Visite mediche per il lavoro: qual è la documentazione utile?

LMedico aziendale Romae visite mediche aziendali sono effettuate dal Medico Competente, che svolge l’attività di sorveglianza sanitaria, di primaria importanza per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti. Il Datore di Lavoro deve incaricare un Medico Competente aziendale, collabora con le figure del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione), del preposto e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per ogni questione inerente la sicurezza sul lavoro. Per le imprese è bene essere informati, ed eventualmente impiegare strumenti per gestire correttamente ogni aspetto che riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria è volta ad assicurare dunque la tutela dello stato di salute di chi opera in azienda, in relazione ai luoghi di lavoro, alle attrezzature impiegate, ai prodotti chimici e agli agenti biologici ai quali potrebbe essere esposto il personale; si deve tener conto dei pericoli professionali e delle attività lavorative e fare in modo che i lavoratori ricoprano mansioni per le quali siano idonei.

Come gestire la Sorveglianza Sanitaria?

Per una gestione della sorveglianza sanitaria ad hoc, insieme alla documentazione necessaria, è importante:

  • garantire, in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., un’adeguata gestione della sorveglianza sanitaria, tramite la messa a punto delle risorse, delle procedure e della documentazione essenziali;
  • adottare metodi di verifica che monitorino la complessiva applicazione e la sua efficacia.

Per quanto riguarda le prassi operative, si fa presente che, in generale, il Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente (MC) e del RSPP deve sottoporre a visita medica aziendale i lavoratori nei casi previsti dalla legge. Chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria?

  • i lavoratori (a prescindere dal tipo di contratto che li lega all’azienda);
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione;
  • i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi/stage.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria dipende dalla tipologia (es. gli agenti cancerogeni) e dall’entità del rischio al quale è esposto il dipendente (si potrebbe avere un superamento di alcuni valori di soglia). Organizzare correttamente la sorveglianza sanitaria vuol dire eseguire periodicamente, in base alle specifiche situazioni, visite mediche, esami clinici o biologici o indagini diagnostiche per valutare la compatibilità tra lo strato di salute del dipendente e l’ambiente in cui opera.

Visite mediche: tipologie e giudizio d’idoneità

La normativa vigente prevede varie tipologie di visite mediche a cui vengono sottoposti i lavoratori:

  • visita medica preventiva, per valutare a monte se il lavoratore è idoneo a ricoprire una determinata mansione specifica;
  • visita medica periodica, volta a controllare ad intervalli regolari (di norma ogni anno) le condizioni di salute dei lavoratori in merito ad un ruolo specifico;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione, diretta a valutare che l’eventuale cambiamento di ruolo assegnato sia compatibile con il suo attuale stato di salute;
  • visita medica in occasione di cessazione del rapporto lavorativo, sostenuta solo nei casi stabiliti dal D.lgs.81/08;
  • visita medica per poter rientrare al lavoro, in seguito ad un periodo di assenza dal lavoro per problemi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora la motivazione sia considerata dal medico aziendale correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, peggiorate a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva, per accertare l’idoneità al lavoro prima dell’effettivo instaurarsi del contratto di lavoro, cioè prima che datore di lavoro e lavoratore firmino il contratto.

Per quanto riguarda il giudizio d’idoneità alla mansione espresso dal medico, il lavoratore, a seguito della visita potrebbe risultare:

  • idoneo;
  • non idoneo;
  • idoneo con delle prescrizioni.

La non idoneità o l’idoneità con delle prescrizioni può essere temporanea o permanente.

Collaborazione tra Datore di Lavoro e Medico aziendale

Vediamo ora ai compiti principali del Datore di Lavoro (DL) in materia di sorveglianza sanitaria:

  • accetta il Programma di Sorveglianza Sanitaria;
  • nomina il Medico Competente (MC);
  • assicura al MC i presupposti necessari e tutto ciò che è utile per eseguire ogni sua attività;
  • assicura al lavoratore la disponibilità di tempo per effettuare le visite mediche aziendali, sia programmate che straordinarie;
  • collabora per quanto concerne il protocollo sanitario con MC, RSPP, RLS (con sopralluogo negli ambienti di lavoro);
  • organizza i documenti relativi alla sorveglianza sanitaria nel suo complesso;
  • istituisce ed espleta tutto ciò che concerne l’aggiornamento del registro degli esposti ad agenti cancerogeni, con la collaborazione anche di suoi incaricati;
  • il DL anche nel tramite dei propri RF (Responsabili di funzione) incaricati richiede al MC evidenze della comunicazione ai servizi competenti per territorio dei dati aggregati sanitari e di rischio del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e/o altre informazioni utili al fine dell’ottemperanza della normativa vigente.

