Il controllo sanitario è un dovere che ogni azienda si assume nei confronti dei propri dipendenti.
La normativa di riferimento è il Testo Unico (D.lgs.81/08), che obbliga il datore di lavoro a designare un medico competente aziendale per effettuare controlli periodici.
Uno degli obblighi dei lavoratori è appunto quello di sottoporsi a visita medica, qualora si prevista.
Il datore di lavoro deve organizzare in orario lavorativo i controlli sanitari svolte dal medico competente, attraverso cui valuta l’idoneità al lavoro.
In caso di aziende con più unità produttive oppure per gruppi d’imprese, è possibile nominare più medici competenti individuando tra essi un medico coordinatore.
Visite mediche e sorveglianza sanitaria
Le visite mediche organizzate da parte del datore di lavoro fanno parte della Sorveglianza Sanitaria, attività volta alla preservazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; si tratta di accertamenti sanitari svolti dal medico competente mirati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione alle condizioni fisiche degli stessi, all’ambiente lavorativo, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento della mansione.
Visitare periodicamente i lavoratori o su loro richiesta in caso di necessità, rimane il compito più significativo svolto dal medico competente.
Ogni lavoratore deve essere informato in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria.
Tutti gli accertamenti utili devono essere eseguiti:
- secondo la normativa vigente, in genere con periodicità già prefissate;
- basandosi su tutti i fattori di rischio chi sono esposti i lavoratori;
- in rapporto alla mansione e/o attività svolta.
Obblighi e periodicità
Le visite mediche sono una spesa da sostenere per il datore di lavoro e includono tutti gli esami e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente.
Devono essere visitate tutte le persone per le quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è associato un livello di rischio tale per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
Tali controlli sono effettuati con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico competente della propria azienda.
Il medico competente ricorre se necessario al supporto medici specialisti, selezionati in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Solitamente, ad eccezione di alcuni casi definiti dalla legge, per lavori piuttosto comuni come quello svolto dall’installatore, l’elettricista, l’operaio, ecc., la periodicità di tali controlli è annuale.
Quest’obbligo è tassativo e tocca tutte le aziende, di ogni dimensione, anche se con un solo dipendente. Ovviamente, va da sé che il medico competente, qualora lo ritenga necessario, può decidere di modificare la scadenza delle visite mediche in base alla valutazione dei rischi; allo stesso modo, l’organo di vigilanza può stabilire contenuti e periodicità delle visite mediche per il rilascio dell’idoneità differenti rispetto a quelli fissati dal medico competente.
L’azienda assicura a questo specialista le condizioni necessarie per svolgere il suo lavoro, in modo tale che sia autonomo.
Quando vengono effettuate le visite mediche?
Vediamo nello specifico quali sono le situazioni che inducono il datore di lavoro a sottoporre il proprio dipendente a regolare sorveglianza sanitaria.
La visita medica può essere:
- preventiva, effettuata poco prima dell’assunzione del dipendente, con l’obiettivo di verificare l’idoneità alla mansione con la quale sarà assunto, in modo che non ci siano controindicazioni;
- periodica, generalmente con frequenza annuale, per il controllo dello stato di salute di ogni dipendente;
- su richiesta del lavoratore, con data da stabilire con il medico competente, nel caso cui vi siano delle necessità, ad esempio dovute ad eventuali peggioramenti di salute dovuti alla mansione svolta;
- effettuata per un cambio di mansione, da ritenersi indispensabile per verificare che il lavoratore possa esercitare la mansione assegnata;
- svolta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Un lavoratore può rifiutarsi di essere visitato?
Gli accertamenti sanitari sono volti alla verifica della compatibilità tra le condizioni di salute e la realtà aziendale. Il lavoratore dunque non può rifiutarsi di effettuarla perché è di fondamentale importanza per il rilascio del giudizio d’idoneità lavorativa, indispensabile per la tutela della salute.
La persona potrebbe infatti non essere idonea e dunque incorrere in infortuni o in qualche malattia professionale. Il Medico competente però non può obbligare il lavoratore ad essere visitato!
Il datore di lavoro deve adottare provvedimenti utili a far cambiare idea al lavoratore; ma se questi non bastano deve purtroppo ricorrere al licenziamento per giusta causa.
In cosa consiste la visita medica?
Di norma gli accertamenti medici si svolgono in un’apposita stanza, attrezzata nel rispetto della privacy del lavoratore, senza vetrate che consentano la visione dall’esterno, con dotazione di un lettino, del rotolo di carta igienico, di un impianto di condizionamento, di almeno un tavolo con due sedie.
