La tutela delle madri lavoratrici ai sensi del D.Lgs.151/01

La tutela delle madri lavoratrici – ai sensi del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

La gravidanza, pur non essendo una malattia, è per la donna un periodo nel quale deve evitare di effettuare particolari sforzi fisici e di stress, che potrebbero comportare dei rischi per la propria salute e per quella del nascituro.

Quali diritti prevede il D.Lgs.151/01?

A tal proposito, sono state emanate delle norme specifiche per la tutela della lavoratrice che è in gravidanza o nel periodo di allattamento (D.Lgs. 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”).

Ad esempio, riguardo al lavoro notturno, l’art.53 del decreto sopra citato, afferma che:

  • una donna non può lavorare dalle ore 24.00 alle 6.00, per tutto il periodo che va dal momento in cui ha riscontrato di essere in gravidanza fino a quando il figlio non compie un anno;
  • una lavoratrice che ha un figlio di età inferiore ai tre anni, può decidere se svolgere o meno un lavoro notturno.

Inoltre, una lavoratrice in gravidanza ha diritto al congedo di maternità, che prevede la sospensione al lavoro di due mesi precedenti e di tre mesi successivi al parto.

Tuttavia (se le condizioni di salute lo consentono, e dopo aver consultato il ginecologo e il medico competente aziendale) la lavoratrice può richiedere di modificare il periodo di maternità, assentandosi dal lavoro un mese prima e quattro mesi dopo il parto.

Quali sono i compiti del datore di lavoro?

Il datore di lavoro ha il compito di garantire la sicurezza dei dipendenti all’interno della propria azienda. Per tale motivo, il datore di lavoro, venuto a conoscenza della gravidanza, deve consultarsi con il medico competente, l’ RSPP e il RLS riguardo ai rischi presenti nel luogo di lavoro, e determinare la loro compatibilità con lo stato di gravidanza o allattamento della lavoratrice, e valutare le precauzioni da adottare.
Come abbiamo già detto in precedenza, una lavoratrice in gravidanza o in allattamento non può svolgere compiti che implichino particolari impegni fisici o rischi. Nel caso in cui la lavoratrice svolge un’attività lavorativa nella quale sono presenti pericoli per la gravidanza, il datore di lavoro è tenuto a cambiargli la mansione temporaneamente, facendogli svolgere dei compiti non pericolosi.
Qualora (a causa di motivi organizzativi) non fosse possibile mettere in pratica la modifica della mansione, il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro può stabilire un’interdizione al lavoro per la donna gravida.
Ricordiamo che uno dei compiti del datore di lavoro, è quello di occuparsi della formazione dei propri lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre anche gli apprendisti alla sorveglianza sanitaria e alla formazione (al pari degli altri lavoratori) mediante uno specifico corso per apprendisti.