momento della nomina dello stesso sanitario.
Nel caso in cui in azienda le cartelle non risultino presenti, deve essere chiaro il luogo di conservazione, qualora questo fosse differente dalla sede aziendale.
Deve rimanere a disposizione dell’organo di vigilanza una procedura per l’accesso a tale documentazione in caso di azione di vigilanza.

Obblighi del Medico Competente e del Datore di Lavoro

Riportiamo di seguito parte dell’art. 25 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo ai compiti del Medico Competente, dal quale si evidenziano aspetti fondamentali per la tutela del lavoratore e del Datore di Lavoro.
Il Medico Competente:

  • interviene insieme al Datore di Lavoro e al servizio di prevenzione e protezione nel processo di valutazione dei rischi, così come nell’organizzazione dell’emergenza aziendale di primo soccorso, in relazione alla realtà lavorativa.
  • Redige, aggiorna e si preoccupa di conservare, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore visitato; tale cartella è custodita nel rispetto del segreto professionale e, solo per il periodo utile all’esecuzione dell’attività di sorveglianza sanitaria, presso il luogo di custodia concordato al momento in cui è stato nominato il Medico Competente.
  • Consegna al Datore di Lavoro, al termine dell’incarico, tutti i documenti in merito che possiede.
  • Fornisce al lavoratore, quando termina il rapporto lavorativo, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli dà indicazioni necessarie per la conservazione della medesima.

Il Datore di Lavoro:

  • deve conservare l’originale della cartella sanitaria e di rischio per minimo 10 anni;
  • Riferisce ogni lavoratore interessato i propri esiti della sorveglianza sanitaria.