Il medico competente aziendale (MC), a titolo non esaustivo:

  • Elabora il Protocollo di sorveglianza medica;
  • Effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime il giudizio d’idoneità alla mansione;
  • Gestisce le cartelle sanitarie e di rischio;
  • Effettua sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
  • Informa i lavoratori sul significato e sull’esito degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con danni alla salute sul lungo periodo, lo mette a conoscenza dell’importanza di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • Riferisce in forma scritta ai soggetti della sicurezza aziendali (DL, RSPP e RLS) durante le riunioni periodiche di prevenzione, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sugli esiti al fine di programmare e attuare misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
  • Viene consultato per la stesura ed eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Propone eventuali azioni di miglioramento che ritiene utili;
  • Organizza la documentazione in merito ai certificati di idoneità e alla sorveglianza sanitaria nel suo complesso.

Si fa presente che al medico del lavoro, il Decreto Legislativo 81/08 attribuisce compiti e obblighi il cui espletamento comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale. Inoltre il medico competente può ricevere elementi di valutazione anche dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, che riguardano:

  1. la natura dei rischi;
  2. l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
  3. la descrizione degli impianti e delle attività produttive;
  4. i dati relativi alle patologie professionali;
  5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il medico, durante i sopralluoghi degli ambienti lavorativi può inoltre acquisire aspetti utili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La collaborazione tra Datore di Lavoro e medico aziendale è fondamentale per evitare il più possibile infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’Ente in Italia che si occupa del risarcimento degli infortuni e delle malattie professionali è l’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro).

Sorveglianza Sanitaria: collaborazione tra RSPP, Preposto e RLS

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) è l’insieme degli individui, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda organizzati per prevenire e proteggere dai rischi professionali i lavoratori. Chi può essere il Responsabile servizio di prevenzione e protezione (SPP)?

  • Un professionista esterno;
  • Il Datore di Lavoro;
  • Un lavoratore interno all’azienda

Cosa fa il Responsabile servizio di prevenzione e protezione?

  • Propone eventuali azioni migliorative per la tutela dei lavoratori;
  • Fornisce al medico del lavoro le informazioni relative all’effettuazione della sorveglianza dei lavoratori, come ad esempio:
  • i nominativi dei lavoratori;
  • le mansioni e i relativi settori di operatività;
  • plan programmatico e invio a visita medica dei dipendenti in relazione alle periodicità fissate nel protocollo sanitario;
  • Verifica periodicamente l’efficacia dei dispositivi di protezione individuali (DPI) impiegati, in coordinamento con il DL, MC, RLS;
  • Gestisce i documenti relativi ai giudizi di idoneità e alla sorveglianza sanitaria nel suo insieme.

Passiamo ora alla figura del Preposto. Di cosa si occupa?

  • È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2 D.lgs.81/08);
  • Vigila sull’operato del lavoratore, il quale deve osservare le limitazioni e prescrizioni riportate nel giudizio di idoneità, in modo tale da non compromettere il suo stato di salute e/o sicurezza. Tra i compiti del preposto, però, non rientra l’ideazione di misure di prevenzione (spettano al Datore di Lavoro e Dirigenti).

Il preposto effettua dunque una vigilanza attiva. Tra i suoi compiti, però, non rientra l’ideazione di misure di prevenzione (spettano al Datore di Lavoro e ai Dirigenti); il preposto, infatti, si limita a far applicare correttamente quanto disposto da altri, come datore o dirigenti. Generalmente viene scelto dal Datore di lavoro come preposto, il capo cantiere in edilizia o l’assistente edile, il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, ecc., dal momento che nei loro compiti è previsto quello di sorvegliare i lavoratori. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto invece per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art.2, D.lgs.81/08). Deve essere nominato un RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori; dai 201 ai 1000 lavoratori sono necessari 3 RLS. Per le imprese sopra i 1000 dipendenti, la normativa vigente ne prevede 6.