Sono presenti, Inoltre, l’accesso al bagno e un lavandino.
Al fine di verificare l’idoneità al lavoro, il medico competente eseguirà tutti gli eventuali test previsti.
La tipologia di visita cui il lavoratore è sottoposto, e quindi il protocollo sanitario stabilito dal medico competente, è correlata con i rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti e analizzati nel documento di valutazione dei rischi al quale il medico ha l’obbligo di collaborare ai sensi del D.Lgs.81/08.
Si fa presente che, oltre alla visita medica generale, il medico competente può effettuare:
- spirometria, per valutare la capacità polmonare;
- visiotest;
- elettrocardiogramma;
- esame audiometrico;
- analisi del sangue e delle urine;
- alcool test;
- droga test, per valutare l’eventuale dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.
La verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcool e droghe è possibile solo ed esclusivamente per determinate categorie di lavoratori che mettono a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.
Il giudizio d’idoneità
Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche, deve esprimere uno dei seguenti giudizi specifici per ogni lavoratore visitato:
- idoneità;
- idoneità di tipo parziale, temporanea o permanente, con annotate le prescrizioni o limitazioni necessarie;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Consegna inoltre al lavoratore ed al datore di lavoro copia del certificato d’idoneità secondo le modalità previste dall’allegato 3A del D.lgs.81/08, con le indicazioni per eventuali ricorsi.
Nel caso di non idoneità temporanea deve essere specificato il periodo temporale.
Avverso i giudizi del medico competente si può fare ricorso, entro 30 giorni da quando viene comunicato il giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Il datore di lavoro è obbligato ad attuare le misure fissate dal medico competente e nel caso in cui una persona non sia idoneo, adibisce il lavoratore, se fattibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori facendo in modo che vi sia un trattamento identico alle mansioni di provenienza.
Cos’è la “cartella sanitaria e di rischio”?
Gli esiti degli accertamenti medici devono essere chiari all’interno di una cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal medico competente per ogni lavoratore.
Secondo il D.lgs.81/08 tale cartella può essere cartacea o informatizzata.
Al suo interno vengono annotati i dati della sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali a tutti quegli “agenti fisici” che potrebbero esserci sul posto di lavoro; ad esempio il rumore è un fattore di rischio tipico dell’edilizia, come anche le vibrazioni meccaniche date da mezzi di trasporto o attrezzature manuali vibranti. I campi elettromagnetici sono invece tipici dell’attività di saldatura; anche le condizioni climatiche (rischio microclima) devono essere prese in considerazione nell’ambito degli genti fisici dannosi.
Per ogni esame effettuato, il medico competente, dovrà fare un confronto con quelli precedenti in modo da constatare se ci sono stati dei miglioramenti a livello di salute o ulteriori danni (peggioramenti) oppure se la situazione è rimasta invariata.
Il medico deve dunque redigere, aggiornare periodicamente e custodire nel rispetto della privacy, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; questa è conservata con salvaguardia del segreto professionale. Il luogo di custodia va stabilito quando si nomina il medico competente aziendale.
Quest’ultimo deve rilasciare al datore di lavoro, nel caso in cui non venga rinnovato il suo incarico, la documentazione sanitaria conservata.
Rilascia inoltre al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.
L’originale deve essere custodito dall’azienda per minimo 10 anni, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08.
Nel caso in cui in azienda non vengano conservate tali cartelle, deve essere comunicato il luogo di conservazione (l’indirizzo, se la sede non è quella aziendale).
All’interno di ogni cartella vengono annotati:
- dati anagrafici del lavoratore (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, domicilio, nazionalità, codice fiscale);
- dati aziendali (ragione sociale, attività svolta, ecc.);
- informazioni in merito ai fattori di rischio del lavoratore, accertamenti effettuati, ecc.;
- eventuali provvedimenti del medico competente.
Sanzioni
Un fattore da non mettere in secondo piano, in materia di sorveglianza sanitaria, sono le sanzioni fissate dal Decreto Legislativo 81/2008 in caso di inadempienze. La violazione può far scattare le sanzioni per il datore di lavoro relative alle inadempienze del datore di lavoro o dirigente, che può incorrere in pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €.
Quanto rischia in termini economici un datore di lavoro che decida di non far effettuare la visita medica obbligatoria ad un proprio dipendente? Questa violazione purtroppo è molto comune e può comportare una ammenda fino a 4.000 €.