Cosa s’intende per vie ed uscite d’emergenza?
La via d’emergenza è il percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli individui che si trovano in un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
L’uscita d’emergenza, invece, è il passaggio che immette in un luogo sicuro, ossia nel quale le persone sono da considerarsi al riparo dagli effetti dell’incendio o da altre situazioni di emergenza.
Per larghezza o luce netta di una porta, s’intende larghezza utile di passaggio.
Le vie e le uscite di emergenza debbono rimanere libere per consentire di raggiungere rapidamente un luogo sicuro.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme all’attuale normativa inerente l’antincendio.
Nel caso in cui le uscite di emergenza siano munite di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’uscita e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e rapidamente da parte di qualsiasi individuo che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
L’apertura delle porte delle uscite di emergenze nel verso dell’uscita non è consentita quando può determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, ad eccezione dell’adozione di altri accorgimenti autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, tranne in casi specificatamente autorizzati dalle autorità competenti.
Nei luoghi lavorativi, inoltre, è vietato adibire, come porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, non devono essere ostacolate da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere indicate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni attuali, durevole e sita in luoghi adeguati.
Le suddette uscite di emergenza, inoltre, ove necessario, debbono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasti degli impianti elettrici.
Gli edifici che siano costruiti o adattati per le lavorazioni che presentano pericoli esplosivi o specifici rischi di incendio alle quali siano adibiti più di 5 dipendenti debbono avere almeno due scale distinte di facile accesso.
Gli ambienti distribuiti su più piani debbono essere muniti oltre che dalle scale che regolano il normale afflusso, anche da almeno una scala di sicurezza (esterna, o interna a prova di fumo).
Il numero, la distribuzione e la grandezza delle vie e delle uscite di emergenza devono essere conformi alle dimensioni degli ambienti lavorativi, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle apparecchiature in essi installate ed al numero massimo di individui che possono essere presenti in questi luoghi.
In caso di pericolo tutti i luoghi lavorativi devono poter essere evacuati rapidamente ed in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Inoltre, tutti gli addetti alla prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbono frequentare i corsi di formazione per addetti all’antincendio.